Causare un incidente stradale e scappare prima di essere identificati senza fornire alcuna assistenza ai feriti è sicuramente uno dei reati più vili, peggio ancora quando la vittima dello scontro è un pedone.

Fortunatamente, come vedremo in questo articolo, il pedone investito da un’auto pirata può ottenere un risarcimento dei danni patiti, anche se il veicolo investitore e il suo conducente non sono stati identificati.

Risarcimento possibile anche se non si identifica l’investitore?

Come ribadito dalla Cassazione, nella sentenza n.745 del 2011, il pedone investito da un’auto pirata può proporre azione diretta nei confronti dell’impresa assicurativa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, anche se non riesce ad identificare il veicolo che l’ha investito.

Secondo gli Ermellini, infatti, non si può richiedere ad un pedone investito, tenendo conto della dinamica dell’incidente e delle lesioni riportate, l’onere di dimostrare di aver tenuto una condotta diligente per individuare il responsabile dell’incidente.

Un pedone investito da un veicolo, che scappa invece di fermarsi, non può avere di certo la prontezza di appuntarsi la targa della vettura che lo ha travolto per recuperare i dati dell’investitore.

Spetta invece alla persona investita, per ottenere un risarcimento dal Fondo, dimostrare l’incidente, i danni subiti e il nesso causale tra questi. Il danneggiato ha anche l’onere di dimostrare di non avere nessuna responsabilità nel verificarsi dell’evento.

Infatti, pur essendo l’utente debole della strada per eccellenza, ci sono casi in cui il pedone investito non ha diritto al risarcimento.

Quando la condotta imprudente del pedone è tale da rendere l’investimento imprevedibile ed inevitabile, pur adottando tutte le cautele richieste dal caso concreto, nessuna responsabilità può essere addebitata al conducente che ha fatto di tutto per evitare l’incidente.

Ad esempio, nella sentenza n.26873 del 2022, la Cassazione ha rigettato la domanda di risarcimento di un pedone che era stato investito di notte da un’auto; perché al momento dello scontro stava attraversando una strada extraurbana priva di illuminazione, non dando perciò alcuna possibilità al conducente del veicolo di prevedere la sua presenza e di evitare la collisione.

Ricordiamo tuttavia che, il conducente di un veicolo è tenuto a prevedere anche i comportamenti imprudenti dei pedoni.

Chi guida un veicolo, ad esempio, è responsabile anche in caso di pedone investito fuori dalle strisce se non dimostra di aver fatto di tutto per evitare lo scontro e che la condotta di chi attraversava sia stata imprevedibile, imprevista ed atipica tanto da essere considerata la causa esclusiva del sinistro.

Ovviamente, anche al pedone che non rispetta le norme del Codice della strada può essere riconosciuta una percentuale di responsabilità nell’incidente (concorso di colpa del pedone investito), con relativa riduzione dell’importo del risarcimento a cui ha diritto, in misura proporzionale alla quota di responsabilità ad esso addebitata.

 

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Pedone investito da auto pirata: c’è risarcimento senza testimoni?

Come abbiamo visto nel precedente capitolo, chi viene investito da un’auto pirata può richiedere il risarcimento al Fondo vittime della strada; ma per farlo è tenuto a dimostrare la veridicità dei fatti, ossia che le lesioni riscontrate siano conseguenza di un investimento stradale.

Se altre persone hanno assistito al sinistro, è più facile per il danneggiato riuscire a dimostrare l’accaduto. Che fare invece per ottenere un risarcimento per un incidente stradale senza testimoni?

Secondo la Cassazione, sentenza n.7413 del 2021, un pedone investito da un’auto pirata ha diritto al risarcimento anche in assenza di testimoni, se sono però presenti altri elementi probatori.

Nel caso in oggetto, una signora, mentre circolava a bordo della sua bicicletta, veniva investita da tergo da un veicolo rimasto non identificato che si era dato poi alla fuga.

Sia in primo grado, che in appello, la richiesta di risarcimento avanzata dalla vittima nei confronti del Fondo di garanzia era stata rigettata dai giudici per assenza di prove idonee, in particolare per l’assenza di testimoni.

Secondo la compagnia assicurativa l’incidente era stato causato da un malore improvviso del danneggiato e non vi era stato alcun investimento stradale.

Il ricorso per Cassazione è stato presentato dalla vittima perché a suo dire nei precedenti giudizi non erano stati presi in esame altri elementi probatori, come la relazione sulle indagini della Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica e le risultanze del consulente tecnico d’ufficio, che avevano considerato i danni riportati dalla bicicletta e dal cappotto indossato dal danneggiato compatibili con la dinamica dell’incidente ricostruita dallo stesso.

Per gli Ermellini il motivo del ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Anche in assenza di testimoni che abbiano assistito all’evento, se le circostanze descritte dal danneggiato coincidono con le verifiche condotte durante le indagini e persino con le valutazioni effettuate dal CTU, non vi è alcun motivo di rigettare a priori una richiesta di risarcimento.

Quindi, anche in assenza di testimoni, il pedone investito da un’auto pirata può ottenere un risarcimento dal Fondo di Garanzia, se fornisce altre prove idonee a dimostrare la dinamica dell’incidente, come una perizia medico legale di parte (in cui si certifica che le lesioni riscontrate siano conseguenza di un impatto con un veicolo), un verbale delle Forze dell’Ordine (dove vengono ad esempio riscontrate tracce di frenata o danni materiali arrecati dalla vettura ad altri oggetti), registrazioni video o altro.

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