Nel nostro ordinamento esistono due tipologie di responsabilità civile: una di origine contrattuale e l’altra di natura extracontrattuale.

Esistono diverse e notevoli differenze a seconda della natura della responsabilità civile e riguardano l’onere della prova, la prescrizione, i danni risarcibili, ecc.

Vediamo nel dettaglio le due tipologie di responsabilità e le loro più importanti differenze.

La responsabilità contrattuale

Disciplinato dall’articolo 1218 del codice civile, il risarcimento da responsabilità contrattuale nasce dalla inesatta, incompleta o ritardata prestazione di uno specifico adempimento.

E’ la fonte dell’adempimento a determinare il tipo di responsabilità. In quella di natura contrattuale, la fonte consiste in un precedente vincolo obbligatorio, che il debitore deve rispettare nei confronti del creditore, quest’ultimo nel caso subisse dei danni a seguito di un eventuale inadempimento, acquisirebbe il diritto ad essere risarcito per i pregiudizi conseguenti.

Il mancato pagamento di un acquisto, di un canone di locazione, i danni subiti a causa di medici e strutture sanitarie che agiscono in conseguenza di un’obbligazione contrattuale con il paziente, ecc. sono alcuni casi tipici di responsabilità contrattuale.

Quando si stipula un contratto, nascono delle obbligazione tra le controparti che accettano l’accordo.

Quando una delle due parti non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuta a risarcire i danni patiti dal creditore anche se il fatto non costituisce un illecito.

 

La responsabilità extracontrattuale

Disciplinata dall’art.2043 del codice civile, la responsabilità extracontrattuale nasce dalla violazione del principio del neminem laedere (non offendere nessuno, non ledere i diritti altrui). La norma dice che chiunque cagioni un danno ingiusto con dolo o colpa è tenuto a risarcire i danni che ha provocato.

La responsabilità extracontrattuale o aquiliana non prevede alcun vincolo o rapporto obbligatorio tra le controparti ma nasce dal fatto illecito compiuto dal danneggiante nei confronti del danneggiato.

Un esempio sono i danni provocati da un medico dipendente di una struttura sanitaria. Il paziente danneggiato ha un rapporto contrattuale con la struttura sanitaria, dalla quale ha diritto all’adempimento di una specifica obbligazione, mentre il medico risponde di responsabilità extracontrattuale in caso di danni cagionati ai suoi pazienti ed è tenuto al risarcimento per errore medico colposo o doloso.

Diverso il caso in cui il paziente stipula un contratto direttamente con il sanitario che esercita la propria professione privatamente, come ad esempio nel caso di risarcimento danni per l’errore del dentista, in questo caso ovviamente si tratterebbe di responsabilità contrattuale.

 

Onere della prova

La prima differenza tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale riguarda l’onere della prova a carico del danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni.

Nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato, per aver diritto ad un risarcimento, ha l’onere di dimostrare tutti gli elementi del fatto illecito, compresi la colpa o l’eventuale dolo del danneggiante, il danno subito e il nesso causale tra la condotta dell’autore dell’illecito ed il danno patito.

Nella responsabilità contrattuale invece si ha una presunzione di colpa da parte del danneggiante ed il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza dell’inadempimento e del danno patito.

Sarà l’agente, per liberarsi dalla responsabilità, a dover dimostrare che i motivi di tale inadempimento sono sopravvenuti per cause a lui non imputabili.

 

Risarcimento dei danni

I danni risarcibili in caso di responsabilità civile contrattuale, quando l’inadempimento è di natura colposa, sono solo i danni che si potevano prevedere al momento in cui si è stipulato il contratto (art.1225 codice civile).

I danni, in fase di risarcimento, devono comprendere il lucro cessante e il danno emergente; ossia i pregiudizi subiti dal danneggiato ed il suo mancato guadagno, quando sono dirette conseguenze dell’inadempimento.

Nella responsabilità extracontrattuale, i danni risarcibili sono invece tutti quelli subiti dal danneggiato e che siano conseguenza diretta e immediata della condotta del danneggiante, compreso i danni prevedibili e anche quelli non prevedibili.

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I termini di prescrizione

I danni conseguenti responsabilità contrattuale si prescrivono nel termine di 10 anni (art. 2946 del codice civile).

Il diritto al risarcimento in materia di responsabilità extracontrattuale è invece soggetto alla prescrizione breve, secondo quanto stabilito dall’articolo 2947 del codice civile, ossia cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito colposo o doloso.

La stessa norma riduce i termini di prescrizione a soli due anni per i danni conseguenti la circolazione dei veicoli di ogni tipologia, come ad esempio il risarcimento da incidente stradale.

E aggiunge che, se il fatto illecito viene considerato un reato, per il quale è previsto un termine di prescrizione più ampio, tale termine si applica anche all’azione civile.

 

La capacità di agire o di intendere e di volere

Secondo quando stabilito dall’art.2046 del codice civile e ribadito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.814 del 1967, non risponde dell’illecito chi non aveva la capacità di intendere e di volere quando ha commesso il fatto dannoso, salvo quando questa sua condizione sia conseguente ad una sua colpa (ad esempio l’assunzione volontaria di alcol o droghe non escluderebbero, né ridurrebbero l’imputabilità dell’agente, anche se le sue facoltà mentali risultassero ridotte a causa dell’abuso).

Per la responsabilità contrattuale invece, è necessaria la capacità di obbligarsi delle controparti, ossia la capacità di agire e di stipulare contratti e compiere atti giuridici.

I contratti conclusi da un soggetto a cui manca la capacità di agire, come ad esempio un minorenne o un interdetto, sono annullabili secondo quanto stabilito dall’articolo 1425 del codice civile. Stesso discorso ovviamente vale anche per gli atti compiuti da chi è incapace di intendere o di volere (art.428 c.c.).

 

Diligenza nell’adempimento

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1176 del codice civile, il debitore nell’adempiere l’obbligazione assunta deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia.

Di conseguenza, qualora il debitore non abbia realizzato l’adempimento concordato, ma abbia comunque agito con la diligenza richiesta, non verrebbe considerato responsabile per il mancato adempimento e quindi verrebbe esonerato dal risarcimento dei danni.

Nel secondo comma, la stessa norma specifica invece che in caso di obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza richiesta deve essere commisurata in base alla natura della professione esercitata.

Quindi nei casi di responsabilità contrattuale, dove è sufficiente un minor sforzo da parte del debitore per garantire l’adempimento, per ottenere un risarcimento sarà necessaria una colpa grave dell’agente per far scattare la responsabilità.

Mentre per quanto riguarda quei rapporti contrattuali dove è richiesto un maggior grado di diligenza (ad esempio tra medico e paziente) basta anche la colpa lieve per far scattare la responsabilità del debitore “qualificato”.

 

Concorso tra le due responsabilità

In alcuni casi può capitare che sussistano entrambe le responsabilità civili.

Un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ad esempio, può verificarsi quando un lavoratore dipendente subisce delle lesioni fisiche a causa di un’inosservanza degli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro, oppure in caso di danni subiti a causa di un prodotto difettoso, ecc.

Uno degli esempi più classici è il caso di malasanità, come un intervento chirurgico effettuato con imperizia e negligenza che provoca dei danni al paziente.

Il paziente in questo caso può citare la struttura sanitaria per responsabilità contrattuale (contratto obbligatorio atipico di assistenza sanitaria, con cui la struttura si obbliga ad adempiere prestazioni di carattere sanitario e di assistenza, e che si ritiene perfezionato anche con la sola accettazione del paziente), come ribadito anche dalla Corte di Cassazione nelle sentenze nn.577 del 2008 e 8826/2007.

E nello stesso tempo può citare anche il medico che ha materialmente commesso l’errore per responsabilità extracontrattuale.

Il danneggiato può quindi intraprendere entrambe le azioni, simultaneamente o alternativamente; tale cumulo permette di ottenere un risarcimento più sostanzioso e di poter usufruire di un termine di prescrizione più ampio (ad esempio quando i termini di 5 anni per la responsabilità aquilana risultano già scaduti, è possibile comunque agire per la responsabilità contrattuale, il cui termine, come detto, è di 10 anni).

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