Quando si subisce un incidente o un infortunio, le lesioni riportate, oltre ad incidere sulla salute e sulla qualità della vita, possono anche condizionare la capacità lavorativa e di produrre un reddito del danneggiato.

La perdita e la riduzione della capacità lavorativa configurano un danno di natura patrimoniale da lucro cessante, per tutti i mancati guadagni futuri che la menomazione riportata nel sinistro ha impedito di conseguire.

Esistono due tipi di capacità lavorativa: quella generica e quella specifica. In questo articolo, attraverso diverse sentenze della Cassazione, vedremo la differenza tra queste tipologie di danno, quando si configurano, come si provano e in che modo viene calcolato il risarcimento.

Il danno alla capacità lavorativa generica

Per capacità lavorativa generica si intende la potenziale attitudine di un individuo a svolgere un’attività lavorativa.

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, nella sentenza n.3519 del 2001, si ha una riduzione o una perdita di tale capacità quando sopraggiunge un’inidoneità del danneggiato a svolgere quelle attività lavorative che, considerate la sua condizione fisica e preparazione culturale, sarebbe stato in grado di svolgere.

Quindi, quando a causa delle menomazioni riportate in un sinistro, un soggetto vede ridursi la propria attitudine lavorativa, con una diminuzione perciò della capacità di produrre reddito, subisce un pregiudizio risarcibile di natura patrimoniale.

Tale danno si configura a prescindere dall’attuale occupazione lavorativa del danneggiato; infatti può essere riconosciuto anche a soggetti che non svolgono alcuna professione, come i minori, le casalinghe o i disoccupati, in quanto incide sulla capacità potenziale e futura di generare dei guadagni.

Fino a qualche anno fa il risarcimento di tale pregiudizio era compreso all’interno del danno biologico e veniva quindi considerato un danno di natura non patrimoniale, lasciando di conseguenza scoperti da un’adeguata tutela tutti quei danneggiati che al momento dell’incidente non svolgevano alcuna attività lavorativa.

Tuttavia, recentemente la Cassazione ha separato il danno alla capacità lavorativa generica dal danno biologico, considerandolo di fatto un danno patrimoniale da lucro cessante per perdita di chance (sentenze n.12211 del 2015 e n.5880 del 2016).

Si è inoltre ribadito che, tale pregiudizio è indipendente dalla perdita o diminuzione della capacità lavorativa specifica, di cui parleremo nel capitolo successivo, quindi, sono entrambi risarcibili e può anzi capitare che al danneggiato possa essere riconosciuto un danno generico da perdita di chance, pur ritenendolo in grado di continuare a svolgere la sua attuale attività lavorativa specifica e perciò senza nessuna lesione alla sua capacità lavorativa specifica. (sentenza Cassazione n.908 del 2013).

 

Il danno alla capacità lavorativa specifica

Quando un soggetto, a causa delle lesioni patite in un sinistro, vede ridursi la propria capacità di guadagnare col proprio attuale lavoro, subisce un danno alla capacità lavorativa specifica.

La capacità lavorativa specifica consiste nell’idoneità a continuare la propria professione o un’attività simile confacente alle caratteristiche e attitudini del soggetto (età, sesso, studi conseguiti, percorsi formativi, esperienze lavorative, ecc.).

A differenza quindi della capacità lavorativa generica, che attiene all’attitudine a svolgere qualsiasi attività che genera reddito, quella specifica si concentra sull’attività attualmente svolta dal soggetto.

Nella sentenza n.21988 del 2019 la Cassazione ha deciso in merito ad un caso di un’operaia rimasta ferita in un incidente stradale, nel quale aveva riportato tra i vari traumi anche una seria lesione alla mano sinistra.

Secondo il consulente tecnico, nonostante la lesione riportata, la danneggiata avrebbe comunque potuto continuare la propria attività di addetta alle pulizie e mantenere inalterato il livello di reddito, pur dovendo attuare un maggior sforzo.

Nei primi due gradi di giudizio, tale consulenza è stata considerata sufficiente per non riconoscere un risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, ma solo un aumento dell’importo stabilito per il danno biologico.

Mentre per la Suprema Corte, la danneggiata avrebbe dimostrato l’incidenza delle lesioni sui suoi guadagni, allegando documenti che comprovavano la mutazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale, con conseguente riduzione dello stipendio.

Per questo motivo la sentenza è stata impugnata e alla danneggiata è stato riconosciuto un risarcimento da perdita della capacità di guadagno.

In diverse sentenze della Cassazione tuttavia, è stato riconosciuto un risarcimento per la lesione alla capacità lavorativa specifica anche a persone che al momento dell’incidente non lavoravano o svolgevano un’attività non retribuita, come disoccupati o casalinghe.

Nelle sentenze n.25573 del 2011 e n.4657 del 2005 ad esempio, la Cassazione ha ribadito che si configura un danno da perdita della capacità lavorativa della casalinga quando, a causa delle menomazioni riportate, risulta pregiudicata la sua attività domestica che, seppur non generi redditi o stipendi, è comunque un’attività economicamente valutabile.

 

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Onere della prova per il danno alla capacità lavorativa

Gli effetti negativi di una lesione all’integrità psicofisica di una persona possono comportare un danno patrimoniale da lucro cessante quando causano la perdita o la diminuzione della capacità di produrre reddito (Cassazione sentenza n.12211 del 2015).

Il danno patrimoniale futuro da lucro cessante deve essere valutato su base prognostica e il soggetto danneggiato può dimostrare il pregiudizio subito anche avvalendosi delle presunzioni semplici.

Di conseguenza, quando una persona subisce delle lesioni macropermanenti e dimostri una riduzione della capacità di lavoro specifica, si può presumere anche una diminuzione della capacità di guadagno.

Tale prova presuntiva tuttavia è superabile dalla prova contraria del debitore che riesca a dimostrare che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifica, non sia diminuita la capacità di generare guadagni del danneggiato e quindi non ci sia stato concretamente un danno patrimoniale (Cassazione sentenze n.1690 del 2008 e n.10318 del 2014).

Come specificato infatti dalla Cassazione, nell’ordinanza n.4557 del 2019, il risarcimento da incapacità lavorativa specifica non è automatico ogniqualvolta il danneggiato riporti postumi invalidanti che incidono sulla sua attitudine professionale, ma è riconosciuto solo quando tale riduzione abbia generato un reale pregiudizio economico (perdite reddituali e di occasioni di guadagno).

Sempre secondo la Cassazione, la prova della riduzione della capacità lavorativa specifica, rispetto a quella generica, deve essere fornita in maniera più accurata e precisa.

Nella sentenza n.5786 del 2017 inoltre, la Corte ha specificato che tale pregiudizio per essere risarcito necessita di una concreta dimostrazione, da parte del danneggiato, dello svolgimento (effettivo o presumibile) di un’attività capace di produrre reddito e del mancato conseguimento di un guadagno o di una sua riduzione conseguente al fatto dannoso.

Spetta al danneggiato quindi l’onere di dimostrare sia la perdita di guadagno, sia il nesso causale con le menomazioni riportate nel sinistro.

La prova fornita deve essere relativa alla lesione della capacità di svolgere la propria attività lavorativa o quelle che prevedibilmente si sarebbero potute svolgere in futuro.

Ad esempio, nella sentenza della Cassazione n.26850 del 2017, è stato riconosciuto un risarcimento per la perdita di chance ad un disoccupato, rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Nonostante al momento del sinistro il danneggiato non lavorasse, le lesioni gravissime riportate nel sinistro, secondo la consulenza tecnica d’ufficio, gli avevano reso impossibile svolgere la professione di geometra, attività per la quale era abilitato e che quindi presumibilmente avrebbe svolto in futuro.

 

Quantificazione e risarcimento del danno

Per quantificare il danno e quindi il risarcimento per la perdita della capacità lavorativa, il giudice deve prendere in considerazione tutte le caratteristiche del danneggiato (età, esperienze, competenze, ecc.) e valutare se e quanto le lesioni riportate nel sinistro abbiano limitato la sua capacità di trovare e mantenere lavori confacenti alle sue attitudini.

Secondo quanto stabilito più volte dalla Cassazione, come nella sentenza n.4557 del 2019, la liquidazione del danno da incapacità lavorativa deve essere calcolata in base al reddito effettivamente perduto dalla vittima e che non si potrà conseguire in futuro a causa del pregiudizio subito.

Ricordiamo infatti che, l’articolo 1223 del Codice civile prevede che il risarcimento deve tendere ad una compensazione completa e integrale del danno, ripristinando lo status quo ante del danneggiato.

Quando non è possibile presumere il reddito effettivo della vittima oppure l’entità esigua di quest’ultimo non esprime la reale capacità del danneggiato, il danno alla capacità lavorativa viene liquidato col triplo della pensione sociale (sentenza della Cassazione n.8896 del 2016).

Quando la perdita o la diminuzione del reddito a seguito di una lesione avviene a distanza di tempo dall’illecito, per calcolare il risarcimento è necessario sommare i redditi già perduti dalla data del sinistro e attualizzare i futuri guadagni prevedibilmente conseguibili, in base alla vita residua futura del danneggiato (Cassazione sentenza n.17061 del 2017).

Per il calcolo del danno futuro il giudice deve moltiplicare i redditi perduti (parametrati con la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, stimabili anche in via equitativa) con dei coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti, come ad esempio quelli utilizzati per le rendite assistenziali e previdenziali, ma non quelli approvati dal Regio Decreto n.1403 del 1992, perché ormai considerati non più idonee a garantire un equo e corretto risarcimento (Cassazione sentenze n.16913 e n.14891 del 2019).

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