Il periodo di gravidanza ed il parto sono momenti indimenticabili per un genitore e dovrebbero essere sempre ricordati con gioia e felicità.

Purtroppo durante la gravidanza ed il parto possono capitare delle complicazioni, che se non affrontate tempestivamente, possono portare a conseguenze anche molto gravi, sia alla madre, sia al nascituro.

La ginecologia e l’ostetricia sono le branche della medicina che si occupano di assistere una madre durante il periodo di gravidanza ed il momento del parto.

In caso di errore medico del ginecologo o dell’ostetrico, il danneggiato ha diritto ad ottenere un risarcimento danni per malasanità.

Errore medico ostetrico ginecologico

Le complicazioni più gravi durante la gravidanza ed il parto possono verificarsi a causa di una malattia della madre non diagnosticata, errori nelle procedure di monitoraggio della gravidanza, sbagli nell’esecuzione di specifiche terapie o comportamenti errati del medico, nelle modalità o tempistiche, durante le fasi di gestione del parto e del travaglio.

Tali complicazioni, se non gestite al meglio, possono provocare dei seri danni sia alla gestante, sia al feto.

Purtroppo i danni causati da questi errori ostetrico ginecologici possono essere permanenti e tali da condizionare l’intera vita del neonato e dei genitori. Nei casi più gravi possono portare addirittura ad un aborto del nascituro o alla morte della madre.

Molte delle problematiche che si verificano in sala parto e durante la gravidanza possono essere evitate grazie ad un’idonea e tempestiva diagnosi del personale sanitario.

Purtroppo gli errori ostetrico ginecologici più frequenti sono dati dal ritardato, assente o errato monitoraggio delle condizioni del feto (battito cardiaco, ipossia, distocie, presentazione podalica, ecc.) e della gestante (infezioni ospedaliere, malattie come il diabete gestazionale, problemi della placenta o all’utero, rottura delle membrane ecc.).

Un’errata o assente diagnosi del medico può causare, ad esempio, un ritardo nell’eseguire un parto cesareo quando immediatamente necessario oppure eseguirlo quando non è opportuno, rischiando seriamente di provocare dei danni permanenti al bambino e alla madre.

Il medico che non interviene prontamente con un parto cesareo, nonostante sia reso necessario dall’assenza di movimenti del feto, risponde colposamente di tutti i danni permanenti che questo ritardo ha provocato nel neonato, in termini di danni patrimoniali e biologici subiti da genitori e figlio (sentenza Tribunale di Trani n.2456 del 2017).

 

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Cosa è l’amniocentesi

L’amniocentesi è un esame che si effettua durante la gravidanza e consiste nel prelievo di liquido amniotico, nel quale è immerso il feto nell’utero della donna, tramite l’inserimento di un ago nell’addome.

Dall’analisi di questo liquido è possibile individuale la presenza di eventuali patologie cromosomiche o genetiche del feto, tra cui le più frequenti sono la sindrome di Down, la fibrosi cistica, la distrofia muscolare, la sordità congenita e la SMA (atrofia muscolare spinale).

Tale esame viene eseguito preferibilmente tra la 16esima e la 18esima settimana di gravidanza ed è raccomandato alle donne incinte di età superiore ai 35 anni, in caso di riscontrata anomalia fetale e in presenza di malattia infettive.

Tuttavia l’esecuzione dell’amniocentesi può presentare qualche pericolo per il feto, il rischio di aborto spontaneo si aggira intorno allo 0,2-0,5% (circa uno ogni 200-250 prelievi).

Grazie ai nuovi strumenti di monitoraggio ecografico, l’amniocentesi può ritenersi oggi un esame abbastanza sicuro, tuttavia va prescritto ed eseguito solo in caso di necessità.

 

Risarcimento danni da amniocentesi errata o non eseguita

Il medico ha l’obbligo di informare la donna in gravidanza della possibilità di effettuare l’amniocentesi e di tutti i rischi e conseguenze connessi a questo esame. Spetta alla madre, una volta chiariti tutti i dubbi, dare l’ok per procedere con l’intervento tramite il consenso informato (autodeterminazione).

Qualora il ginecologo non informasse la paziente di questa possibilità, perché ritenuta a suo avviso troppo pericolosa, il medico risponderebbe dei danni se a causa della sua omissione il bambino nascesse con patologie che si sarebbero potute evitare o che avrebbero portato i genitori ad interrompere la gravidanza o a prepararsi psicologicamente qualora fossero stati informati per tempo.

Non spetta al medico prendere una decisione sull’effettuare o meno un esame di questo genere, in caso contrario risponderebbe di tutti i danni derivanti da tale omissione.

Stesso discorso si verifica qualora il ginecologo di fiducia rassicurasse la paziente circa l’inutilità di effettuare l’amniocentesi, anche se successivamente consigliata da altri medici.

Tale rassicurazione, secondo la Cassazione, potrebbe portare la mamma a rifiutare di sottoporsi all’amniocentesi, anche se venisse successivamente raccomandata da altri medici.

Ragion per cui, il ginecologo di fiducia che sconsiglia l’amniocentesi risponde di tutti i danni subiti dal bambino e dalla madre a causa della mancata prescrizione di questa metodica diagnostica, anche se la donna successivamente si rifiutasse di effettuare l’intervento nonostante il consiglio di un altro medico.

In una recente sentenza del Tribunale di Roma, la n.16044 del 2018, è stata condannata una struttura sanitaria privata al risarcimento dei danni morali sofferti dai genitori per la nascita di un bambino con malformazioni cromosomiche invalidanti, nonostante l’indagine prenatale avesse escluso qualsiasi anomalia nel feto.

Il giudice ha ritenuto responsabile la struttura per l’errato risultato dell’indagine effettuata durante la gravidanza, dovuto ad imperizia e negligenza nell’esecuzione della prestazione, risultata non conforme alle prescrizioni presenti nelle linee guida sul comportamento clinico.

 

Risarcimento danni per nascita indesiderata

Il danno da nascita indesiderata è l’errore per imperizia e negligenza del ginecologo che consiste nell’errata diagnosi di un’indagine prenatale (amniocentesi, villocentesi, screening, ecc.), nella quale non viene rilevata, seppur presente, una patologia genetica o cromosomica del feto.

Questo errore non consente alla madre di conoscere le reali condizioni del feto e di poter valutare un’eventuale interruzione di gravidanza.

Rientra nella nozione di danno di nascita indesiderata anche l’interruzione di gravidanza non correttamente eseguita e non andata a buon fine, con la conseguenza che il bambino nasca lo stesso, talvolta con lesioni e patologie permanenti.

Il risarcimento da nascita indesiderata consiste in tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dai genitori a causa di questa tipologia di errore.

Tra i danni non patrimoniali risarcibili ci sono il danno morale ed esistenziale per la sofferenza psichica subita dai genitori nell’affrontare la nascita non preventivata di un figlio con patologie e malformazioni permanenti.

Mentre rientrano nei danni patrimoniali tutte le spese presenti e future necessarie per la gestione di un figlio con tali problematiche.

Ricordiamo che l’interruzione volontaria di gravidanza oltre il terzo mese è permessa dalla legge solo quando la gestazione o il parto possono comportare un grave pericolo per la madre o quando vengono individuati rilevanti patologie o malformazioni del feto, tali da determinare un grave rischio per le condizioni di salute fisiche o psichiche della donna (art.6 Legge 194/78).

Per ottenere un risarcimento danni da nascita indesiderata è onere della madre dimostrare l’esistenza di tali condizioni legittimanti l’interruzione della gestazione (sentenze della Cassazione n.27528 del 2013 e n.25767 del 2015).

 

Risarcimento per danni alla madre o al neonato durante il parto

Per danno da parto si intende qualsiasi trauma o lesione sofferto dalla madre o dal neonato durante il travaglio ed il parto.

Il bambino appena nato è molto fragile ed è più soggetto a subire dei traumi durante il parto, tuttavia non è insolito che anche la donna possa soffrire delle lesioni.

Quando le menomazioni sono causate da un errore ostetrico ginecologico, la partoriente ha diritto a chiedere un risarcimento per i danni subiti.

Di seguito alcuni dei danni da parto che in caso di colpa medica danno diritto ad un risarcimento.

Lesioni da forcipe e ventosa: questi due strumenti ostetrici vengono utilizzati, in caso di sofferenza fetale o problematiche del parto, per velocizzare la nascita del bambino, senza dover ricorrere al parto cesareo d’emergenza.

Un utilizzo incauto del forcipe potrebbe causare lacerazioni genitali alla partoriente, danni alla vescica e all’utero o incontinenza; mentre il neonato potrebbe subire gravi danni alla testa come fratture o emorragie.

Complicazioni da distocia fetale: succedono quando le dimensioni o la posizione del feto rendono il parto difficoltoso. In questi casi si possono effettuare delle manovre manuali di riposizionamento del bambino o in alternativa utilizzare forcipe e ventosa oppure procedere ad un taglio cesareo.

Si ha diritto ad un risarcimento se i danni subiti dalla mamma o dal neonato siano stati provocati da un’esecuzione sbagliata di queste operazioni oppure da un ritardo o un errore nella diagnosi di tali problematiche per colpa, negligenza o imperizia dell’ostetrico ginecologo.

Episiotomia: è un incisione chirurgica del perineo effettuata durante il parto per facilitare e velocizzare la nascita del bambino e per evitare lacerazioni alla madre.

Una perineotomia non eseguita quando necessaria oppure eseguita in maniera errata può provocare gravi conseguenze, anche permanenti, alla partoriente.

Complicazioni da anestesia (ad esempio durante l’epidurale), errori nell’applicazione dei punti di sutura (ad esempio in caso di lacerazioni o taglio cesareo), emorragie massive, sofferenza fetale ipossica (quando il neonato va in ipossia, a causa ad esempio di problematiche con il cordone ombelicale, ha una concentrazione di ossigeno nel sangue insufficiente che può provocargli gravissimi danni come paralisi, lesioni cerebrali, menomazioni motorie e ritardi dello sviluppo) sono alcune delle altre problematiche ostetrico ginecologiche che si possono verificare in sala parto e che se causate da errore medico danno diritto ad un risarcimento danni.

 

Risarcimento per errore ostetrico ginecologico e termini di prescrizione

Come abbiamo visto, ogni qualvolta ci sia un nesso causale tra la condotta errata di un ostetrico o ginecologo e i danni patiti dal feto, neonato o dalla madre, ci troviamo di fronte ad un errore medico.

In presenza di errore medico il danneggiato ha diritto a richiedere un risarcimento per tutti i danni biologici e patrimoniali sofferti a causa di tale sbaglio.

Per richiedere il risarcimento, il danneggiato dovrà dimostrare sia il rapporto contrattuale con la struttura ospedaliera, sia l’errore medico che ha provocato i danni.

Il paziente per ottenere un risarcimento danni deve inoltre dimostrare il nesso di causalità tra le lesioni e le patologie sofferte e la condotta colposa omissiva o commissiva del medico.

Spetta poi alla struttura sanitaria, per potersi liberare dalla responsabilità, l’onere di dimostrare che l’erronea prestazione medica sia derivata da una causa ad essa non imputabile, poiché inevitabile ed imprevedibile (sentenza Cassazione n.7044 del 2018).

Secondo quanto stabilito dalla legge Gelli n.24 dell’8 marzo 2017, i termini di prescrizione per richiedere un risarcimento da malpractice medica sono pari a 5 anni per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale del medico che ha commesso l’errore (art.2947 del Codice Civile).

Mentre essendo il rapporto con la struttura ospedaliera di natura contrattuale, i termini di prescrizione entro cui è possibile agire contro l’ospedale per il risarcimento dei danni sono pari a 10 anni (art.2946 codice civile).

Il termine di prescrizione non decorre dal giorno in cui si è verificato l’errore medico e nemmeno da quando la patologia o le lesioni si siano manifestati all’esterno.

La prescrizione parte dal momento in cui il danno viene percepito, o può essere percepito con la comune diligenza, come danno ingiusto conseguente alla condotta del medico (Cassazione sentenza n.21715 del 2013).

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