In caso di incidente stradale, tutti i danni causati da un difettoso, assente, inadeguato o non a norma guard-rail devono essere risarciti dall’ente proprietario della strada.

E’ infatti compito del proprietario della strada (Comune, Provincia, Anas, ecc.) garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti ed adottare tutte le opere necessarie, gestione e manutenzione comprese, per evitare che il tratto stradale possa essere un pericolo per chi lo percorre (art.14 Codice della Strada).

La sola predisposizione ed installazione di un guard-rail come barriera di contenimento laterale non è sufficiente ad adempiere questo dovere; l’ente proprietario deve infatti provvedere ad suo constante controllo e alla sua manutenzione nel tempo per evitare che possa comportare dei rischi per gli utenti.

La condotta errata e colposa dell’automobilista, del motociclista e di qualsiasi altro utente come vedremo non libera in automatico il custode della strada dalla responsabilità per i danni subiti dal guidatore durante l’incidente.

In questo articolo analizzeremo alcune sentenze della Cassazione nelle quali al danneggiato è stato riconosciuto il diritto ad ottenere un risarcimento dal proprietario del tratto stradale per i danni subiti a causa di guardrail non a norma.

Risarcimento per omessa manutenzione del guardrail difettoso

Nella sentenza della Cassazione n.22801 del 2017 si è stabilito che nel caso in cui i danni subiti dal guidatore siano stati provocati da un’omessa manutenzione del guardrail, l’ente proprietario della strada è tenuto al risarcimento degli stessi.

Secondo la Corte di Cassazione, la funzione del guardrail non è solo quella di evitare e ridurre il rischio di una fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata sostenendo l’impatto con lo stesso, ma anche quella di diminuire la pericolosità di un tratto stradale, limitando il rischio che un corpo umano venga sbalzato nel vuoto, in un burrone o in una scarpata (sia esso un pedone, un ciclista, un motociclista o un automobilista).

Nel caso in questione si decideva sul grave incidente stradale occorso ad un motociclista, che a seguito di una caduta provocata da una buca nell’asfalto perdeva il controllo del proprio veicolo e veniva sbalzato contro il guardrail al lato della carreggiata.

Tale guardrail, non essendo ben fissato, si presentava in posizione anomala, lasciando esposta una parte tagliente che ha provocato l’amputazione netta di un braccio del motociclista.

La Corte d’Appello di Brescia aveva rigettato tutte le richieste risarcitorie del danneggiato in quanto non aveva ritenuto responsabile il Comune nella dinamica del sinistro.

Giudizio ribaltato nella sentenza della Cassazione, nella quale viene ribadito che l’ente custode della strada si deve preoccupare di verificare le condizioni delle barriere laterali ed intervenire qualora le stesse (a causa del tempo, degli eventi naturali, di un impatto con un veicolo, ecc.) possano essere fonte di pericolo per gli utenti della strada.

L’omissione della manutenzione da parte dell’ente proprietario per ristabilire le condizioni di sicurezza di un guardrail difettoso e pericoloso viola i principi generali in materia di responsabilità civile.

Di conseguenza, qualora questa mancanza provochi in qualsiasi misura delle conseguenze dannose ad un utente (o più gravi di quelle che si sarebbero verificate in assenza di tale omissione), il custode della strada ne è responsabile ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati per non aver rimosso la fonte di pericolo.

 

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Concorso di colpa per guard-rail non a norma

Nella sentenza n.24178 del 2018 la Cassazione ha stabilito che si ha diritto ad un risarcimento danni in caso di guardrail non a norma, anche qualora la colpa maggiore nella dinamica del sinistro sia del danneggiato stesso.

Il caso in oggetto riguardava una richiesta di risarcimento danni per incidente stradale mortale.

Una ragazza su uno scooter dopo una curva precipitava in un burrone ai lati della strada morendo a causa della caduta.

Il Tribunale, in primo grado di giudizio, aveva negato ai familiari della vittima il risarcimento per la morte del congiunto, perché ha ritenuto che l’incidente si fosse verificato esclusivamente a causa dell’imperizia nella condotta di guida della ragazza.

Tuttavia la Corte d’Appello, come poi confermato dalla Cassazione, ha ritenuto che nonostante l’imperizia della ragazza, ci fosse comunque una corresponsabilità dell’ente gestore della strada (la Provincia), nella misura del 40% di colpa.

La colpa ravvisata nell’ente gestore è stata quella di aver lasciato in stato pessimo e inadeguato il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, nonostante fosse stata informata della sua precarietà.

Il guardrail posto al lato della carreggiata, nonostante l’adiacente presenza di un burrone, consisteva solo in un piccolo muretto inclinato, ritenuto del tutto insufficiente ed inadeguato a sopperire alla sua funzione di garantire l’incolumità degli utenti della strada.

Di conseguenza, la Provincia veniva condannata, per concorso di colpa (art.1227 Codice civile), al risarcimento di circa 150 mila euro nei confronti della madre della vittima e di circa 85 mila euro in favore della sorella.

 

La condotta colposa dell’utente non costituisce caso fortuito

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2051 del Codice civile, chi custodisce una cosa è responsabile dei danni da essa provocati, salvo quando venga dimostrato il caso fortuito.

Per caso fortuito si intende l’evento imprevedibile ed inevitabile, comprensivo del danno cagionato da forza maggiore o dal fatto di un terzo soggetto.

Per liberarsi quindi dalla responsabilità di un incidente, l’ente custode del tratto stradale deve provare che i danni subiti dall’utente siano stati cagionati da caso fortuito.

Come ribadito nelle sentenze della Cassazione, l’ente gestore della strada risponde non solo della carreggiata, ma anche di tutti gli elementi accessori o pertinenze, tra cui i guard-rail e le barriere laterali.

Ed inoltre, quando si verifica un danno conseguente alla precipitazione di un veicolo in un dirupo a causa di una barriera di contenimento assente o inadeguata, anche qualora la condotta colposa del guidatore abbia contribuito alla causazione del danno, quest’ultima non è comunque idonea a costituire il caso fortuito.

Anche l’impatto o il contatto del guard-rail con il corpo delle persone deve considerarsi una circostanza totalmente prevedibile, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista giuridico; la funzione delle barriere di contenimento è appunto quella di arginare gli effetti di tale evento.

 

Risarcimento danni per guard-rail assente

Nella sentenza n.5726 del febbraio 2019 la Cassazione ribadisce che l’ente proprietario della strada è tenuto a risarcire gli utenti in caso di danni subiti per l’assenza dei guard-rail e delle barriere di contenimento.

Secondo quanto sancito dal D.M. n. 223 del 1992, le barriere stradali devono garantire le condizioni di maggior sicurezza possibile per gli utenti e in particolare hanno la funzione di contenere i veicoli ed impedire la fuoriuscita degli stessi dalla carreggiata stradale.

Lo stesso Decreto stabilisce anche le istruzioni e le prescrizioni per la progettazione e l’impiego delle barriere e fissa i criteri per l’individuazione delle zone da proteggere.

Spetta al custode della strada collocare le barriere e i guard-rail, che devono rispettare specifici standard di sicurezza, per il contenimento dei veicoli.

Inoltre è compito della Pubblica Amministrazione valutare concretamente sempre e comunque se un determinato tratto di strada possa costituire un pericolo per l’incolumità degli utenti che la percorrono e provvedere alla sua messa in sicurezza (sentenza Cassazione n.10916 del 2017).

L’ente gestore che non provvede ad adottare un sistema di protezione adeguato a scongiurare il rischio di caduta dei veicoli in transito, nonostante la strada possa costituire un pericolo per l’utente, è chiamato a rispondere del risarcimento dei danni fisici e dei pregiudizi patrimoniali patiti dal conducente a causa di tale omissione.

Questa regola vale anche qualora venga riscontrata una condotta di guida imprudente da parte della stessa vittima.

In questo caso l’importo del risarcimento verrà ridotto in base alla ripartizione in percentuale delle colpe tra le controparti (danneggiato ed ente custode della strada), secondo quanto stabilito dall’articolo 1227 del Codice civile in materia di concorso del fatto colposo del creditore.

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