Il danneggiato vittima di un incidente stradale, di un infortunio, di un caso di malasanità o di qualsiasi atto o fatto illecito può subire tra gli altri anche un danno da perdita di chance.

Per chance si intende la possibilità di ottenere futuri vantaggi economici e patrimoniali ed il danno si verifica ogni qual volta il soggetto perde l’opportunità di conseguire questi risultati a causa della condotta illecita altrui.

L’onere della prova per il danno da perdita di chance

Per vedersi riconosciuto un risarcimento per il danno da perdita di chance il danneggiato dovrà necessariamente dimostrare il nesso di causalità tra il fatto illecito e la perdita subita, la quale deve essere effettiva, attuale e quantificabile.

Il danneggiato avrà quindi l’onere di provare le concrete possibilità di raggiungere il risultato sperato (attraverso ad esempio presupposti per il conseguimento già realizzati) e l’impedimento causato dall’illecito altrui (Cassazione sentenza n.10748 del 1996).

In altre parole la vittima di illecito dovrà dimostrare, anche in modo presuntivo, di possedere già i requisiti necessari per ottenere questi futuri vantaggi e miglioramenti economici e che avrebbe quindi potuto potenzialmente conseguirli qualora non si fosse verificato l’evento lesivo.

La chance quindi non può essere solo un’aspettativa di risultato, ma deve essere una concreta e qualificabile probabilità statistica di conseguire un vantaggio.

Si tratta di un danno di natura patrimoniale, che interessa la sfera reddituale ed economica del danneggiato, autonomamente e giuridicamente riconosciuto e risarcibile (articolo 2043 del Codice civile), anche attraverso valutazione equitativa, sulla base però di elementi concreti e quantificabili (Cassazione sentenza n.25102 del 2017).

Il danno consiste nella perdita della possibilità di ottenere un determinato risultato e non nella perdita del risultato stesso.

La valutazione dell’entità di questa perdita viene effettuata attraverso un calcolo probabilistico, il quale deve necessariamente considerare anche il fatto che lo stesso risultato sperato poteva essere ugualmente ostacolato ed impedito anche da altri fattori, diversi dall’illecito subito.

 

Esempi di perdita di chance

Per fare un esempio di danno da perdita di chance, una sconfitta in tribunale, causata da un ritardo negligente dell’avvocato nel presentare un’opposizione entro i termini, non significa automaticamente che senza tale errore l’assistito avrebbe certamente vinto la causa, tuttavia tale negligenza ha sicuramente comportato la perdita di tale possibilità, questa privazione costituisce un danno autonomamente rilevante e risarcibile.

Un altro esempio di perdita di chance è l’infortunio sportivo subito da un atleta professionista o dilettante di “alto rango”.

Anche una lesione psicofisica micropermanente può infatti compromettere la carriera di uno sportivo e negargli quindi la possibilità di ottenere dei vantaggi e miglioramenti economici e reddituali, dati dalla progressione della propria attività lavorativa.

Tali chance perdute dallo sportivo possono essere valutate e quantificate anche in base ai risultati sportivi precedentemente raggiunti dall’atleta e dai contratti assunti (Tribunale di Monza, 1992).

Come detto, il risarcimento sarà riconosciuto non per compensare il risultato non ottenuto, ma per l’impossibilità di conseguirlo per colpa dell’evento lesivo subito.

In una sentenza del Tribunale di Bologna, la n.240 del 2003 è stato riconosciuto un danno da perdita di chance ad una studentessa della Facoltà di lettere, alla quale è stato attribuito un voto di laurea di molto inferiore alla media conseguita durante tutto il percorso formativo.

Da tale comportamento illecito della pubblica amministrazione scaturisce, secondo la giurisprudenza di legittimità, un pregiudizio nella capacità di concorrenza con la relativa perdita di opportunità nel mondo del lavoro.

Tale pregiudizio è stato quantificato in euro 42.160,18 euro ed il tribunale ha condannato l’Università degli Studi di Bologna al risarcimento.

 

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Il risarcimento del danno da perdita di chance nell’incidente stradale

In caso di sinistro stradale con feriti, qualora il danneggiato, a causa delle lesioni patite, perda la possibilità di conseguire occasioni economiche o lavorative vantaggiose ha diritto ad ottenere un risarcimento anche per il danno da perdita di chance.

Un caso di perdita di chance da incidente stradale può verificarsi per l’impossibilità di presentarsi a lavoro durante il periodo di prova o da un cliente per il perfezionamento di un contratto a causa, ad esempio, delle macrolesioni patite nel sinistro.

I danni patrimoniali si dividono in lucro cessante e danno emergente. Il primo consiste nel mancato guadagno che si sarebbe ragionevolmente conseguito qualora l’evento lesivo non si fosse verificato, mentre il secondo è l’insieme delle uscite economiche e patrimoniali subite dal danneggiato a causa dell’illecito.

Mentre il danno emergente consiste nella diminuzione dell’utilità già presente nel patrimonio del soggetto danneggiato, il lucro cessante riguarda redditi non ancora disponibili, ma che si suppone ragionevolmente raggiungibili.

I mancati guadagni futuri, che si sarebbero facilmente conseguiti qualora il sinistro non si fosse verificato, fanno quindi parte del cosiddetto lucro cessante, mentre la perdita, in senso stretto, della possibilità di conseguirli rientra nel danno emergente.

Entrambe le voci fanno parte dello stesso pregiudizio subito, ma nonostante l’evidente correlazione vanno considerati in maniera differente e risarciti autonomamente (articolo 1223 codice civile).

Per la quantificazione del danno da perdita di chance in senso stretto, il risarcimento dovrà essere determinato in via equitativa, in base alle reali possibilità di conseguire il risultato sperato, tenendo conto anche di tutti gli eventi, diversi dal sinistro, che avrebbero potuto comunque impedire il raggiungimento di tali vantaggi.

Mentre per determinare il danno da lucro cessante basterà prendere in considerazione i concreti guadagni che non si sono potuti conseguire a causa del sinistro subito.

La chance fa quindi parte del patrimonio attuale del danneggiato, di conseguenza la perdita di tale possibilità viene considerata dalla recente giurisprudenza come un danno emergente autonomamente risarcibile.

 

Danno da perdita di chance di sopravvivenza per responsabilità medica

In caso di errore medico da malasanità il concetto di danno da perdita di chance può avere un significato diverso.

L’errore del sanitario infatti può incidere sulla durata e/o sulla qualità della vita di un paziente; l’illecito del medico quindi non influisce solo sulla possibilità per il danneggiato di ottenere futuri risultati economici, ma anche nella possibilità di affrontare in maniera migliore l’ultimo periodo della sua vita o addirittura di vivere più a lungo.

Ad esempio il ritardo o l’errore del medico nel diagnosticare una malattia terminale provoca sicuramente nel paziente un danno morale terminale e un danno da perdita di chance.

La chance, come stabilito ad esempio nelle sentenze della Cassazione n.7195 del 2014 e n.16993 del 2015, può rappresentare la possibilità per il paziente di trascorrere in modo diverso il tempo residuo a sua disposizione; eventualità che gli viene negata in presenza di un errore nella diagnosi della patologia terminale da parte del personale sanitario.

Anche in questo caso, il danno da perdita di chance va quantificato equitativamente dal giudice, tenendo conto delle reali possibilità di sopravvivenza del paziente o del miglioramento della qualità della sua vita residua, qualora non si fosse verificato l’errore del medico.

Ad esempio, nel caso in cui si verificasse un errore medico durante un intervento chirurgico effettuato per rallentare l’esito infausto di una patologia terminale e questo illecito comportasse per il paziente la perdita della possibilità di poter vivere per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello effettivamente vissuto, ci sarebbero sicuramente i presupposti per richiedere un risarcimento danni da malasanità (Cassazione, sentenza n.7195 del 2014).

Anche in questi casi l’onere probatorio è a carico del danneggiato che dovrà dimostrare il nesso causale tra l’errore del sanitario e la perdita subita, attraverso l’assunto del “più probabile che non” (Cassazione, sentenza n.21255 del 2013).

Ossia è sufficiente che il nesso causale tra il comportamento colpevole del medico e l’evento incerto (la perdita di chance) sia il più probabile rispetto ad altre possibili cause (la cosiddetta “ragionevole probabilità”, sentenza della Cassazione n.4024 del 2018).

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