A seguito di un sinistro stradale, è obbligatorio riparare l’auto per ottenere un risarcimento dall’assicurazione? Si può incassare l’indennizzo senza poi effettuare la riparazione del veicolo incidentato?

Il preventivo o la fattura del carrozziere costituiscono una prova del danno subito sufficiente per ottenere un rimborso di quanto speso?

In questo articolo cercheremo di rispondere a queste domande, trattando anche i casi in cui l’entità dei danni subiti sia superiore al valore commerciale del veicolo e le circostanze nelle quali è possibile ottenere un risarcimento del danno da fermo tecnico.

La riparazione del veicolo è obbligatoria per ottenere il risarcimento?

L’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private non lascia alcun dubbio al riguardo, l’assicurato ha diritto al risarcimento da parte della compagnia assicurativa anche quando ritiene di non procedere con la riparazione.

Non esiste alcun obbligo quindi di far riparare un veicolo dopo un incidente stradale per ottenere un risarcimento dall’assicurazione.

Non riparare il veicolo dopo un sinistro comporta comunque delle conseguenze che è importante conoscere prima di decidere di intraprendere questa strada.

La prima problematica che si presenta è che l’entità dei danni subiti nella collisione sarà quantificata solo dal perito incaricato dall’assicurazione e purtroppo non è raro che tale valutazione sia inferiore all’effettivo costo necessario per un intervento di riparazione.

Non basterà infatti presentare un preventivo di un nostro meccanico di fiducia per ottenere un risarcimento più alto, in quanto, secondo la normativa vigente, il solo preventivo del carrozziere non è sufficiente per dimostrare l’esistenza di un danno e quindi non è idoneo a fondare una richiesta danni all’assicurazione.

La Cassazione nella sentenza n.3293 del 2018 ha ribadito inoltre che, anche la fattura non costituisce una prova del danno subito, ma, per ottenere un rimborso dei costi sostenuti, è necessaria anche una quietanza del carrozziere in cui sia certificato che il pagamento sia stato effettivamente eseguito.

Senza la prova del pagamento di una riparazione, l’entità del risarcimento assicurativo sarà pari quindi alla diminuzione di valore del veicolo e non all’importo necessario per ripristinarlo alle condizioni in cui si trovava prima dell’incidente.

 

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Incidente su auto già danneggiata e non riparata

Una seconda problematica conseguente la mancata riparazione del veicolo si potrebbe presentare in caso di un successivo incidente stradale.

Infatti, qualora non si dovesse procedere con la riparazione del veicolo dopo un incidente, se si rimanesse coinvolti in un secondo sinistro, la compagnia assicurativa potrebbe ridurre l’entità del risarcimento danni o addirittura negarlo.

Questo perché il nuovo incidente andrebbe ad incidere sul valore di un’auto già danneggiata e quindi già deprezzata.

Supponiamo che a seguito di un secondo tamponamento il costo per la riparazione dei danni subiti sia quantificato in 1.000 euro; se per il primo incidente abbiamo già ricevuto un risarcimento, poniamo caso, di 600 euro e non li abbiamo utilizzati per riparare il mezzo, l’assicurazione per questo nuovo sinistro ci indennizzerà solamente la differenza tra i due importi, ossia 1.000-600, quindi 400 euro.

Perché in caso contrario, con un risarcimento integrale di 1.000 euro, il danneggiato, oltre al veicolo riparato, si ritroverebbe con quei 600 euro in più ricevuti per il precedente sinistro che determinerebbero nei fatti un suo ingiusto arricchimento, in contrasto con la funzione puramente compensativa del risarcimento danni. Non si può infatti ottenere un doppio risarcimento per un’unica riparazione.

Oltre a ciò, sarà anche difficile per il danneggiato dimostrare che i danni riportati siano stati conseguenza diretta di quest’ultimo incidente e non invece del primo; ecco perché esiste il rischio di non vedersi riconosciuto alcun indennizzo, soprattutto quando la dinamica e l’entità delle due collisioni sono simili tra loro.

Per questo motivo il perito, prima di procedere con la valutazione dei danni, potrebbe chiedere una prova dell’avvenuta riparazione effettuata dopo il precedente incidente.

 

Il danno da fermo tecnico

Una terza problematica a cui si può andare incontro se si decide di non riparare un veicolo rimasto danneggiato in un incidente stradale, è quella dell’impossibilità di ottenere un risarcimento del danno da fermo tecnico.

Per danno da fermo tecnico si intende il disagio subito dal danneggiato per tutto il periodo di tempo in cui non ha avuto disponibilità del proprio veicolo, perché in riparazione dal carrozziere.

Durante la sosta forzata del veicolo infatti, il proprietario ha comunque dei costi fissi da sostenere, nonostante l’indisponibilità del mezzo, come il bollo auto e l’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile auto.

A questi si possono aggiungere, sia i costi sostenuti per ovviare al fermo tecnico, come ad esempio le spese sostenute per il noleggio di un veicolo sostitutivo o per i mezzi pubblici, sia le eventuali occasioni di guadagno perdute a causa del mancato uso del bene, ciò si verifica ad esempio quando il mezzo di trasporto è utilizzato per svolgere un’attività lavorativa.

Il danno da fermo tecnico rientra nel risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante e danno emergente, che chi ha provocato l’incidente stradale è tenuto a pagare al danneggiato, così come stabilito dall’articolo 1223 del Codice civile.

Il danno da fermo tecnico però, per essere risarcito, come ribadito dalla Cassazione nella sentenza n.9348 del 2019, deve essere specificatamente provato, ossia il danneggiato ha l’onere di dimostrare concretamente il pregiudizio subito.

Per questo motivo, se il veicolo non è stato sottoposto a riparazione, non è possibile dimostrare un danno da fermo tecnico risarcibile.

 

Quando il danno supera il valore del veicolo

Non sempre, a seguito di un sinistro stradale, la compagnia assicurativa è tenuta a risarcire l’intero importo necessario per la riparazione del mezzo; questo può succedere ad esempio quando il danno supera il valore del veicolo.

Sulle nostre strade circolano molti veicoli datati, dal prezzo di mercato ormai minimo, e in caso di incidenti stradali di una certa entità, le spese di un’eventuale riparazione sarebbero di gran lunga superiori al loro valore commerciale.

Ripristinare la situazione a come era prima dell’incidente, eliminando quindi il danno provocato al veicolo, si definisce risarcimento in forma specifica.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2058 del Codice civile, il danneggiato può chiedere il risarcimento in forma specifica tutte le volte che il ripristino sia in tutto o parzialmente possibile.

Tuttavia, la stessa norma al secondo comma specifica che, la reintegrazione in forma specifica può essere negata dal giudice quando il risarcimento risulta eccessivamente oneroso per il danneggiante.

In questi casi si opta per un risarcimento per equivalente, ossia un corrispettivo in denaro pari al danno concretamente subito dal danneggiato.

Come ribadito dalla Cassazione nella sentenza n.27546 del 2017, il risarcimento in forma specifica è calcolato in base ai costi necessari per la riparazione del bene, mentre quello per equivalente è pari alla differenza tra i valori del veicolo prima e dopo il sinistro.

Da questo si può desumere quindi che, il risarcimento del danno materiale subito da un veicolo non può essere superiore al valore commerciale che aveva al momento del sinistro, in quanto, in caso contrario, costituirebbe per il danneggiato un ingiustificato arricchimento.

Quindi, quando il costo necessario per la riparazione viene considerato antieconomico per la compagnia assicurativa, perché di troppo superiore al valore commerciale del veicolo, l’entità del risarcimento sarà pari al valore ante-sinistro del bene danneggiato (sentenza della Cassazione n.4990 del 2008).

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