Cos’è e cosa copre la polizza cristalli ?

Secondo recenti statistiche ogni anno in Italia oltre 1,8 milioni di vetture subiscono una rottura del cristallo. Pari a circa il 5% degli autoveicoli circolanti nella nostra nazione.

La polizza cristalli è una garanzia accessoria che si può stipulare unitamente ad un assicurazione rc auto. La sua caratteristica e funzione, da come si evince dal nome stesso, è quella di rimborsare l’assicurato le spese di sostituzione e riparazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo in caso di rottura accidentale degli stessi o causati da terzi durante la circolazione.

Per cristalli, secondo l’interpretazione più comune delle compagnie, si considerano oltre al parabrezza anteriore anche il lunotto posteriore, i vetri degli sportelli e delle fiancate laterali fisse o mobili e l’eventuale tetto panoramico. Alcune assicurazioni rimborsano anche i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini.

Sono invece esclusi dalla polizza cristalli i danni ai gruppi ottici e agli specchietti retrovisori, sia quelli interni che quelli esterni.

 

Le esclusioni nell’assicurazione cristalli

Prima di stipulare una polizza cristalli, è importante dare un’attenta lettura alle esclusioni presenti tra le condizioni d’assicurazione. Infatti, nella copertura cristalli, spesso vengono esclusi i rimborsi per le rigature, segnature, screpolature e simili, più tutti gli eventuali danni che vengono causati ad altre parti dell’autovettura dalla rottura dei cristalli stessi (un esempio su quest’ultimo punto, se la rottura del parabrezza provoca anche dei danni agli interni del veicolo, quest’ultimi non vengono rimborsati dall’assicurazione cristalli).

I danni subiti a causa di collisioni con altri veicoli, ribaltamenti o uscite di strada, normalmente non vengono coperti dalla polizza cristalli, ma solo da un’assicurazione kasko. Così come per i danni subiti dai cristalli in occasione di un furto o di un tentato furto, gli stessi sono rimborsabili solo quando si è stipulata la copertura accessoria del furto. Analogo discorso vale anche in caso degli atti vandalici.

 

Riparazione o sostituzione

Il parabrezza in caso di danni lievi e non troppo estesi può essere riparato, mentre i finestrini laterali ed il lunotto posteriore devono essere necessariamente sostituiti in caso di danni o scheggiature e non possono essere quindi ripristinati.

Secondo le più importanti aziende specializzate, la riparazione del parabrezza è possibile e consigliabile quando la dimensione del danno è ridotta e non supera i 2,5 cm di diametro e la lesione al cristallo è situata ad oltre 6 cm dal bordo. Inoltre la scheggiatura non deve assolutamente trovarsi sulla visuale del conducente.

Le scheggiature vengono riparate con l’utilizzo di una resina speciale, che una volta indurita, ripulita e lucidata ha la stessa consistenza e aspetto del cristallo.

 

Quanto costa l’assicurazione cristalli ?

Il costo di una riparazione varia dai 50 ai 90 euro a seconda dell’azienda che effettua il lavoro, mentre le spese per la sostituzione dipendono esclusivamente dal modello della vettura (il prezzo può variare da poco più di cento euro fino ad oltre 1000).

I massimali (cifra economica massima indennizzabile dall’assicuratore) sono generalmente già stabiliti dalle assicurazioni e non variano in base al il tipo di autovettura ma dipendono dalla scelte commerciali delle varie compagnie. Così come la maggior parte delle volte il massimale è fisso, anche il prezzo della copertura cristalli solitamente non varia. Con poche decine di euro è possibile inserire in polizza la garanzia accessoria dei cristalli; va considerato tuttavia che alcune compagnie assicurative offrono la possibilità di stipulare l’assicurazione cristalli solo all’interno di una copertura furto ed incendio.

 

Franchigie e centri convenzionati

Alla polizza cristalli, spesso è associata una franchigia e una società di riparazioni convenzionata scelta dalla compagnia. In caso di riparazione o sostituzione del cristallo presso un centro convenzionato con la compagnia assicurativa, la franchigia generalmente non viene applicata sull’ammontare del rimborso, discorso opposto in caso i lavori vengano effettuati presso una diversa società. I nomi dei centri convenzionati e i loro recapiti per contattarli sono consultabili all’interno delle condizioni generali di assicurazione.

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