Gli incidenti che si verificano in occasione di attività sportive sono disciplinati dalla cosiddetta responsabilità civile sportiva. Ogni atleta ha diritto ad essere tutelato dagli eventi dannosi che può subire durante la pratica di uno sport.

La responsabilità civile e penale negli sport

Gli sport sono tanti e molto diversi tra loro, ecco perché nel corso degli anni la giurisprudenza ha creato dei modelli di imputazione della responsabilità in base alle diverse attività sportive, sia amatoriali che agonistiche.

All’inizio le sentenze si pronunciavano sui casi specifici senza poter applicare uno standard comune, visto il vuoto normativo presente nel nostro ordinamento. Nel corso degli anni la giurisprudenza si è basata su dei principi univoci per la determinazione delle responsabilità negli eventi sportivi.

Un primo standard individuato è il cosiddetto rischio sportivo consentito, ossia l’atleta, praticando uno sport, assume consapevolmente il rischio di esporsi ad eventi che possono provocargli dei danni.

Con questo principio sono stati esonerati dal risarcimento danni, comportamenti che secondo le regole ordinarie sarebbero considerati illeciti (ad esempio il contatto fisico violento) ma che nello svolgimento di un’attività sportiva sono considerate invece leciti.

E’ chiaro che stabilire i confini entro i quali sussista una liceità dei comportamenti è stato un bel problema per la giurisprudenza. Se questo principio può considerarsi applicabile in caso di sport svolti in maniera organizzata ed agonistica, diventa più difficile utilizzarlo in caso di allenamenti o di attività amatoriali.

Di conseguenza, la giurisprudenza ha cercato di identificare degli standard di condotta che gli atleti devono rispettare nello svolgimento delle specifiche attività sportive. Considerate le enormi differenze che possono presentare i diversi sport tra loro, si è cercato di applicare delle varianti a questo standard di comportamento.

Durante le competizioni agonistiche lo standard di condotta sarà più ampio nella sua valutazione, vista e considerata la variante competitiva tipica negli sport; mentre sarà applicato con più rigore e severità nella valutazione del comportamento degli atleti durante gli allenamenti, gli sport individuali e le attività amatoriali.

Anche la tipologia di sport praticata è ovviamente una variabile fondamentale nello stabilire lo standard di condotta di un atleta. Basta considerare la differenza che può esserci tra uno sport con violenza necessaria (arti marziali) e un’attività con bassa o addirittura nulla incidenza di violenza (tennis).

 

Infortunio durante lo sport: chi paga il risarcimento danni ?

Per determinare la colpa e la responsabilità negli incidenti durante l’attività sportiva, la giurisprudenza ha individuato nelle regole dello sport in questione, i parametri a cui fare riferimento.

Tuttavia non sempre una violazione delle regole dello sport praticato integrano una responsabilità civile in caso di lesioni personali, stesso discorso per il contrario; si può considerare responsabile di un danno anche un atleta che non ha violato le regole proprie dell’attività sportiva.

Ad esempio, un atto compiuto con lo scopo di ledere l’integrità altrui verrà sempre considerato soggetto a responsabilità civile anche se lo stesso non contempla una violazione al regolamento sportivo.

Inoltre, nella valutazione di colpa dello sportivo, non sarà ritenuto responsabile dei danni cagionati, l’atleta che ha commesso un’azione fallosa rientrante nel cosiddetto rischio sportivo, di cui abbiamo precedentemente parlato.

Un’entrata in scivolata sul pallone, durante una partita di calcio, senza l’intento di ledere l’integrità fisica dell’avversario, non può considerarsi un illecito, anche nel caso in cui dovesse provocare delle lesioni; perché appunto rientrante nei rischi che il calciatore assume consapevolmente durante una partita a livello agonistico.

Ai fini del risarcimento del danno quindi, il giocatore verrà considerato responsabile, civilmente e penalmente, dei danni provocati, quando si riscontra una colpa grave a carico dell’atleta. Sarà quindi obbligato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e danni biologici che il suo atto lesivo ha causato al soggetto danneggiato.

Per quanto riguarda gli allenamenti, la Corte di Cassazione ha confermato che gli standard di comportamento verranno valutati con più severità, in quanto agli atleti è richiesto un maggior controllo nella loro condotta durante la preparazione e le esercitazioni, rispetto alle gare agonistiche.

Verranno considerati responsabili delle lesioni procurate e di illecito sportivo tutti gli atleti che individuano l’attività sportiva come un pretesto per commettere volontariamente un danno all’avversario.

Ad esempio, se durante una partita di basket, a gioco fermo, un giocatore sferrasse un pugno in faccia ad un avversario, tale comportamento non avrebbe nulla a che fare con l’attività sportiva e non rientrerebbe assolutamente nel rischio consentito. Il giocatore sarebbe sicuramente ritenuto civilmente e penalmente responsabile di tutti i danni provocati dal suo gesto.

 

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Il dolo e la colpa negli infortuni sportivi

Negli sport di contatto o violenti è necessario effettuare una distinzione tra comportamento colposo e doloso.

Si parla di dolo quando l’atto violento non è contemplato dal regolamento dello sport praticato e si incorre quindi nel reato di lesioni dolose, in quanto i danni sono stati causati senza alcun rapporto di funzionalità con lo sport in questione (come ad esempio un calcio sferrato durante un incontro di pugilato).

Si ha invece condotta colposa, quando il comportamento, seppur violento e vietato dal regolamento, rientra comunque in un contesto agonistico.

Quindi sintetizzando, non si può parlare di illecito quando l’atleta segue le regole di gioco e contestualmente non supera il rischio consentito. In questo caso non è tenuto al risarcimento dei danni.

 

La responsabilità del gestore dell’impianto sportivo

Oltre agli atleti, durante le manifestazioni sportive, rispondono di responsabilità oggettiva anche i gestori dell’impianto di gioco e l’organizzatore dell’evento.

Tali soggetti hanno l’obbligo di garantire la sicurezza degli atleti, adottando tutte le misure necessarie per evitare che si possano verificare eventuali danni ai giocatori in campo. Devono altresì garantire l’idoneità delle strutture, controllare tutte le attrezzature e effettuare la loro manutenzione affinché siano sempre rispettate tutte le misure di sicurezza necessarie.

Qualora venissero riscontrati problemi di sicurezza dell’impianto sportivo o difetti nell’idoneità dello stesso, il gestore sarebbe considerato responsabile di tutti i danni che queste irregolarità hanno provocato agli atleti che usufruiscono della struttura. Sarà quindi obbligato al risarcimento dei danni.

Se in una palestra cade una lampada, è ovvio che sarà il proprietario della struttura a dover risarcire tutti i danni che questo evento lesivo ha causato agli atleti in campo.

 

L’assicurazione obbligatoria per gli sportivi

Con il Decreto del 3 novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.296 del 20 dicembre 2010 è stabilito l’obbligo di assicurare tutti gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di tecnici, dirigenti e atleti alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle discipline sportive associate.

L’assicurazione obbligatoria deve tutelare lo sportivo dagli infortuni che si possono realizzare:

  • durante lo svolgimento dell’attività sportiva, nel corso della gara ma anche nei momenti preliminari e finali di partite e allenamenti per le indispensabili azioni di riscaldamento e scarico;
  • durante gli allenamenti, anche se effettuati in modo individuale, purché effettuati sono autorizzazione e controllo dell’Ente sportivo;
  • durante i trasferimenti, verso e dal luogo delle manifestazioni sportive, con qualsiasi mezzo di trasporto effettuato.

L’assicurazione obbligatoria consiste in una copertura per invalidità permanente (può essere presente una franchigia del 10%) e per il caso morte dello sportivo assicurato (con un capitale non inferiore ad 80.000 euro) ed avviene al momento del tesseramento dell’atleta.

Sono altresì risarcite le spese documentate per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti l’infortunio per gli sportivi di età inferiore ai 14 anni.

Saranno obbligatoriamente rimborsate dalla compagnia assicurativa tutte le spese relative ad un eventuale ricovero, causato da morso di animali, insetti e ragni, da un avvelenamento da ingestione o assorbimento di sostanze o da congelamento, colpi di sole, calore e assideramento.

Il decreto inoltre stabilisce che la liquidazione del risarcimento deve avvenire entro due anni dal giorno dell’infortunio.

Per coloro che invece praticano attività a livello ludico, amatoriale e non agonistico non sussistono purtroppo obblighi di assicurazione sugli infortuni sportivi. Tuttavia l’atleta ha la facoltà di stipulare una polizza assicurativa privata per tutelarsi dagli incidenti sportivi e scegliere le garanzie e i massimali a lui più congeniali.

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