Aumentano sempre di più le cause per ottenere un risarcimento danni per mobbing. Ambienti di lavoro ostili, invidia tra colleghi e maltrattamenti da parte dei datori di lavoro possono provocare nel dipendente livelli di ansia e stress tali da provocargli danni alla sua integrità psicofisica.

Definizione di Mobbing

Per mobbing, pur non esistendo una definizione specifica, si intende una serie di comportamenti di carattere prepotente e persecutorio che hanno come obiettivo quello di allontanare la persona dal gruppo sociale a cui appartiene, con l’utilizzo, reiterato nel tempo, di violenza psicologica in grado di causare importanti danni al soggetto offeso.

Umiliazioni pubbliche, opposizioni immotivate, molestie e dequalifazioni sono alcuni dei comportamenti che possono far configurare un caso di mobbing.

Il diritto alla salute e dignità, che vengono lesi nei casi di mobbing, sono tutelati dalla nostra Costituzione agli articoli 32, 35 e 41.
Anche il codice civile negli articoli 2043 e 2087 obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e psicologica dei lavoratori e prevede l’obbligo di risarcimento a chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto con qualunque fatto doloso o colposo.

Anche lo Statuto dei lavoratori definisce le procedure per le contestazioni disciplinari per i lavoratori e punisce gli atteggiamenti discriminatori dei datori di lavoro.
Nei casi più gravi di mobbing, può avere rilevanza anche l’articolo 590 del codice penale in merito al reato di lesioni personali.

 

Mobbing a lavoro

L’ambiente in cui si verificano la maggior parte dei casi di mobbing è senz’altro quello lavorativo. In questo ambito si possono distinguere due diverse tipologie di mobbing:

Il mobbing verticale (bossing) si verifica quando i comportamenti persecutori, con carattere vessatorio, vengono perpetrati ai dipendenti da un loro diretto superiore, come ad esempio il datore di lavoro. Vi è quindi un rapporto sbilanciato tra vittima e mobber che rende più complicato la possibilità di reagire a tali atteggiamenti da parte del soggetto offeso.

Tra i comportamenti rientranti nel bossing possiamo citare il ridimensionamento del ruolo del lavoratore (quando gli viene affidato un compito minore rispetto le sue qualifiche), l’esclusione dai privilegi aziendali, umiliazioni pubbliche e pressioni psicologiche, lo svolgimento di incarichi dequalificanti (fare fotocopie, il caffè, ecc.), che hanno come unico obiettivo quello di cagionare nel danneggiato un sentimento di frustrazione e un senso di emarginazione tali da provocargli dei danni psicofisici, professionali o morali.

Il mobbing orizzontale invece si verifica quando sono i colleghi stessi ad attuare atteggiamenti nei confronti di un altro, finalizzati a ledere la reputazione del lavoratore e per screditarlo agli occhi del gruppo o dei suoi superiori.

Ricordiamo che il datore di lavoro è responsabile per i casi di mobbing anche se posti in essere da altri dipendenti e non da lui direttamente, visto e considerato, come abbiamo precedentemente segnalato, una norma del codice civile che disciplina l’obbligo per l’imprenditore di prevenire e reprimere certi comportamenti, caratterizzanti il mobbing.

 

Mobbing a scuola e in famiglia

Il mobbing può verificarsi anche in contesti diversi da quello lavorativo.
Un tipico caso è quello scolastico in cui gli studenti possono essere vittime di mobbing da parte dei compagni o addirittura degli insegnanti (pregiudizi o critiche e rimproveri infondati); anche un’insegnante può essere vittima di mobbing da parte degli studenti.

Un altro ambiente, in cui possono verificarsi episodi di mobbing, purtroppo può essere anche quello familiare, quando un coniuge, ad esempio, cerca di screditare l’altro partner agli occhi dei figli.

 

Causa per mobbing e risarcimento

Il soggetto, vittima di mobbing, può far valere i suoi diritti in sede civile per richiedere il risarcimento per le sofferenze patite citando in giudizio il mobber. Verranno in tal caso accertate le responsabilità del danneggiante e successivamente scatteranno gli obblighi di risarcimento per i danni subiti.

Il giudice civile potrà disporre il risarcimento di diverse tipologie di danno. Il mobbizzato potrà essere risarcito per quanto riguarda i danni non patrimoniali:

    • per le sofferenze psicofisiche riscontrate per colpa delle angherie subite (danno biologico);
    • per le sofferenze interiori soggettive provate per la circostanza stessa di aver subito delle persecuzioni (danno morale);
    • per il peggioramento della sue condizioni normali di vita quotidiana (danno esistenziale).

Se il danneggiato, per colpa dei comportamenti mobbizzanti, ha subito anche delle perdite economiche, il giudice potrà disporre anche l’obbligo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla vittima (spese mediche, visite specialistiche, riduzione delle capacità professionali, mancato avanzamento di carriera, mancato guadagno ecc.)

 

Come dimostrare il mobbing e l’onere della prova

Per accertare le responsabilità, è necessario che il danneggiato fornisca delle prove precise affinché si possa configurare un caso di mobbing.
La vittima di mobbing ha l’onere di provare che nei suoi riguardi siano stati commessi dei comportamenti oppressivi in un periodo di tempo rilevante (un periodo di sei mesi è stato ritenuto sufficiente dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 20046/2009 e n. 22858/2008.), tali da causargli dei danni, attestati da testimonianze o perizie e certificati medici.

In sintesi, il danneggiato dovrà dare prova che i comportamenti persecutori subiti abbiano avuto lo scopo di emarginarlo dal gruppo di appartenenza, che non siano episodi isolati ma reiterati nel tempo e con cadenza periodica, e che ci sia un rapporto causale tra il comportamento denunciato e i danni subiti (il pregiudizio deve essere conseguenza diretta dell’atteggiamento mobbizzante).

Di contro, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore.

 

Richiedi una consulenza gratuita per risarcimento danni mobbing

clicca quiNOVITÀ!!! Richiedi una consulenza gratuita su questo argomento

 

Lo straining, il mobbing “lieve”

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 3291 del 2016, ha ritenuto idoneo all’ottenimento di un risarcimento dei danni subiti un caso di mobbing in cui le condotte lesive non erano state protratte nel tempo, ma episodi isolati comunque in grado di determinare una condizione di ansia e stress del lavoratore. Questa forma più lieve di mobbing viene definita straining.

Quindi per configurarsi un caso di straining non sarà più un requisito necessario che i comportamenti oppressivi siano sistematici e ripetuti nel tempo, in quanto, dichiara la Corte, anche atteggiamenti persecutori di carattere vessatorio, del tutto isolati nel tempo, sono in grado di creare un ambiente di lavoro ostile in cui il dipendente preso di mira possa sentirsi emarginato e penalizzato tale da ledere il suo stato psicofisico.

E quindi il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti anche nel caso in cui manchi l’elemento della ritualità dei comportamenti vessatori a suo danno.

 

La prescrizione del mobbing

Il danno da mobbing ha un termine di prescrizione di 10 anni.
Tale termine non parte dal momento in cui si è verificato il primo degli episodi mobbizzanti (in quanto anche i successivi illeciti sono idonei a fondare una domanda di risarcimento), ma dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno e diventa quindi oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass. n. 12666 del 2003).

La Corte di Cassazione ha quindi ribadito che in casi di pluralità di fatti di mobbing, la prescrizione non parte dalla prima condotta persecutoria da parte del datore di lavoro ma dal momento in cui iniziano a presentarsi e rendersi riconoscibili all’esterno i sintomi dei danni causati al dipendente. Risulta quindi un termine prescrizionale molto alto con conseguente garanzia per il soggetto offeso di aver diritto ad ottenere il risarcimento per i danni subiti.

Hai subito un danno e ti serve assistenza?

Scopri la nostra
GARANZIA ZERO RISCHI