Dopo un incidente stradale, se sono rispettati precisi requisiti, il danneggiato può rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa per richiedere ed ottenere un risarcimento dei danni subiti, grazie alla procedura di indennizzo diretto.

Grazie alla convenzione CARD non è quindi necessario rivolgersi alla compagnia della controparte per la richiesta di risarcimento da incidente stradale; questo comporta per l’assicurato dei vantaggi sulle modalità di liquidazione del sinistro.

In questo articolo vedremo in quali casi non è possibile avvalersi di tale procedura e cosa cambia concretamente per l’assicurato.

Quando si applica il risarcimento diretto?

Disciplinato dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni private, la procedura di risarcimento diretto, che consente di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, si applica in caso di incidente stradale tra due veicoli a motore identificati ed assicurati.

La procedura riguarda sia i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato (danni patrimoniali da incidente stradale), sia i danni alla persona patiti dal conducente non responsabile.

Per quanto riguarda i danni alla persona, la procedura di risarcimento è applicabile solo per le lesioni micropermanenti da incidente stradale, ossia quando il punteggio di invalidità riportato dal danneggiato sia pari o inferiore a 9 punti percentuali.

Non è possibile usufruire dell’indennizzo diretto per i sinistri in cui sono rimasti coinvolti veicoli immatricolati all’estero, macchine agricole, ciclomotori non muniti della nuova targa o per il risarcimento da incidente senza collisione.

Con la sentenza n.3146 del 2017 della Cassazione si è stabilito che il risarcimento diretto si può applicare anche se nell’incidente stradale sono stati coinvolti più di due veicoli, a patto che il responsabile del sinistro sia uno solo.

In tutti gli altri casi, per richiedere il risarcimento è necessario utilizzare la procedura ordinaria, rivolgendosi alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile dell’incidente.

 

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Risarcimento assicurazione no CARD, cosa succede?

L’acronimo CARD sta per convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto. Si tratta quindi di un accordo tra le compagnie, operativo dal 2006, che consente una gestione più snella delle pratiche di indennizzo che non necessitano più dell’intervento della compagnia della controparte.

A differenza della vecchia CID (convenzione per l’indennizzo diretto), per accedere al risarcimento diretto non è necessaria la compilazione del modulo CAI (risarcimento per incidente senza constatazione amichevole). È però necessario che la propria compagnia abbia aderito alla convenzione.

Cosa succede se la dinamica del sinistro non rientra tra quelle contemplate per usufruire del risarcimento diretto oppure se la nostra compagnia d’assicurazioni non ha aderito alla convenzione CARD?

Come detto ad inizio articolo, in questi casi, per richiedere il risarcimento è necessario utilizzare la procedura ordinaria (no CARD), inoltrando la richiesta all’assicuratore del veicolo responsabile dell’incidente.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla compagnia della controparte, preferibilmente tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento (i recapiti sono consultabili nei siti web delle singole imprese) e all’interno deve contenere le stesse informazioni e documentazioni richieste per la procedura di risarcimento diretto, ossia:

per i sinistri con soli danni a cose:

  • generalità e recapiti delle parti coinvolte e degli aventi diritto al risarcimento;
  • targhe e descrizione dei veicoli coinvolti;
  • luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili ad essere sottoposte a perizia assicurativa;
  • descrizione della dinamica dell’incidente;
  • eventuali foto scattate sul luogo del sinistro;
  • indicazione dei danni subiti ed eventuale preventivo di riparazione;
  • generalità e recapiti di eventuali testimoni;
  • indicazioni delle Forze dell’ordine eventualmente intervenute;
  • se presente, copia della constatazione amichevole d’incidente compilata e firmata a firma singola o congiunta.

Per i sinistri con anche danni alla persona è necessario aggiungere:

  • età, professione e reddito della persona danneggiata;
  • documentazione comprovante le lesioni subite (certificati medici per il risarcimento da incidente);
  • certificato di morte e stato di famiglia, in caso di decesso;
  • dichiarazione attestante che il danneggiato non abbia diritto a prestazioni da parte di assicurazioni sociali obbligatorie (art. 142 Codice delle assicurazioni);
  • attestazione medica di avvenuta guarigione.

Ricordiamo che, anche per la procedura ordinaria, rimane l’obbligo per l’assicurato di denunciare entro tre giorni il sinistro alla propria compagnia, così come previsto dall’articolo 1913 del Codice civile.

 

Differenza nelle tempistiche tra risarcimento diretto e ordinario

Per quanto riguarda i tempi del risarcimento assicurativo, ossia i termini entro cui la compagnia è tenuta a formulare un’offerta al danneggiato o a comunicargli il motivo per cui ritiene di non doverla fare, anche questi non differiscono tra procedura CARD e NO CARD.

Infatti tali termini, in base a quanto stabilito dall’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, sono sempre pari a:

  • 30 giorni dalla richiesta, completa della documentazione necessaria, per i danni a cose e a veicoli, in presenza di un modulo CAI firmato da entrambi i conducenti;
  • 60 giorni per i danni a cose e a veicoli, in assenza di constatazione amichevole con firma congiunta;
  • 90 giorni per i danni alla persona.

Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione della somma offerta l’assicurazione è obbligata a provvedere al pagamento, anche in caso di mancato accordo con il danneggiato.

In questo caso l’importo liquidato sarà considerato solo come un acconto (offerta di risarcimento assicurativo troppo bassa: cosa fare?).

Quindi, in sintesi, per l’assicurato cambia solo il soggetto a cui inoltrare la richiesta di risarcimento; infatti, la documentazione necessaria da inviare e i tempi di gestione della pratica sono gli stessi, sia per la procedura di risarcimento diretto (CARD), sia per la procedura ordinaria (no CARD).

In entrambi i casi, in caso di disaccordo sulla formulazione di un’offerta o sull’entità della stessa, è possibile per l’assicurato attuare una procedura di conciliazione o di negoziazione assistita e successivamente, qualora le controversie non siano state risolte, adire per vie legali intentando un procedimento giudiziario.

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Domande frequenti – FAQ

Le tempistiche differiscono tra risarcimento diretto ed ordinario?

No, i termini stabiliti dalla legge sono gli stessi e le compagnie assicurative sono tenute a rispettarli a prescindere dalla tipologia di risarcimento.

L’importo del risarcimento cambia tra CARD e no CARD?

No, l’importo liquidato dipende solo dai danni effettivamente subiti nell’incidente e non dalla modalità di risarcimento.

È obbligatorio applicare il risarcimento diretto?

No, il danneggiato ha sempre azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicurazione del veicolo responsabile, entro i limiti del massimale (art. 144 Codice delle assicurazioni private).