In caso di incidente stradale, per le donne in stato di gravidanza, il diritto al risarcimento viene esteso anche agli eventuali danni subiti dal feto che porta in grembo.

Secondo il nostro ordinamento, l’entità del danno da perdita del feto non è equiparabile a quella da perdita della vita, tuttavia tale danno, se conseguente un fatto illecito colposo o doloso, è sicuramente risarcibile.

La perdita del feto, nella nostra giurisprudenza, fino a poco tempo fa, si è sempre considerata come una lesione al diritto alla genitorialità della madre e del padre e mai equiparata alla morte di un congiunto.

Come calcolare il risarcimento

Per quanto riguarda il risarcimento per perdita del feto, la giurisprudenza si è sempre orientata nel riconoscere la piena risarcibilità di questo funesto evento.

Per il calcolo dell’ammontare del risarcimento, nelle varie sentenze nei tribunali, sono stati presi in esame diversi fattori, tra cui il periodo di gravidanza, l’età dei genitori e ovviamente le ripercussioni fisiche e psichiche subite dal genitore.

L’età del feto viene considerata un fattore molto importante nel quantificare l’entità del risarcimento, in quanto una gravidanza interrotta quando quasi giunta al termine, comporta nei genitori dei danni psicofisici maggiori rispetto ad un’interruzione avvenuta poco dopo il concepimento.

Discorso analogo per quanto riguarda l’età della madre; quando la stessa si trova in un’età avanzata, tale da pregiudicarle la possibilità di ulteriori gravidanze, la perdita del feto deve essere necessariamente risarcita in maniera maggiore rispetto ad una donna più giovane o con altri figli.

I tribunali, prendendo come riferimento gli importi stabiliti dalle tabelle dell’Osservatorio di Milano, si orientano recentemente quantificando il risarcimento partendo da un minimo di 50.000 euro fino ad un massimo di 100.000 euro per la madre e di 20.000-40.000 per il padre.

 

Sentenze in merito sull’aborto da incidente stradale

L’esistenza di un danno morale ed esistenziale per la perdita del feto (e la loro risarcibilità) è stata introdotta recentemente, prima della sentenza della Cassazione n.1217 del 2015 infatti veniva riconosciuto solo il danno fisico.

Tale sentenza ha contemplato la risarcibilità dei danni subiti da maternità perduta, intesa come il venir meno di una relazione affettiva anche se ancora solo potenziale.

In una recente ordinanza del tribunale di Milano, la n.5829 del 2016, ad un donna che aveva perso il feto a causa di un grave incidente stradale, quasi alla 42sima settimana di gravidanza, è stato riconosciuto un risarcimento di 100.000 euro per il danno non patrimoniale patito per la perdita del potenziale rapporto parentale con il nascituro, data dall’interruzione della gestazione.

Le altre lesioni psicofisiche patite dalla signora, conseguenti il sinistro stradale, sono state valutate in 55 punti percentuali di invalidità permanente ed il giudice ha disposto un ulteriore risarcimento pari a 730.000 euro.

 

Danni subiti dal feto

L’argomento si complica parecchio quando l’incidente abbia causato delle lesioni al feto, tali da provocare dei danni permanenti al bimbo dopo la nascita.

Tale tipologia di danno ovviamente non è immediatamente riscontrabile e anzi spesso è necessario aspettare lo sviluppo del bimbo per valutare e quantificare con precisione i danni permanenti nella loro interezza.

In questo caso il risarcimento dei danni fisici sarà valutato e calcolato sulla base delle tabelle del danno biologico, anche se l’incidente si è verificato prima della nascita del soggetto danneggiato.

Trattandosi di lesioni all’integrità psicofisica della persona, andranno risarciti tutti i danni non patrimoniali subiti dal bambino, ossia il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale (quando le lesioni provocano un evidente peggioramento della qualità della vita di una persona).

Rientrano nei danni risarcibili ovviamente anche tutti i danni patrimoniali patiti dai genitori del bimbo, ossia le ripercussioni nella loro sfera patrimoniale e reddituale; ad esempio tutte le spese mediche sostenute per la cura, diagnosi e terapia del bambino.

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Risarcimento per morte di una donna incinta

Quando da un incidente stradale, provocato da un comportamento colposo o doloso di un terzo, consegue il decesso di una donna in gravidanza e del feto che portava in grembo, il risarcimento dei danni viene esteso in favore di tutti i parenti prossimi della vittima.

Il risarcimento dovrà comprendere ovviamente sia il danno da perdita parentale per la morte della donna incinta, sia per la perdita del feto.

Per il calcolo del risarcimento per la perdita parentale della madre si utilizzeranno le tabelle del Tribunale di Roma, che stabiliscono l’entità della liquidazione tenendo conto del rapporto di parentela, dell’età del congiunto e della vittima, della sussistenza o meno di una convivenza e dell’assenza o presenza di altri familiari o conviventi.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno concernente la morte del feto, esso va quantificato dal giudice con criteri equitativi in base a diversi fattori, tra cui il periodo di gravidanza in cui è avvenuto il tragico evento e l’età del padre e degli eventuali altri figli.

 

Consigli sulle cinture di sicurezza

Riguardo l’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte delle donne in gravidanza è bene fare un po’ di chiarezza.

Il Codice della Strada prevede l’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza anche per le donne incinta.

E’ ammissibile un esonero solo quando si ha un certificato del ginecologo che attesti condizioni di rischio particolari, tali da esonerare la gestante dall’utilizzo delle cinture di sicurezza (il medico si assume la responsabilità civile e penale).

I ginecologi raccomandano l’uso delle cinture, ricordando che il mancato utilizzo pone la futura mamma ad un rischio molto più elevato in caso di incidente stradale (la mortalità sale dal 4% al 33%).

Il corretto e più comodo utilizzo delle cinture per le donna in gravidanza consiste nel far passare il segmento verticale della cintura in diagonale da sopra la spalla attraverso il torace fino al fianco, facendo in modo che non vada a contatto con l’addome, mentre il segmento orizzontale va posizionato sotto il pancione poco sopra le gambe.

Oltre ad andare incontro a sanzioni fino a 313 euro, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, in caso si riportino dei danni fisici da incidente stradale, può far configurare anche un concorso di colpa e quindi una riduzione degli eventuali risarcimenti assicurativi.

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