Dopo un incidente stradale, per ottenere un risarcimento danni è necessaria una perizia assicurativa.

La perizia è un accertamento effettuato da un tecnico incaricato dalla compagnia d’assicurazioni, atta a stimare l’entità dei danni materiali subiti dal veicolo e dei danni fisici patiti dal conducente e dai passeggeri nel sinistro.

In questo articolo vedremo insieme in cosa consiste l’attività del perito, come vengono determinati i danni e quali sono le tempistiche per il risarcimento danni da incidente stradale.

La denuncia di incidente

A seguito di un sinistro, l’assicurato, ossia il proprietario del veicolo, è tenuto ad effettuare una denuncia di incidente stradale all’assicurazione.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1913 del Codice civile, l’assicurato deve avvisare la compagnia o l’agente assicurativo entro 3 giorni da quando si è verificato l’incidente, o da quando ne è venuto a conoscenza.

Non ottemperare tempestivamente a questo obbligo può comportare una riduzione del risarcimento, o addirittura, in caso di inadempimento doloso, la perdita del diritto ad ottenerlo.

Per rientrare nel dolo è sufficiente che l’omissione della denuncia da parte dell’assicurato sia stata intenzionale e consapevole.

Nella denuncia l’assicurato è tenuto a indicare i giorni, le ore e il luogo in cui il veicolo può essere messo a disposizione per essere visionato dal perito. Il veicolo deve restare disponibile a tale scopo per almeno 5 giorni lavorativi.

Una volta ricevuta la denuncia di sinistro, la compagnia assicurativa ha 10 giorni di tempo per incaricare il tecnico di effettuare la perizia.

La denuncia scritta dell’incidente inviata alla compagnia d’assicurazione ha inoltre natura di atto di messa in mora e consente quindi di interrompere i tempi di prescrizione, trascorsi i quali (due anni in caso di danni provocati dalla circolazione di veicoli) si perde il diritto al risarcimento.

 

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Riparazione dell’auto prima della perizia

Dopo un incidente si può far riparare la vettura prima che venga visionata dal perito dell’assicurazione?

Secondo quanto ribadito dalla Cassazione, nella sentenza n.23555 del 2019, effettuata la riparazione, l’assicurato non può più dimostrare il danno.

Se l’assicurazione dovesse rifiutarsi di erogare un risarcimento, il danneggiato non avrebbe più modo di dimostrare i danni subiti in un’eventuale causa davanti a un giudice.

Un consulente tecnico d’ufficio incaricato dal tribunale, infatti, non potrebbe effettuare una perizia sulle condizioni del bene danneggiato, ormai completamente alterato dalla riparazione effettuata.

Anche le eventuali fotografie dei danni riportati dal veicolo, scattate dal proprietario del veicolo, potrebbero essere agilmente contestate dall’assicurazione, in quanto non è possibile accertare con precisione la data di creazione del materiale fotografico e la concreta entità dei danni riportati dalla vettura.

Nonostante quindi, l’articolo 148 delle assicurazioni private consenta, nei sinistri con soli danni a cose, di effettuare la riparazione del veicolo prima dell’ispezione, è molto più prudente, per evitare spiacevoli sorprese, attendere l’accertamento del perito incaricato dalla compagnia.

Secondo lo stesso articolo, qualora il veicolo non venisse messo a disposizione del perito o venisse riparato prima di essere visionato, la compagnia assicurativa dovrà effettuare le proprie valutazioni sull’entità dei danni, solo dopo la presentazione di una fattura attestante le riparazioni effettuate.

 

Come si svolge una perizia assicurativa?

Il perito assicurativo si occupa, come detto, di effettuare le rilevazioni e le valutazioni dei danni conseguenti un sinistro.

È compito del tecnico incaricato dalla compagnia stabilire se i danni siano diretta conseguenza del sinistro denunciato, in base alla dinamica dello stesso.

In caso di un semplice tamponamento infatti, sarà assai difficile per il danneggiato dimostrare che i graffi della fiancata siano conseguenza dello stesso sinistro.

Per determinare le responsabilità dei soggetti coinvolti e per ricostruire, quindi, l’esatta dinamica dell’incidente, il perito, oltre ad analizzare il veicolo e la constatazione amichevole compilata, potrà visionare il luogo del sinistro e valutare le eventuali testimonianze delle persone presenti al momento della collisione.

Ricordiamo che, in caso venga ravvisato un concorso di colpa nell’incidente stradale, ogni danneggiato si vedrà ridotta l’entità del risarcimento dovuto, in proporzione alla loro percentuale di responsabilità.

Saranno infine valutate le riparazioni necessarie da effettuare sui veicoli e successivamente, una volta terminate, il perito verificherà che le stesse siano state eseguite in modo corretto e adeguato.

La perizia del veicolo può essere effettuata anche presso l’officina dove il proprietario ha deciso di effettuare le riparazioni necessarie.

Una volta ricevuta la perizia del tecnico, che ricordiamo è una figura autonoma e indipendente che non deve avere alcun legame con le assicurazioni, la compagnia formulerà la sua offerta di risarcimento da proporre all’assicurato danneggiato.

Negli incidenti stradali più complessi è possibile che la compagnia richieda delle verifiche secondarie prima di proporre un risarcimento; sarà quindi compito del perito eseguire i controlli aggiuntivi richiesti, fissando dei nuovi appuntamenti con l’assicurato.

Qualora l’offerta della compagnia sembrasse troppo bassa o non adeguata, non è obbligatorio accettarla; sarà infatti possibile fare una contestazione della perizia dell’assicurazione, presentando, grazie all’assistenza di un tecnico di parte, una controperizia per disconoscere le valutazioni effettuate dal perito e per richiedere quindi un risarcimento più alto.

 

La procedura di pronta liquidazione

Qualora i danni riportati nel sinistro fossero di lieve entità, l’assicurazione può ricorrere alla procedura di pronta liquidazione.

Al fine di ridurre i tempi della pratica assicurativa, il liquidatore viene incaricato di formulare un’offerta sulla base delle valutazioni fornite dallo stesso assicurato, senza quindi visionare il veicolo e prima che lo stesso sia portato in carrozzeria.

Tuttavia, con questa procedura, pur riducendo notevolmente i tempi per il risarcimento, può capitare che l’offerta proposta all’assicurato sia inferiore all’effettivo costo necessario per la riparazione del veicolo.

Per non rischiare di dover pagare di tasca propria la differenza di importo, è raccomandabile in questi casi non rilasciare quietanze liberatorie alla compagnia, con le quali si rinuncia a qualunque pretesa o azione nei confronti della società assicurativa, ma di accettare la somma offerta solo a titolo di acconto, in attesa del saldo definitivo.

 

La perizia in presenza di danni fisici

In caso di incidente stradale con feriti, l’assicurazione chiederà ai danneggiati di sottoporsi a una perizia medico legale.

Il medico, nominato dalla compagnia, dovrà valutare sia l’entità delle lesioni riportate, sia che queste siano effettivamente conseguenze dell’incidente stradale denunciato.

I danneggiati non possono rifiutarsi di sottoporti a tale perizia, in caso contrario il processo di liquidazione del risarcimento viene interrotto e sospeso in attesa delle ulteriori documentazioni necessarie.

Anche in questo caso, come visto precedentemente per i danni materiali del veicolo, è molto importante effettuare una perizia di parte presso un medico legale di propria fiducia, così da poter avere una seconda valutazione da poter contrapporre a quella eseguita dal professionista incaricato dalla compagnia assicurativa.

Ricordiamo che la valutazione degli eventuali postumi permanenti subiti a causa dell’incidente è possibile solo una volta terminato il processo di guarigione del paziente.

Si consiglia quindi di non accettare perizie durante tale processo, in quanto alcune menomazioni permanenti potrebbero non essere ancora riscontrabili.

 

I tempi per il risarcimento dopo la perizia

Una volta effettuate le perizie e ottenute tutte le documentazioni richieste, la legge impone alle compagnie dei tempi massimi entro i quali sono tenute a formulare un’offerta di risarcimento ai danneggiati.

Per i soli danni materiali a cose e veicoli, in presenza di un modulo CAI firmato da entrambi i conducenti, l’impresa è tenuta a comunicare un’offerta, o i motivi per cui ritiene di non doverla fare, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione.

Per il risarcimento senza constatazione amichevole, o firmata da un solo conducente, i tempi invece raddoppiano fino a un massimo di 60 giorni.

Infine, per i danni fisici da lesioni personali o in caso di risarcimento danni per incidente mortale, la compagnia ha l’obbligo di presentare una congrua e motivata offerta risarcitoria entro 90 giorni dalla richiesta, che, come abbiamo visto precedentemente, necessita dell’attestazione medica di avvenuta guarigione del danneggiato o dello stato di famiglia in caso di decesso.

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