Per danno non patrimoniale da incidente stradale si intendono tutte quelle lesioni all’integrità psicofisica della persona (danno alla salute) che il danneggiato ha subito a causa delle menomazioni riportate nel sinistro.

Si definisce non patrimoniale perché tale pregiudizio non dipende dalla sua incidenza negativa sulla sfera economica e reddituale del danneggiato, ma è risarcibile a prescindere dalla capacità di produrre reddito della vittima del sinistro.

Infatti, l’importo del risarcimento del danno non patrimoniale, a parità di età anagrafica e di lesioni psicofisiche riportate, sarà della stessa entità sia per un lavoratore, sia per un disoccupato o una casalinga.

Calcolo danno non patrimoniale da incidente stradale

Secondo quanto stabilito dagli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, per garantire alle vittime di sinistro stradale un pieno ed equo risarcimento del danno non patrimoniale, uguale su tutto il territorio nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sono state predisposte le seguenti apposite tabelle:

Queste tabelle, in cui sono presenti le lesioni di lieve e grave entità da sinistro stradale divise per parti anatomiche, devono essere utilizzate dal medico legale durante la sua perizia quando deve valutare e quantificare in punti percentuali di invalidità i danni fisici che il soggetto ha patito nell’evento lesivo.

Può capitare che una particolare menomazione non sia presente in tabella, in questo caso è compito del medico legale quantificarla con il criterio analogico diretto o proporzionale (rapportandola con altre lesioni tabellate che arrecano danni di pari entità).

Oltre a determinare la percentuale di invalidità permanente, il medico deve quantificare e certificare, analizzando le menomazioni riportate dal danneggiato e tutti i certificati medici in suo possesso, il danno biologico temporaneo, sia in termini di tempo (giorni), sia in termini di incidenza ed entità (percentuali).

Per danno biologico temporaneo si intende il periodo di inabilità (incapacità a svolgere le proprie attività) sofferto dal danneggiato fino al momento della guarigione clinica dalle lesioni riportate nell’incidente stradale.

Tale inabilità può essere assoluta (100%) quando la persona per un periodo di tempo non può svolgere totalmente le proprie attività quotidiane, ad esempio in caso di ricovero ospedaliero, oppure parziale quando le lesioni riducono limitatamente le sue capacità personali, ad esempio durante la convalescenza dall’infortunio.

Stabilite le percentuali di invalidità permanente e i periodi di inabilità temporanea è possibile procedere al calcolo del risarcimento assicurativo del danno non patrimoniale.

 

Risarcimento del danno non patrimoniale

Per il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale da incidente stradale, gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, per garantire equità e completezza risarcitoria, prevedono la predisposizione di tabelle uniche nazionali con lo scopo di assegnare un valore monetario ad ogni singolo punto di invalidità permanente, tenuto conto dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del danneggiato.

Per il calcolo delle micropermanenti, ossia per le lesioni di lieve entità con invalidità permanente pari o inferiore ai 9 punti percentuali, sono state pubblicate con il Decreto Legislativo n.209 del 2005 delle apposite tabelle con le quali è possibile calcolare l’entità del risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale, anche tramite la nostra utility sul calcolo del danno biologico micropermanente.

Per quanto riguarda invece il calcolo delle macropermanti, ossia per le menomazioni che comportano un’invalidità superiore al 9%, nonostante sia stata prevista la predisposizione di una tabella unica nazionale, questa non è ancora stata pubblicata.

Tuttavia, per garantire un giusto ed equo risarcimento in tutto il territorio nazionale, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.12408 del 2011, ha ritenuto le tabelle elaboratore dal Tribunale di Milano le più idonee a garantire uniformità e ad evitare diseguaglianze e disparità nella quantificazione del risarcimento.

Le tabelle milanesi, secondo la sentenza della Cassazione, sono quindi l’unico parametro da utilizzare per il risarcimento del danno non patrimoniale da incidente stradale per lesioni di grave entità.

Questa decisione è stata presa per interrompere ed evitare le evidenti disparità di calcolo e liquidazione presenti fino a quel momento tra le varie regioni d’Italia, in attesa che venga pubblicata la tabella unica nazionale.

Per calcolare l’entità dell’indennizzo assicurativo attraverso le tabelle del Tribunale di Milano è possibile utilizzare la nostra utility sul calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale.

Gli importi delle tabelle sul danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità vengono aggiornati con Decreti Ministeriali quasi ogni anno per adeguarsi alle variazioni dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT (costo della vita); mentre le tabelle di Milano vengono aggiornate con meno regolarità.

 

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Personalizzazione del danno non patrimoniale

Gli importi presenti nelle tabelle del risarcimento del danno non patrimoniale sono destinati ad indennizzare le conseguenze comuni e ordinarie che una vittima di incidente stradale subisce quando riporta specifiche lesioni ad una determinata età anagrafica.

Tuttavia, il caso specifico può presentare delle peculiarità tali da comportare conseguenze per il danneggiato anomale, straordinarie ed eccezionali e quindi maggiori rispetto a quelle ordinarie previste dalle tabelle.

In questi casi il giudice, qualora riscontrasse queste specifiche singolarità, può stabilire un aumento in percentuale dell’importo del risarcimento, tramite la personalizzazione del danno (Cassazione sentenza n.21939 del 2017).

La personalizzazione del danno non patrimoniale non è un automatismo che si può quindi applicare per qualsiasi risarcimento da incidente stradale; infatti qualora le conseguenze dannose del sinistro siano considerate ordinarie (le stesse che soffrirebbe un qualunque danneggiato con le medesime lesioni ed età), l’aumento dell’indennizzo assicurativo non sarebbe giustificabile (Cassazione sentenza n.14364 del 2019).

Come stabilito anche dal più volte citato articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, in materia di danno non patrimoniale di lieve entità, qualora le lesioni riportate nel sinistro incidano in maniera considerevole su determinati aspetti dinamico-relazionale del danneggiato (danno esistenziale) o provochino una sofferenza psicofisica di significante intensità (danno morale), il risarcimento può essere aumentato tramite personalizzazione dal giudice fino ad un massimo del 20%.

Le peculiarità devono essere documentate ed accertabili obiettivamente, devono risultare da prove e risultanze argomentative specifiche durante il processo (anche in via presuntiva) e la valutazione del giudice deve essere equa e motivata dalle condizioni singolari del danneggiato.

Anche le tabelle di Milano, utilizzate come detto per il risarcimento del danno non patrimoniale di grave entità, stabiliscono delle percentuali massime di personalizzazione fino ad un massimo del 50% in base al grado di invalidità accertato alla vittima del sinistro.

 

Danno non patrimoniale per incidente mortale

In caso di incidente mortale anche i parenti della vittima hanno diritto ad ottenere un risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti la perdita del proprio caro.

Tale pregiudizio prende il nome di danno parentale e consiste nelle sofferenze psico-fisiche patite dai familiari per il decesso del proprio congiunto.

Il risarcimento del danno da perdita parentale viene calcolato tramite l’utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma, con le quali, in base al grado di parentela, all’età della vittima e dei parenti e ad altri fattori, è possibile quantificare l’entità dell’indennizzo spettante a ciascuno dei familiari superstiti.

Un’altra tipologia di risarcimento da incidente stradale mortale di natura non patrimoniale è il cosiddetto danno terminale, la cui quantificazione in termini monetari è effettuabile tramite le tabelle del Tribunale di Milano già viste precedentemente ed utilizzabili nell’utility sul calcolo del danno terminale.

Il danno terminale consiste nei danni biologici e morali patiti dalla vittima nel periodo di tempo intercorrente tra il momento del sinistro e il giorno del decesso ed è risarcibile solo quando la morte sopraggiunga dopo un’apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo ed il danneggiato sia pienamente consapevole della compromissione del proprio stato di salute.

Il diritto al risarcimento di questo pregiudizio è trasmissibile iure hereditatis agli eredi della vittima.

 

Cosa è il danno non patrimoniale?

Il danno non patrimoniale, come detto, è la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, non immediatamente quantificabile in termini economici e che comprende al suo interno l’invalidità fisica e psichica (danno biologico), la sofferenza interiore soggettiva (il danno morale) ed il peggioramento della qualità della vita di una persona (il danno esistenziale), indipendentemente dalle ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Come stabilito dall’art. 2059 del Codice civile il danno non patrimoniale viene risarcito solo nei casi determinati dalla legge e questi si verificano ogni qual volta viene leso un diritto della persona garantito dalla Costituzione (ad esempio il diritto alla salute, art. 32 Costituzione) o quando viene commesso un reato di lesioni personali, percosse o lesioni colpose (artt. 581, 582 e 590 Codice penale).

Infatti, secondo quanto stabilito dall’articolo 185 del Codice penale, ogni reato che cagiona un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga il colpevole al risarcimento dei danni.

Anche l’articolo 2043 del Codice civile obbliga colui che ha cagionato un danno ingiusto, commettendo un fatto colposo o doloso, a risarcire il danno provocato, sia patrimoniale che non.

Come pronunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella famosa sentenza n.26972 del 2008, il danno non patrimoniale è unico ed unitario, comprende tutte le compromissioni di natura non patrimoniale che il danneggiato ha patito a causa di un fatto illecito subito e non è suscettibile di divisione in sottocategorie.

Quindi il danno non patrimoniale è onnicomprensivo (danno biologico, morale ed esistenziale) e, come specificato anche dalla Cassazione nella sentenza n.4379 del 2016, al momento della sua quantificazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi patiti dalla vittima a causa dell’evento dannoso ed evitare duplicazioni risarcitorie o il risarcimento di danni bagatellari (trascurabili e di scarsa rilevanza).

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