Quando riceviamo un risarcimento danni da parte dell’assicurazione, ad esempio per un incidente stradale, un infortunio sul lavoro o un caso di malasanità, sugli importi che ci vengono erogati dobbiamo pagare le tasse?

La risposta è: dipende da cosa ci è stato indennizzato; il risarcimento del danno non patrimoniale non ha funzione di reddito e quindi su questi importi non vanno pagate le tasse, mentre per il danno patrimoniale è necessario fare una distinzione tra lucro cessante e danno emergente.

Vediamo insieme quante sono le tipologie di danno risarcibili e quali di queste vanno denunciate al fisco nella dichiarazione dei redditi per essere assoggettate a tassazione Irpef.

Sul risarcimento del danno non patrimoniale non si pagano le tasse

In caso di inadempimento (art. 1218 c.c.) o di illecito (art. 2043 c.c.) subito, il danneggiato ha diritto ad ottenere un risarcimento per tutti i danni patiti.

I danni risarcibili si suddividono in due macro-categorie:

  • danni non patrimoniali: pregiudizi che incidono sull’integrità psicofisica della persona;
  • danni patrimoniali: perdite che incidono sulla sfera reddituale ed economica del danneggiato.

Rientrano tra i danni non patrimoniali, ossia quelli risarcibili a prescindere dalle ripercussioni sulla capacità di produrre reddito del danneggiato, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale.

Per danno biologico si intende la lesione all’integrità psicofisica della persona, quantificabile tramite la percentuale di invalidità permanente e i giorni di inabilità temporanea sofferti dal danneggiato a causa delle lesioni riportate nel sinistro.

Tramite questi valori (percentuale e giorni), tenendo conto dell’età del danneggiato (e non della sua professione e capacità di produrre reddito) è possibile calcolare l’entità del risarcimento per danno biologico.

Il danno morale consiste invece nelle sofferenze interiori e soggettive patite dalla persona a causa delle lesioni subite (turbamenti, angoscia, dolore, patemi d’animo, ecc.); mentre il danno esistenziale consiste nel peggioramento della qualità della vita del danneggiato per colpa del sinistro, in termini di alterazioni e ripercussioni negative nelle sue attività quotidiane, sociali e relazionali (impossibilità di fare le cose che si facevano prima, la rinuncia forzata ad occasioni felici o ad attività realizzatrici, ecc.).

Le somme percepite per il ristoro di queste specifiche tipologie di danno non sono da riportare nella dichiarazione dei redditi e quindi non sono soggette a tassazione.

Questo perché le somme risarcite per danno non patrimoniale non assumono natura di reddito e quindi non costituiscono base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

 

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Niente tasse sul risarcimento del danno emergente

I danni patrimoniali sono tutti i costi e le spese sostenute dal danneggiato per far fronte al sinistro, all’inadempimento o all’illecito subito, a cui vanno aggiunti anche tutti i mancati guadagni presenti e futuri che il soggetto non percepirà a causa dell’evento dannoso, ad esempio, per colpa di lesioni fisiche riportate nell’incidente.

Ai fini della tassazione è importante definire la differenza tra danno emergente e lucro cessante.

Fanno parte del danno emergente tutte le perdite economiche dirette che intaccano il patrimonio del soggetto danneggiato.

Ad esempio, rientrano nel danno emergente tutti i costi di riparazione effettuati per ripristinare un veicolo danneggiato in un incidente stradale e tutte le spese mediche affrontate per ristabilirsi dalle lesioni fisiche patite nel sinistro.

Costi dell’officina meccanica, pezzi di ricambio, farmaci, visite specialistiche, interventi e terapie sono solo alcune delle varie uscite monetarie, a cui il danneggiato può andare incontro a causa dell’illecito subito, rientranti nella definizione di danno emergente.

Gli importi ottenuti come risarcimento di queste spese vive affrontate dal danneggiato per far fronte ai danni subiti dall’illecito non hanno rilevanza reddituale e quindi non sono tassabili, in quanto la loro natura è quella di ristorare un’uscita economica diretta (diminuzione del patrimonio) che non si sarebbe verificata in assenza dell’evento lesivo.

Non si tratta infatti di un reddito aggiuntivo, ma semplicemente di un rimborso per dei costi sostenuti.

 

Le tasse si pagano solo sul risarcimento del lucro cessante

Il lucro cessante consiste invece nei mancati introiti e guadagni che il soggetto ha patito e patirà negli anni a causa dell’illecito subito, ossia nella perdita di quel reddito futuro ed ipotetico che il danneggiato avrebbe ragionevolmente conseguito qualora non si fosse verificato il sinistro, l’inadempimento o l’infortunio.

Un esempio di lucro cessante si verifica quando a seguito di un sinistro stradale un libero professionista è costretto a perdere giorni, appuntamenti od occasioni di lavoro a causa di un danno biologico temporaneo, con la conseguente impossibilità di ottenere delle entrate economiche che avrebbe verosimilmente conseguito in assenza dell’incidente.

Come stabilito dall’articolo 6, comma 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, come risarcimento danni per la perdita di redditi devono essere considerati allo stesso modo di quelli perduti o sostituiti.

Di conseguenza le somme percepite per sostituire o integrare i mancati guadagni (lucro cessante) sono soggette a tassazione, così come lo sarebbero stati i redditi che si sarebbero conseguiti qualora non si fosse verificato l’evento lesivo.

La stessa norma del TUIR specifica che sono però escluse dalla tassazione tutte le indennità liquidate per la perdita di redditi dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Come anche confermato dalla relazione ministeriale al D.Lgs. N.47 del 2000, le rendite erogate a seguito di invalidità permanente o di morte non costituiscono reddito per via della loro funzione risarcitoria e quindi non sono soggette a tassazione.

Stesso discorso per i capitali percepiti in caso di morte, dipendenti da contratti di assicurazioni sulla vita (art. 34 del D.P.R. n.601 del 1973).

 

Tassazione sulle rendite INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale

Come precisato dall’Amministrazione finanziaria, in risposta all’interrogazione parlamentare n.5-089797, le rendite erogate dall’INAIL per invalidità permanente da infortunio o malattia professionale sono escluse dalla tassazione Irpef, in quanto il loro scopo è quello di risarcire il danno alla salute subito dal lavoratore e la perdita economica del suo patrimonio (danno emergente).

L’indennizzo in rendita viene riconosciuto al lavoratore in caso di invalidità permanente compresa tra i 16 e i 100 punti percentuali.

Allo stesso modo, l’indennizzo liquidato dall’INAIL sotto forma di capitale, previsto per le invalidità permanenti da lavoro comprese tra il 6% ed il 15%, non è soggetto a tassazione Irpef.

Anche la rendita che viene erogata dall’INAIL in favore dei familiari del lavoratore (al coniuge e figli o in assenza di questi ai genitori o fratelli e sorelle) deceduto a causa di una malattia professionale o di un infortunio sul lavoro non è soggetta a tassazione Irpef.

Diverso discorso per le indennità giornaliere erogate per inabilità temporanea assoluta (100%), che vengono corrisposte al lavoratore quando a causa di un infortunio o di una malattia professionale gli è impedito totalmente di svolgere la propria attività lavorativa.

Tali indennità vengono corrisposte a partire dal quarto giorno di inabilità assoluta fino alla completa guarigione clinica del lavoratore.

Le indennità giornaliere, avendo lo scopo di sostituire o integrare il reddito durante il periodo di invalidità temporanea, devono essere considerate allo stesso modo degli introiti sostituiti e quindi sono fiscalmente rilevanti (ai sensi dell’art.6, comma 2 del TUIR) e soggetti a tassazione Irpef, la cui trattenuta è comunque effettuata dall’INAIL stessa.

Per qualsiasi dubbio sulla tassazione dei risarcimenti assicurativi, per evitare qualsiasi sorpresa, è ovviamente sempre consigliabile rivolgersi al proprio commercialista o al professionista che ci assiste per la dichiarazione dei redditi.

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