Ogni anno in Italia si registrano migliaia di incidenti stradali che coinvolgono motociclisti, nel solo 2021 sono stati oltre 14.000.

Una buona parte dei quali sono stati provocati da buche stradali, che in Italia sono purtroppo molto frequenti e troppo diffuse.

L’incidente stradale in moto provocato da strade dissestate e buche sull’asfalto è una delle dinamiche più pericolose, perché la perdita di controllo del veicolo da parte del centauro aumenta di molto le sue probabilità di scontrarsi contro un ostacolo (come ad esempio un guard-rail) o di essere investito da un altro veicolo.

In questo articolo vedremo in quali casi un motociclista ha diritto a un risarcimento dei danni conseguenti la caduta provocata da una buca stradale e in quali dinamiche invece tale diritto gli è negato.

Caduta in moto per una buca: quando l’ente deve pagare?

Ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, l’ente custode di una strada risponde dei danni da questa provocati, salvo il caso fortuito.

Quindi, in caso di incidente stradale causato da una buca stradale, il proprietario del tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, o l’ente che ha in gestione la sua manutenzione, è tenuto a risarcire tutti i pregiudizi subiti dal danneggiato.

Tranne il caso in cui il sinistro, come detto, sia conseguenza di un caso fortuito, ossia un evento imprevedibile ed inevitabile pur adottando la diligenza richiesta.

Come per le richieste di risarcimento per la caduta in bicicletta per una buca stradale, il motociclista, per avere diritto ad un ristoro economico è tenuto a dimostrare la presenza dell’insidia, l’entità dei danni riportati e il nesso causale tra questi, ossia che i pregiudizi siano diretta conseguenza della caduta.

Mentre spetta all’ente gestore della strada, per liberarsi dalla responsabilità oggettiva dell’accaduto, dimostrare il caso fortuito.

Ricordiamo, come ribadito dalla Cassazione nella sentenza n.6034 del 2018, anche una condotta colposa del danneggiato può integrare il caso fortuito, interrompendo il nesso causale tra il fatto e l’evento dannoso.

Tuttavia, anche qualora sia accertato un comportamento colposo in capo al motocilista (come una guida disattenta o un eccesso di velocità), la responsabilità dell’ente gestore non è esclusa automaticamente e il risarcimento è comunque dovuto al danneggiato se il danno si sarebbe ugualmente verificato anche adottando una condotta di guida corretta (Cassazione, sentenza n.18753 del 2017).

La stessa Cassazione, nella sentenza n.39965 del 2021 ha specificato che, il giudice di merito non può prendere in considerazione solo la condotta colposa del danneggiato, in quanto sulla responsabilità dell’ente gestore della strada può sì influire la condotta della vittima, ma per assumere efficacia causale esclusiva (e quindi interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso) è necessario che sia qualificabile come abnorme, ossia imprevedibile ed eccezionale.

Per integrare il caso fortuito in caso di accertata imprudenza da parte del motociclista, e quindi escludere la responsabilità del custode della strada per la caduta causata da una buca, è necessario per l’ente dimostrare non solo la condotta negligente della vittima, ma anche che tale non fosse prevedibile.

Una condotta può intendersi imprevedibile quando sia stata inconsueta, inattesa, mai avvenuta prima ed eccezionale. Spetta al giudice di merito stabilire se il comportamento colposo della vittima sia stato prevedibile o imprevedibile.

La sola disattenzione del danneggiato, quindi, non integra necessariamente il caso fortuito, in quanto il custode per superare la presunzione di colpa a suo carico deve provare di aver adottato tutte le cautele e misure necessarie per prevenire i danni derivanti dalla cosa.

 

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Caduta con la moto in una buca: quando non si ha diritto al risarcimento?

Spetta all’amministrazione locale mantenere in buono stato di manutenzione le strade e segnalare con tempestività eventuali pericoli per gli utenti.

I conducenti dei veicoli, d’altra parte, sono tenuti al dovere generale di ragionevole cautela, in base al principio di solidarietà previsto dall’articolo 2 della Costituzione.

Pertanto, quanto più la situazione di pericolo può essere percepita e prevista con l’ordinaria diligenza dal motociclista, tanto più influente deve ritenersi l’efficienza causale della sua condotta imprudente nella dinamica dell’incidente, fino a rendere possibile interrompere il nesso causale tra la custodia e l’evento dannoso.

Ad esempio, qualora la buca sia segnalata in modo chiaro e visibile, la caduta deve intendersi causata esclusivamente dalla disattenzione del motociclista.

Nella sentenza n.7363 del 2023, la Cassazione ha escluso ogni possibile addebito a carico del Comune per i danni riportati da un conducente di un motociclo, caduto a terra a causa del dislivello tra due tombini.

Secondo i giudici, essendo la caduta avvenuta in pieno giorno, in un contesto quindi illuminato e in condizioni di scarso traffico, l’insidia stradale poteva essere facilmente vista ed evitata adottando una guida attenta e prudente.

Per tale motivo si poteva presumere che la caduta fosse avvenuta esclusivamente a causa della negligenza del danneggiato.

In un’altra sentenza della Cassazione, la n.27724 del 2018, è stato negato il risarcimento ad una motociclista in quanto la buca, che aveva causato la caduta, era di grandi dimensioni, posta al centro della carreggiata e ubicata in un tratto stradale tutto sconnesso e dissestato.

Secondo gli Ermellini la buca sarebbe stata facilmente visibile ed evitabile se la vittima avesse adottato l’attenzione e la cautela che un tratto di strada vistosamente dissestato richiedeva, soprattutto considerato che l’incidente era avvenuto in pieno giorno.

Il risarcimento può essere negato anche quando la caduta avviene su una strada conosciuta dalla vittima.

Ad esempio, nelle sentenze della Cassazione n.23919 del 2013 e n.22417 del 2017, è stato negato il risarcimento al pedone per la caduta su buca stradale, poiché questi era certamente a conoscenza dell’insidia, in quanto si trovava nei pressi della sua abitazione e perciò in un tratto di strada che percorreva abitualmente.

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