Ombrelloni che spiccano il volo a causa di raffiche di vento, scivolate per pavimenti bagnati, tagli e ferite per parti sporgenti e rifiuti nascosti tra la sabbia, sono alcune delle situazioni più frequenti che possono rovinare una giornata in spiaggia o nello stabilimento balneare.

Nel caso riportassimo dei danni, avremmo diritto a qualche forma di risarcimento? Il gestore dello stabilimento, in quali casi può essere ritenuto responsabile dei danni patiti dai clienti?

Danni da oggetti in custodia

L’ombrellone che vola e che finisce addosso ai bagnanti, rientra tra i danni causati dalle cose in custodia, disciplinato dall’art. 2051 del codice civile, il quale stabilisce che ognuno è responsabile dei danni causati dalle cose che ha a disposizione, a meno che provi il caso fortuito.

Si differenzia dal fatto illecito, disciplinato dall’art.2043 del codice civile, in quanto i danni sono provocati autonomamente dall’oggetto in questione, senza che vi sia stata un’azione diretta dell’uomo. L’ombrellone vola a causa del vento e non per un uso scorretto e maldestro del proprietario, diversamente l’obbligo di risarcimento scatterebbe per la violazione dell’art. 2043 c.c.

La norma fa riferimento al caso fortuito per quanto riguarda la prova necessaria per liberarsi dalla responsabilità dei danni cagionati.

La giurisprudenza è certa: la raffica di vento, seppure improvvisa, non può mai considerarsi un caso fortuito. Per fortuito si intende un evento improvviso, imprevedibile ed inevitabile anche utilizzando la massima diligenza richiesta; cosa che non può assolutamente configurarsi in una raffica di vento, in quanto rischio decisamente prevedibile.

Diverso il caso in cui l’ombrellone sia volato a causa di una tromba d’aria improvvisa, evento che si considera impossibile da prevedere e da evitare.

Quindi tutti i danni fisici e materiali provocati dall’ombrellone “volante” saranno a carico del proprietario o del custode dell’oggetto.

In un lido quindi, il gestore dell’impianto è tenuto al risarcimento dei danni provocati dalle cose che ha in custodia, come ad esempio gli ombrelloni ed i lettini.

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Caduta per scaletta scivolosa o pavimento bagnato

Oltre al caso fortuito, il gestore di uno stabilimento balneare può liberarsi dalla responsabilità dei danni patiti dai suoi clienti, qualora dimostri che il danno sia stato provocato da una condotta disattenta del bagnante.

Correre su un pavimento bagnato o nei pressi delle docce, può far venire meno il diritto a richiedere un risarcimento, in quanto i danni subiti da una scivolata sarebbero stati facilmente evitabili se si fosse utilizzata una maggior diligenza; inoltre il rischio di scivolare su un pavimento bagnato rientra sicuramente tra i rischi prevedibili (Cassazione sentenza n.9009 del 2015).

Discorso diverso quando a causare la scivolata sia stato un liquido diverso dall’acqua, non prevedibile dall’utente e non segnalato dal gestore dello stabilimento. In questo caso avremmo diritto al risarcimento dei danni, sempre che si riesca a dimostrare concretamente la presenza e la natura di quest’altro liquido scivoloso.

 

Bagnini e servizio di salvataggio

Il servizio di salvataggio, nelle zone di spiaggia date in concessione, spetta agli stabilimenti balneari, mentre nelle spiagge libere questo compito spetta ai Comuni.

Le spiagge che non hanno questo servizio devono predisporre un cartello all’ingresso che ne indichi l’assenza e quindi la balneazione non sicura.

Il bagnino è obbligato a stazionare nella postazione di servizio e a non allontanarsi mai da essa, tranne in caso di intervento di soccorso. In caso contrario è passibile di sanzione amministrativa per violazione dell’art.1164 del codice della navigazione, anche se l’allontanamento sia stato richiesto dal gestore dello stabilimento (Cassazione sentenza n.13589 del 2006).

Qualora da questa violazione dovesse scaturirsi anche un ritardo nei soccorsi di una vittima da annegamento, ad esempio, la responsabilità del bagnino assumerebbe anche rilevanza penale.

Nel caso in cui al bagnino è affidata la responsabilità di controllo e sicurezza di più aree frequentate da una moltitudine di bagnanti non può ritenersi colpevole di omicidio in caso di annegamento di un cliente. In quanto gli è richiesto uno sforzo eccessivo (rispetto al comportamento di un agente modello) tale da rendere l’intervento del bagnino impossibile da svolgere con la medesima attenzione per tutte le aree a lui affidate e quindi non penalmente rilevabile (Cassazione, sentenza n.38024 del 2012).

In questo caso la responsabilità ricadrebbe sul gestore dell’impianto, in quanto l’evento nefasto non si è potuto evitare per colpa della carenza del personale necessario a garantire la sicurezza e incolumità dei bagnanti.

 

Rifiuti nella spiaggia

Tagliarsi un piede per un pezzo di vetro nascosto tra la sabbia oppure ustionarsi calpestando delle braci sepolte del falò della notte precedente, sono alcune delle lesioni personali che possono capitare agli ignari bagnanti. In questi casi di chi è la colpa? Abbiamo diritto ad ottenere un risarcimento dei danni subiti?

Nella sentenza n.20731 del 2016 la Cassazione ha condannato un Comune a risarcire i danni fisici subiti da un bambina a causa di braci non ancora spente presenti sotto la sabbia.

La Corte ha ribadito l’obbligo per il Comune di provvedere alla pulizia delle spiagge, per garantire la tutela e sicurezza dei bagnanti. L’inadempimento nel non aver rimosso le braci del falò della sera prima, ha fatto sì che il Comune sia stato obbligato a risarcire i danni subiti dalla minorenne.

Il comune risponde anche qualora il servizio sia stato affidato ad un soggetto terzo, secondo l’art.1228 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità del debitore anche dei fatti dolosi e colposi di terzi quando ci si vale della loro opera.

Ricordiamo che l’obbligo di mantenere pulita e in sicurezza la spiaggia, data in concessione, ricade sul gestore dello stabilimento, anche durante i mesi invernali, quindi quest’ultimo risponde dei danni causati ai suoi clienti conseguenti un suo eventuale inadempimento in merito.

In una sentenza di un giudice di pace, è stata considerata come concorso di colpa, la condotta di un bagnante che si era ferito a causa di un rifiuto presente tra la sabbia. Il danneggiato è stato ritenuto anch’esso colpevole dei danni subiti, perché percorreva la spiaggia senza utilizzare alcuna protezione ai piedi. Una misura di sicurezza, ritenuta dal giudice, necessaria e di normale prudenza.

 

Zone interdette alla navigazione

La navigazione di navi e natanti di ogni tipo a motore e a vela (kitesurf, windsurf, motoscafi, acquascooter, ecc.) è vietata nella zona di mare di fronte la battigia fino ad una distanza che va da un minimo di 100 ad un massimo di 300 metri, in base alle ordinanze delle varie regioni.

Questa zona è riservata ai bagnanti e tali confini devono essere indicati dagli stabilimenti balneari attraverso la disposizione in fila di boe colorate. E’ consentito il transito delle sole imbarcazioni a remi ed è vietata la sosta e l’ancoraggio permanente, tranne che per i natanti destinati alle operazioni di salvataggio. Mentre può essere consentita la sosta temporanea solo se non crea disturbo o disagi ai bagnanti.

Tale obbligo di segnalazione vige anche per le spiagge libere, i Comuni che non utilizzano la delimitazione tramite boe devono apporre sulla spiaggia un apposito cartello riportante l’avviso della mancata segnalazione del limite delle acqua interdette alla navigazione.

 

Assicurazione, sport e danni risarcibili

Le attività sportive (beach tennis, beach volley, beach soccer, ecc.) sono consentite esclusivamente nelle zone a loro adibite dagli stabilimenti balneari o dai Comuni, sui quali vige l’obbligo di adottare ogni misura e cautela necessaria per prevenire ogni danno a terzi e a tutelare l’incolumità dei bagnanti.

Quando sono messi a disposizione degli utenti ,delle zone per praticare delle attività sportive, vige inoltre l’obbligo di stipulare un’apposita polizza assicurativa per garantire il risarcimento dei danni subito dai clienti.

I danni risarcibili in caso di incidente in spiaggia ovviamente sono tutti i danni fisici subiti dal danneggiato (in tema consigliamo l’articolo su come calcolare il risarcimento del danno biologico) e i danni patrimoniali patiti per eventuali spese di cura o conseguenti a danneggiamenti di cose ed oggetti personali.

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