Per risarcimento in forma specifica si intende l’obbligo per il debitore di eliminare il danno provocato, ossia di ripristinare la situazione allo stato originale, con la rimozione del danneggiamento a cura e spese di chi ha commesso il fatto illecito.

In questo articolo vedremo in quali casi, a seguito di incidente stradale, il danneggiato ha il diritto di ottenere la riparazione del proprio veicolo e il suo ripristino all’esatta situazione in cui si trovava prima del sinistro, e quando invece un corrispettivo in denaro pari al danno subito (il cosiddetto risarcimento per equivalente).

Quando si può richiedere la reintegrazione in forma specifica?

Secondo l’articolo 2058 del Codice civile, il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica ogniqualvolta la reintegrazione sia in tutto o in parte possibile.

La legge fa prevalere la reintegrazione in forma specifica perché è considerata la più indicata per rispondere allo scopo riparatorio del risarcimento.

Tuttavia, lo stesso articolo, al secondo comma, specifica che il giudice può negare la reintegrazione in forma specifica e disporre il risarcimento per equivalente quando la prima risulta eccessivamente onerosa per il danneggiante.

In altre parole, il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica solo quando è concretamente possibile e quando il sacrificio economico richiesto al debitore non superi in misura eccessiva il valore che sarebbe invece da corrispondere in caso di risarcimento per equivalente.

Non sempre è possibile il ripristino della situazione ante-sinistro, si pensi ad esempio al danneggiamento di un bene infungibile o quando un veicolo subisce una tale quantità di danni da dover essere rottamato.

Quando si è di fronte a una sostanziale irreparabilità del bene è possibile quindi ottenere solo un indennizzo per equivalente.

Nella reintegrazione in forma specifica il risarcimento è calcolato in base ai costi necessari per la riparazione, mentre nella forma per equivalente è pari alla differenza tra il valore del bene prima dell’incidente e quello che ha invece dopo essere stato danneggiato (sentenza Cassazione n.27546 del 2017).

 

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Cosa succede quando il danno subito supera il valore del veicolo?

La domanda che molti si pongono è cosa succede quando il danno supera il valore dell’auto?

A seguito di incidente stradale può capitare infatti che la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni subiti dal veicolo sia superiore al valore di mercato del mezzo.

In questi casi spetta al giudice stabilire se vi sia una notevole differenza tra i costi di riparazione e il valore commerciale del veicolo.

Nel caso non fosse ravvisata una differenza così elevata, il danneggiato, come ribadito anche nella sentenza n.1762 del 2016 dal Giudice di Pace di Padova, ha diritto al risarcimento in forma specifica, anche se l’importo necessario la riparazione fosse leggermente superiore al valore di mercato.

Qualora invece le spese per la riparazione fossero considerate dal giudice eccessivamente onerose per il debitore, allora il danneggiato non potrà che ricevere un indennizzo per equivalente, in quanto l’importo necessario per il ripristino della situazione ante-incidente costituirebbe per il creditore un ingiustificato arricchimento.

 

La riparazione antieconomica del veicolo

Come abbiamo visto, qualora a seguito di incidente stradale, il veicolo riportasse dei danni superiori al suo valore di mercato, l’assicurazione potrebbe appellarsi all’antieconomicità della riparazione.

Quindi, quando il costo della riparazione del veicolo supera di troppo il valore commerciale che lo stesso aveva al momento del sinistro, le compagnie assicurative non risarciranno le spese per il ripristino, ma il valore ante-sinistro del bene danneggiato (Cassazione sentenza n.4990 del 2008).

In Italia l’età media dei veicoli circolanti è di quasi 11 anni ed è risaputo che dopo così tanti anni il valore commerciale di un mezzo cala drasticamente. Non sono quindi necessari incidenti di chissà quale entità per trovarsi di fronte ad una riparazione antieconomica.

In alcuni casi, per cercare di procedere comunque con una reintegrazione in forma specifica, è possibile proporre all’assicurazione l’esecuzione di una riparazione “in economia”, ossia con l’utilizzo di pezzi di ricambio alternativi, usati o ricondizionati per contenere le spese e renderle meno onerose.

Cosa fare quando il risarcimento dell’assicurazione è troppo basso? Non è obbligatorio accettare un’offerta se non ci sembra all’altezza.

In caso di rifiuto, la compagnia è comunque tenuta ad effettuare il pagamento di quanto proposto entro 15 giorni, ma l’importo sarà considerato solo come un acconto sul maggior dovuto.

Il danneggiato potrà successivamente far valere le proprie ragioni tramite una negoziazione assistita (procedura stragiudiziale senza la quale non è possibile agire in giudizio nelle controversie in materia di incidenti stradali) e, qualora non si trovasse un accordo sull’entità del risarcimento, in tribunale dinanzi ad un giudice.

 

Il risarcimento per equivalente

Nell’eventualità in cui non fosse proprio possibile procedere con un ripristino del veicolo alle condizioni che aveva prima dell’incidente, l’assicurazione è tenuta a formulare un’offerta di risarcimento per equivalente.

Ricordiamo che il danneggiato, vittima di un sinistro stradale, ha diritto ad ottenere un risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante e danno emergente.

Infatti, secondo quanto stabilito dall’articolo 1223 del Codice civile, il danneggiato ha diritto al risarcimento sia delle perdite economiche e patrimoniali subite e che si subiranno in futuro a causa dell’incidente (danno emergente), sia dei mancati guadagni (lucro cessante) conseguenti l’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo (come ad esempio il risarcimento del danno da fermo tecnico).

Quindi, in caso di risarcimento per equivalente, la compagnia assicurativa non potrà limitarsi a risarcire il solo valore di mercato del veicolo al momento del sinistro, ma, come ribadito da diverse sentenze negli ultimi anni, tale importo dovrà essere maggiorato di tutte le spese che il danneggiato ha dovuto e dovrà sostenere a causa del sinistro.

Di seguito alcuni esempi di costi che l’assicurazione è tenuta a risarcire allo scopo di ripristinare il patrimonio del danneggiato così com’era prima del sinistro:

  • spese per il soccorso, traino e custodia del veicolo incidentato;
  • spese di demolizione o rottamazione;
  • costi di immatricolazione o del passaggio di proprietà di un nuovo veicolo:
  • eventuale noleggio di un veicolo sostitutivo;
  • bollo e assicurazione auto pagati e non goduti (sentenza n.100577 del 2012, Giudice di pace di Milano).

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