Con l’arrivo della bella stagione riaprono le piscine ed i parchi acquatici. Vediamo come comportarci nella malaugurata ipotesi di dover richiedere un risarcimento per i danni subiti in questi luoghi.

Il risarcimento danni per caduta in piscina e in parchi acquatici

Non lascia spazio a dubbi la sentenza della Corte di Cassazione n. 9009/15 del 06 Maggio 2015: per la caduta susseguente al contatto di un bordo piscina bagnato, la colpa, salvo prova contraria, si presume a carico del danneggiato.

È lo scenario posto in esame ai giudici della suprema Corte in relazione all’episodio avvenuto in un centro sportivo della Polizia di Stato. L’uomo, vittima dello scivolone per la presenza sul bordo piscina di acqua stagnante, ha richiesto al titolare della struttura il risarcimento per le lesioni subite a causa della caduta. Ma secondo la ricostruzione dei giudici, l’analisi della condotta tenuta dall’uomo, in sede di fruizione del servizio, è essenziale per una corretta attribuzione della responsabilità.

La ratio, rintracciata nelle indagini del caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, ha seguito la logica dell’alea generica riconosciuta al luogo in cui si fa abbondante uso di acqua: qual è una piscina. Stante il generico, e facilmente presumibile, rischio di scivolare per la presenza di acqua sul bordo della vasca, normale avvedutezza vuole che in caso di caduta susseguente al contatto con sostanze tipiche del luogo in cui ci si trova, il danneggiato risulta essere l’unico responsabile. Nello specifico, l’autore della caduta aveva testimoniato di essere scivolato dopo aver avuto un diretto contatto con acqua o altro liquido scivoloso non altrimenti qualificabile.

È stata anche la mancata definizione dell’altra presunta sostanza, aggiuntiva al liquido ordinario, che ha fatto ragionare i giudici nella direzione di un’attribuzione diretta della colpa al malcapitato, sintetizzante una sorta di presunzione di responsabilità salvo dimostrazione di prova contraria.
Infatti, secondo la Cassazione, il riferimento impreciso e generico ad altro liquido presente sul bordo della piscina, non costituisce prova contraria.

 

Quando il gestore della piscina e dell’acquapark deve risarcire i danni?

L’ottenimento di un risarcimento del danno da parte del titolare dell’impianto in cui è avvenuta l’infortunio non è di semplice ed immediato ottenimento. L’ammontare delle somme eventualmente spettanti a titolo di risarcimento per le lesioni cagionate è strettamente legato alla verifica delle condotte adottate dal danneggiato e dal proprietario della piscina.

Più propriamente, trattandosi di nuoto o giochi acquatici e quindi di attività a stretto contatto con parti di locale esposte all’acqua, è compito di ciascun bagnante osservare un’adeguata diligenza nel compimento dei propri movimenti e degli spostamenti previsti: evitare l’uso di cellulari o attrezzature che possano comportare disattenzione, osservare la superficie sulla quale si sta camminando, e mettere in atto tutta una serie di ordinarie cautele prevedendo il rischio di un eventuale caduta e relativo infortunio.

Di contro, se la condotta del bagnante è stata rispondente al generico dovere di attenzione alla propria incolumità, il titolare dell’impianto potrebbe rispondere di causalità omissiva e quindi essere chiamato a risarcire la vittima. In dettaglio, per i casi versanti in condizioni di eccezionalità, siano esse relative alla presenza di particolari sostanze utilizzate o ad altre circostanze dalle quali sarebbe possibile rinvenire un pericolo non altrimenti identificabile se non espressamente indicato, il proprietario della struttura ha l’obbligo di segnalarne la presenza; in caso contrario potrebbe essere chiamato a risarcire il danno.

Un doppio requisito è dunque necessario affinché la lesione da caduta accidentale, a bordo piscina o più in generale all’interno della struttura, sia risarcibile: che il titolare non abbia provveduto a segnalare adeguatamente eventuali pericoli esultanti dall’ordinario rischio di cadere, e che la vittima pur adottando tutte le precauzioni del caso non avrebbe potuto evitarli. La posizione del gestore della struttura è tecnicamente riconducibile a quella di garanzia nei confronti degli utenti fruitori del servizio; nello specifico, egli risponde sia civilmente che penalmente per il risarcimento di un eventuale danno cagionato per mancanza di:

– un’idonea organizzazione atta a garantire l’incolumità fisica dei bagnanti;
– un’adeguata vigilanza sulle attività svolte all’interno del suo impianto;
– rispetto delle normative di sicurezza previste.

 

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Il risarcimento dei danni patrimoniali per incidente in piscina e in parchi acquatici

Soddisfatte le condizioni precedenti, sarà dunque possibile ottenere un risarcimento del danno subito. Per capire esattamente cosa viene risarcito è necessario operare una distinzione tra:

– danno patrimoniale;
– danno non patrimoniale.

Il danno patrimoniale si compone di tutte le risorse economiche del danneggiato, più tecnicamente trattasi di un asset che si ricostruisce sulla base di due ulteriori distinzioni:

– danno emergente;
– lucro cessante.

Il danno emergente coincide con le lesioni che vanno ad intaccare direttamente il patrimonio, ad esempio, i costi sostenuti per visite mediche o terapie, oppure in altri casi per la riparazione del bene che è stato danneggiato; a queste ipotesi vanno aggiunte le presunzioni di costi futuri, intesi come necessariamente prevedibili per la continuazione di terapie, o altri costi la cui presenza risulta comunque condicio sine qua non per la reintegrazione di quanto subito. Anche se trattasi di spese future, quest’ultime vanno richieste nel momento stesso in cui si esercita l’azione risarcitoria, ecco perché è importante stilare un piano preventivo che ne attesti l’inclusione.

Il lucro cessante, al contrario, contempla le perdite subite dal danneggiato in termini di impossibilità di riprendere immediatamente la propria attività lavorativa con un conseguente mancato guadagno. Tra le cause di lucro cessante sono incluse anche le perdite di chance lavorative, o di altro tipo, che il soggetto si è visto sottrarre a causa delle lesioni riportate. Risulta, inoltre, doveroso precisare che per la valutazione dell’entità risarcitoria la giurisprudenza ritiene che a differenza del mancato guadagno, per il quale si richiede la certezza, la perdita di chance va dimostrata in relazione al concetto di probabilità.

 

Danno biologico da incidente in piscina e in parchi acquatici

Il danno non patrimoniale, invece, può appartenere a tre differenti tipologie:

danno biologico;
danno morale;
– danno esistenziale.

Il danno biologico identifica l’ipotesi nella quale il soggetto ha subito una lesione talmente grave da non consentirgli più di avere la stessa qualità di vita di prima. In questo caso la valutazione del caso richiede particolare rigore, posto che un’analisi errata delle circostanze in cui il danneggiato versa, a seguito dell’incidente, potrebbero non portare ad un’adeguato risarcimento.

Il danno morale sintetizza le agitazioni o le ansie psicologiche sofferte dalla vittima dell’incidente; appartiene ad una condizione tipicamente emotiva e intima che va ricostruita per mano di consulenti di parte che possano dimostrare quanto accaduto.

Il danno esistenziale contempla tutte le circostanze che testimoniano il cambiamento rispetto alle proprie abitudini di vita in seguito alla caduta. In questi casi vanno valutati tutti gli elementi che sono cambiati in termini di: rapporti con i membri del proprio nucleo familiare, abitudini routinarie, equilibri di vita alterati.
In tutti questi casi le ricostruzioni vanno effettuate con particolare accuratezza, posto che gli stessi non hanno parametri di visibilità.

 

Responsabilità del bagnino negli infortuni in piscina e in parchi acquatici

È necessario precisare che, oltre al gestore dell’impianto e al danneggiato, potrebbero essere chiamati a risarcire il danno anche altri utenti ritenuti altrettanto responsabili, tra questi ad esempio rientra la figura dell’assistente bagnante. Quest’ultimo infatti è chiamato a rispondere di omicidio o lesioni colpose tutte le volte in cui il danno è derivato direttamente da un suo mancato intervento di assistenza, rientrante a pieno titolo tra le funzioni da espletare per il ruolo assunto.

Al contrario, può essere esonerato dal rispondere di un addebito per colpa, tutte le volte in cui riesca a dimostrare di aver posto in essere tutti gli interventi e le precauzioni, previsti dalla sua mansione.

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