Cosa succede se una volta ritirata l’auto dall’officina dovessimo accorgerci di difetti nel veicolo che prima non c’erano o addirittura causassimo un incidente per colpa di una riparazione mal effettuata dal meccanico?

Il contratto d’opera con l’officina

Ogni volta che portiamo la nostra vettura in un’officina concludiamo con il titolare un contratto d’opera. L’art. 2226 del Codice Civile disciplina la materia sulle difformità e vizi dell’opera.

La norma stabilisce che una volta che il committente dichiara che il risultato del lavoro sia stato di suo gradimento, in maniere esplicita o anche tacita, il prestatore d’opera non potrà essere più ritenuto responsabile dei vizi e difformità della stessa, sempre che questi difetti siano stati resi noti al committente o facilmente riconoscibili dallo stesso, purché non siano stati occultati intenzionalmente dal meccanico.

In caso di difetti e difformità del lavoro, al committente sono garantiti i seguenti diritti secondo l’art.1668 del codice civile:

  • il committente può chiedere che il lavoro venga rifatto e che i difetti vengano eliminati a spese dell’officina;
  • una riduzione in misura proporzionale del prezzo per il lavoro svolto dal meccanico;
  • un risarcimento dei danni in caso venga riscontrata una colpa del prestatore d’opera
  • la risoluzione del contratto qualora i difetti riscontrati siano tali da rendere il lavoro del tutto inadatto a soddisfare gli interessi del committente.

 

Incidente stradale per errore del meccanico

In caso di incidente stradale, le cui cause sono da ricondursi ad un errore del meccanico o ad una sua imperizia nella manutenzione del veicolo, l’officina è condannabile al risarcimento dei danni patiti dal committente.

In una recente sentenza della Cassazione, la n.29224 del 2017, la Corte ha condannato un’officina meccanica al risarcimento dei danni subiti dal conducente di un veicolo (nella misura del 70%), causati da uno sbandamento dello stesso, verificatosi a causa dalla mancata sostituzione delle pastiglie dei freni nel corso di un intervento di manutenzione programmata.

Il meccanico è stato condannato per non aver effettuato un controllo sullo stato di usura delle pastiglie dei freni durante una manutenzione programmata del veicolo, quindi per una omissione colposa di controllo dell’autovettura che una normale diligenza gli richiedeva.

I danni risarcibili, non saranno solo quelli riguardanti il veicolo, ma anche tutti i danni fisici e biologici (invalidità permanente, inabilità temporanea e spese mediche) patiti dal conducente del veicolo a causa dell’errore colposo dell’officina meccanica.

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Danni subiti dal veicolo durante la manutenzione

Il prestatore d’opera (l’officina) una volta che riceve il bene (auto) per eseguire la sua prestazione (riparazione o manutenzione), assume anche un obbligo di custodia fino al momento della riconsegna al committente (Cassazione sentenza n.17796 del 2015).

Di conseguenza, anche i danni subiti dal veicolo durante la manutenzione sono a carico del meccanico per presunzione di colpa.

L’officina per liberarsi da questa presunzione di colpa deve dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare i rischi, basandosi sull’ordinaria diligenza richiesta in base all’attività e alla competenza professionale del meccanico.

Per evitare quindi il risarcimento dei danni subiti dal veicolo durante la sua custodia, il meccanico dovrà dimostrare che il sinistro sia sia verificato :

  • per cause a lui non imputabili secondo l’art.1218 del Codice Civile;
  • per un caso fortuito;
  • per una causa di forza maggiore;
  • nonostante abbia utilizzato la necessaria diligenza professionale richiesta (Cassazione, sentenza n.26353 del 2013)

 

Garanzia per i pezzi di ricambio

Ricordiamo inoltre, che il Decreto legislativo 206 del 2005 stabilisce una garanzia per l’acquirente (vale solo per le persone fisiche e non per le persone giuridiche, come le società) sui beni di consumo, applicabile anche in caso di manutenzione e riparazione di un veicolo.

Quando si effettuano delle riparazioni, con l’utilizzo di pezzi di ricambio nuovi o rigenerati, tali pezzi sono soggetti ad una garanzia di 24 mesi, così come previsto dal Codice di consumo.

Ricambi difettosi o installazioni non corrette obbligano l’officina a sostituire il pezzo o a ripetere la riparazione a proprie spese.

Se i ricambi utilizzati fossero usati, è possibile ridurre il periodo di garanzia a 12, salvo il consenso del proprietario del veicolo.

 

Termini di prescrizione per errori del meccanico

L’art. 2226 stabilisce anche i termini di prescrizione per la denuncia dei difetti riscontrati.

Il committente deve denunciare i vizi e le difformità all’officina entro otto giorni dalla scoperta degli stessi, mentre il diritto ad agire in giudizio contro il meccanico si prescrive dopo un anno dalla consegna dell’autoveicolo.

La contestazione al meccanico è preferibile effettuarla con posta raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata, in modo da conservare la prova dell’avvenuta denuncia entro il tempo limite di otto giorni.

Trascorsi tali periodi, l’azione si prescrive e si perde il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni o la ripetizione della riparazione.

 

Incidente stradale per guasto meccanico

In base all’art.2054 il conducente di un veicolo risponde di tutti i danni provocati dalla circolazione anche in caso di sinistri causati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzioni del mezzo.

Tuttavia al conducente è data la facoltà di rivalersi contro la casa produttrice o contro l’officina meccanica, quando le cause dell’incidente siano da ricondursi ad un guasto meccanico o elettronico, qualora l’auto sia ancora in garanzia o a seguito di una revisione regolarmente passata ma non eseguita con la diligenza necessaria, nonostante ciò, sarà inizialmente l’assicurazione del veicolo a dover pagare i danni provocati a terzi.

Non si ritiene invece presunto colpevole, come stabilito dall’art.2054 c.c., il conducente del veicolo, qualora l’unica causa che abbia determinato l’incidente sia stato il caso fortuito, ossia quando il fatto è stato, anche utilizzando la massima attenzione, inevitabile ed imprevedibile (Cassazione, sentenza n.13268 del 2006, in merito ad un incidente provocato esclusivamente dallo scoppio di uno pneumatico dovuto ad un grosso chiodo presente sul manto stradale e senza riscontrare alcuna colpa nella condotta di guida del conducente).

Spetta al conducente l’onere di provare il caso fortuito anche tramite presunzioni, purché siano gravi, concordanti e precise (Cassazione, sentenza n.13268 del 2006).

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