Quando, a seguito di un incidente stradale, un caso di malasanità, un infortunio sul lavoro o qualsiasi altro tipo di danno coperto da polizza assicurativa, riceviamo un’offerta di risarcimento da parte della compagnia di assicurazione, non sappiamo quasi mai con esattezza se l’importo sia giusto, equo o se abbiamo diritto a qualcosa di più.

Sapere che l’offerta di risarcimento viene fatta da chi poi ci dovrà materialmente pagare l’importo ci mette sempre qualche dubbio sulla corretta valutazione del danno.

Come dobbiamo comportarci quando l’offerta di risarcimento danni dell’assicurazione ci sembra troppo bassa?

Cosa fare se il risarcimento ci sembra troppo basso? L’acconto.

Quando il danneggiato riceve l’offerta di risarcimento da parte della compagnia assicurativa ha il diritto di accettarla o di rifiutarla. Non è obbligatorio accettare un indennizzo se non ci sembra giusto.

Secondo il comma 2 dell’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, la compagnia ha l’obbligo di proporre al danneggiato, entro i termini prestabiliti, una congrua e motivata offerta per il risarcimento dei danni che ha subito, oppure di comunicargli i motivi di un eventuale rifiuto.

Al comma 6 viene inoltre specificato che nel caso in cui il danneggiato accetti l’offerta di risarcimento, la compagnia ha 15 giorni di tempo dalla risposta per effettuare il pagamento dell’indennizzo.

Quando accetta l’offerta dell’assicurazione, il soggetto danneggiato deve rilasciare una quietanza liberatoria nella quale dichiara di aver ricevuto quanto gli spetta e di non aver più nulla da pretendere.

In caso invece di rifiuto dell’offerta o decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza alcuna risposta dal danneggiato, la compagnia d’assicurazioni è tenuta comunque ad effettuare il pagamento del risarcimento entro 15 giorni.

In questo caso l’importo risarcito sarà considerato solo come un acconto sulla liquidazione del maggior danno.

L’incasso di questo importo quindi non determina la chiusura della pratica di risarcimento e non può essere considerata un’accettazione da parte del danneggiato.

Quindi, quando l’offerta dell’assicurazione ci sembra troppo bassa possiamo non accettarla e, nonostante ci venga pagata, abbiamo comunque il diritto, magari con l’aiuto di un professionista esperto in materia, di ottenere un maggiore e più giusto risarcimento per tutti i danni patiti.

 

Il risarcimento dell’assicurazione è troppo basso? Richiedi una consulenza gratuita

clicca quiNOVITÀ!!! Richiedi una consulenza gratuita su questo argomento

 

Stabilire l’entità dei danni fisici e la perizia medico legale

Per determinare con precisione l’entità dei danni fisici subiti a causa di un sinistro è importante conservare tutta la documentazione medica che abbia a che fare con l’incidente.

In particolare: i certificati del pronto soccorso, dello specialista o del medico di base; i referti degli esami e delle visite mediche effettuate; le terapie ed i farmaci prescritti per la cura delle lesioni riportate.

Tutta questa documentazione verrà esaminata durante la perizia medico legale, una volta terminato il processo di guarigione, nella quale il medico incaricato dall’assicurazione valuterà l’entità del danno biologico sofferto dal danneggiato.

In base al periodo che è stato necessario per riprendersi totalmente dall’incidente, il medico legale stabilirà un periodo di invalidità temporanea, espresso in giorni e percentuali tenendo conto della diminuzione nel danneggiato della propria autonomia durante tale lasso di tempo.

Ad esempio, un’inabilità temporanea al 100% viene definita assoluta e consiste nel periodo di tempo in cui il danneggiato è del tutto impossibilitato a svolgere le proprie attività quotidiane a causa delle lesioni subite nell’incidente (periodo di ricovero in ospedale, ingessatura di entrambi gli arti superiori o inferiori, ecc.).

Se dalla perizia e dalla documentazione sanitaria inoltre dovessero emergere anche dei postumi definitivi ed irreversibili, il medico legale certificherà anche una percentuale di invalidità permanente.

Per determinare il punteggio di invalidità permanente il medico legale dovrà fare riferimento ad apposite tabelle nelle quali sono indicati i parametri numerici da utilizzare per quantificare una lesione permanente all’integrità psicofisica di una persona.

Tuttavia nel caso di danni plurimi, il punteggio di invalidità non sarà pari ad una semplice sommatoria dei punteggi di tutte le lesioni, ma si dovrà procedere ad una valutazione integrale delle menomazioni nella loro interezza.

La valutazione può quindi risentire di una soggettività di chi effettua la perizia e quindi differire da un medico legale e l’altro.

Proprio per questo è molto importante effettuare anche una perizia medico legale di parte da poter contrapporre a quella effettuata dall’assicurazione, quando non siamo del tutti convinti della valutazione dei danni subiti.

 

Il calcolo del giusto risarcimento per i danni alla persona

Determinata l’entità delle lesioni, per stabilire un equo risarcimento per i danni psicofisici sofferti e per garantire parità di trattamento per tutti ed ovunque, sono state create delle specifiche tabelle che determinano l’importo esatto dell’indennizzo assicurativo in base al punteggio d’invalidità permanente o temporanea riscontrato nel danneggiato.

Con l’ausilio di queste tabelle è quindi possibile effettuare il calcolo dell’equivalente in denaro per ogni punto d’invalidità riconosciuto dall’assicurazione.

Il metodo di calcolo dei risarcimenti differiscono in base all’entità delle lesioni riportate dal danneggiato: che possono essere di lieve (microlesioni da 1 a 9 punti percentuali di invalidità) o di grave entità (macrolesioni oltre i 9 punti).

Per il calcolo del risarcimento per lesioni micropermanenti da incidente stradale si utilizza una tabella unica nazionale, che viene aggiornata annualmente dal Ministero dello sviluppo economico in base a quanto stabilito dall’art.139 del Codice delle assicurazioni private.

Per effettuare il calcolo del danno biologico da lesioni macropermanenti, vengono invece utilizzate le tabelle elaborate dal tribunale di Milano, considerate le più idonee a garantire equità in tutta Italia nel risarcimento del danno non patrimoniale.

Il risarcimento del danno biologico da parte dell’assicurazione deve quindi rispettare i criteri stabiliti da queste tabelle e grazie alle utility presenti nel nostro portale è facile verificare quando questo non accade.

Tra i danni risarcibili alla persona, oltre al danno da invalidità permanente ed inabilità temporanea, ci sono anche il danno morale ed il danno esistenziale; il danneggiato infatti ha diritto ad un riconoscimento economico per tutte le sofferenze patite e per il peggioramento della qualità della propria vita a causa delle lesioni riportate nel sinistro.

 

Danni patrimoniali e danni a cose e veicoli

In caso di sinistro, infortunio o incidente stradale, al danneggiato, oltre al risarcimento dei danni fisici subiti spetta anche il risarcimento dei danni patrimoniali patiti a causa dell’evento lesivo.

I danni patrimoniali sono tutti i pregiudizi economici sofferti dal danneggiato a causa del sinistro e consistono in tutte le spese effettuate per far fronte alle cure delle lesioni riportate nell’incidente e nei costi sostenuti per la riparazione o sostituzione delle cose rimaste danneggiate nell’evento.

I danni patrimoniali si suddividono in danno emergente e lucro cessante. Il primo consiste in tutte le perdite economiche dirette sofferte dal danneggiato a causa dell’illecito subito, mentre il secondo sono i mancati guadagni che il soggetto avrebbe percepito se non si fosse verificato l’incidente (ad esempio i giorni di lavoro persi o il mancato futuro reddito in caso di diminuzione di capacità lavorativa specifica).

Così come stabilito dall’articolo 1223 del Codice civile, il danneggiato ha diritto ad ottenere un risarcimento dall’assicurazione, sia per il danno emergente, sia per il lucro cessante.

Per quanto riguarda invece i danni materiali a cose e veicoli, il danneggiato ha diritto ad ottenere un risarcimento che gli permetta di ripristinare la cosa sinistrata a come era prima dell’incidente (tutte le spese necessarie per la riparazione del veicolo o della cosa danneggiata).

Se però il costo delle riparazioni risultasse troppo oneroso per il debitore (compagnia d’assicurazioni), il giudice potrebbe disporre che il risarcimento sia invece un importo monetario pari al valore della cosa al momento del sinistro.

Per approfondire questo argomento consigliamo la lettura dell’articolo su cosa succede quando il danno subito supera il valore del veicolo?

Nel quale, in sintesi, viene specificato che, quando non c’è una notevole differenza tra le spese di riparazione ed il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, al danneggiato spetta sempre il risarcimento in forma specifica, ossia un importo pari ai costi per la riparazione.

Hai subito un danno e ti serve assistenza?

Scopri la nostra
GARANZIA ZERO RISCHI