Una prestazione odontoiatrica eseguita maldestramente dal dentista può provocare dei danni al paziente anche seri e permanenti. Il danneggiato ha diritto ad un risarcimento per malasanità qualora i danni siano conseguenti ad un trattamento lesivo, viziato da colpa del medico professionista.

Lesione di un nervo, infezioni, ascessi, rottura e caduta di un impianto dentale, omissione o ritardata diagnosi e problemi con l’anestesia sono solo alcuni degli errori più frequenti che possono verificarsi durante un trattamento odontoiatrico.

Quando è possibile richiedere un risarcimento danni al dentista?

Un’estrazione, una protesi o un impianto dentale effettuato con negligenza, imperizia o imprudenza che non produce i risultati attesi o addirittura provoca un peggioramento delle condizioni di salute del paziente obbliga l’odontoiatra a risarcire i danni subiti dal paziente.

Il dentista è obbligato al rispetto della leges artis della medicina nello svolgimento della sua attività.

Scrupolosa attenzione e perizia devono essere messi in atto dal medico nell’assistenza e cura del proprio paziente; l’odontoiatra deve agire secondo scienza e coscienza, in strutture tecnicamente idonee con personale adatto, valutando i rischi e i benefici di ogni caso e il loro rapporto.

Il dentista risponde civilmente dei danni procurati solo in caso gli venga riscontrato dolo o colpa grave, quando la prestazione è stata effettuata per far fronte a problemi di elevata difficoltà, in casi eccezionali e straordinari (art.2236 codice civile).

La colpa nel professionista si ha quando l’evento dannoso è stato causato da negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanze di regolamenti. Si parla invece di dolo quando il danno è intenzionale e quindi l’azione lesiva è stata preveduta e voluta dall’agente.

Tuttavia il medico odontoiatra risponde invece anche per colpa lieve (art.1176 c.c.) per i danni causati in caso di prestazioni professionali ritenute ordinarie e di routine (dove cioè si poteva evitare di procurare dei danni adottando una media preparazione e diligenza).

L’onere di provare la difficoltà della prestazione medica effettuata grava sul dentista. Come abbiamo visto la differenza tra un intervento ordinario e uno difficile determina il grado di colpa imputabile al professionista.

 

Prestazione del dentista: obbligazione di mezzi o di risultato?

Nella quasi totalità delle prestazioni sanitarie, il medico contrae nei confronti del paziente una obbligazione di mezzi, ossia si impegna ad utilizzare in maniera opportuna i mezzi e gli strumenti a sua disposizione e a tenere un comportamento diligente per raggiungere un determinato risultato, senza che questo però sia garantito.

Basta quindi al medico aver effettuato la prestazione con perizia e diligenza, con il corretto utilizzo di mezzi e il rispetto delle linee guida scientifiche, per non essere considerato inadempiente in caso di insuccesso di un intervento.

Tuttavia in ambito odontoiatrico ed estetico, molti interventi vengono considerati come obbligazioni di risultato (soprattutto protesi ed interventi di impiantistica). Ossia il medico si impegna ad ottenere un risultato con la sua prestazione e lo garantisce al paziente e ne risponde qualora non sia ottenuto.

Soprattutto in materia estetica e funzionale, il dentista deve garantire dei risultati certi al proprio paziente e su di esso non deve gravare nessun rischio.

La giurisprudenza e le varie sentenze della Cassazione si sono divise sull’argomento giungendo all’interpretazione che la prestazione del dentista deve essere ritenuta un’obbligazione di risultato quando a prevalere nell’intervento sia la componente estetica, mentre non sempre può essere garantito un risultato certo, quando si ha a che fare con aspetti anatomo-funzionali.

 

Prescrizione per il risarcimento danni del dentista e le responsabilità

Il paziente che ritiene di aver subito un danno per una prestazione viziata da colpa può richiedere il risarcimento per responsabilità civile del dentista. Nell’ambito civilistico abbiamo due forme di responsabilità del medico: quella contrattuale e quella extracontrattuale.

Si ha responsabilità contrattuale quando il dentista ha effettuato la prestazione da libero professionista, presso il suo studio, in regime di intramoenia o di convenzionamento con il servizio sanitario nazionale.

In caso di responsabilità contrattuale, il paziente, per ottenere un risarcimento, deve provare di aver effettuato la prestazione, di aver subito un danno e che questo sia stato cagionato dall’intervento (nesso causale).

Spetta invece al dentista dover dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi per evitare una condanna. Ricordiamo che il medico è responsabile dei danni cagionati da interventi non complessi anche per colpa lieve.

In questi casi i termini di prescrizione per fare richiesta di risarcimento sono pari a 10 anni.

Si parla di responsabilità extracontrattuale invece quando non vi è un rapporto contrattuale diretto tra il dentista ed il paziente; ma il contratto è invece stipulato con la struttura in cui il medico ha effettuato la sua prestazione.

Parliamo quindi di dentisti che operano come dipendenti di strutture sanitarie pubbliche e private.

In caso di responsabilità extracontrattuale, a differenza di quella contrattuale, spetterà al paziente l’onere di provare la colpa del dentista e i termini di prescrizioni sono pari a 5 anni.

I termini di prescrizione non decorrono dal giorno dell’intervento lesivo ma da dal momento in cui il danno diventa riconoscibile e percepibile dall’esterno e si capisca l’addebitabilità della lesione ad un determinato trattamento.

 

I danni risarcibili per negligenza del dentista

Per riscontrare i danni causati dalla prestazione viziata da colpa lieve o grave di un dentista ed ottenere il loro risarcimento sarà importante effettuare una visita medico legale.

Il professionista valutando le lesioni, i documenti ed i certificati risconterà o meno la sussistenza di danni biologici da invalidità permanente, qualora fossero presenti lesioni irreversibili e definitive (calcolati in gradi percentuali da 1 a 100 punti).

Saranno altresì stabiliti il periodo di inabilità temporanea sofferto dal paziente per il processo di guarigione delle lesioni subite (calcolato in giorni e in punti percentuali) e i danni morali ed esistenziali per le sofferenze patite e per il peggioramento della vita relazionale del paziente causati dall’intervento dannoso (ad esempio quando l’intervento ha causato problemi estetici o di linguaggio).

Inoltre saranno valutati anche le perdite patrimoniali da danno emergente per i costi sostenuti e per quelli che si dovranno sostenere in futuro per rimediare i danni causati dall’intervento maldestro.

Tra i danni emergenti rientrano anche le parcelle e gli eventuali acconti percepiti dal dentista se riferiti ad una prestazione medica rivelatasi inutile, o peggio ancora lesiva per la salute del paziente, in quanto costituiscono una perdita patrimoniale conseguente la prestazione dannosa e quindi deve essere risarcita per risoluzione del contratto d’opera professionale (sentenza n. 10469 del 22 agosto 2014 Tribunale di Milano, sentenza del 30 aprile 2007 del Tribunale di Roma).

 

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Il consenso informato per prestazioni odontoiatriche

Prima di una prestazione particolare o potenzialmente lesiva, il dentista è obbligato ad informare adeguatamente il paziente su tutte le caratteristiche del trattamento terapeutico tra cui i costi, le alternative terapeutiche, i benefici, i risultati attesi e tutti i possibili fattori di rischio.

Il medico dopo essersi assicurato che il paziente abbia compreso le informazioni ricevute, prima di procedere al trattamento terapeutico deve ottenere l’adesione libera e volontaria del paziente.
Non esiste una forma obbligatoria per il consenso informato e quindi può essere raccolto anche oralmente.

Tuttavia in assenza di forma scritta sarà più complicato per il medico provare l’avvenuto assolvimento degli obblighi informativi.

Ricordiamo che l’assenza di un valido consenso da parte del paziente, costituisce una lesione dei diritti dello stesso (artt. 13 e 32 della Costituzione) e comporta una responsabilità civile e penale dell’odontoiatra.

 

Risarcimento danni dentista senza fattura della prestazione

In assenza di altri documenti, come cartelle cliniche, preventivi e radiografie, la fattura può essere l’unica prova che attesti la prestazione presso un determinato studio dentistico.

Ricordiamo che a fini del risarcimento spetta al paziente l’onere di dimostrare di aver effettuato la prestazione presso il dentista accusato.

Se non si possiede quindi la fattura, o altri documenti che accertino la prestazione, prima di procedere con la richiesta di risarcimento è consigliabile richiedere al medico la nostra cartella clinica o in assenza (difficile che il medico abbia compilato una cartella senza aver emesso la fattura) abbiamo il diritto di chiedere una documentazione che certifichi l’anamnesi e la terapia effettuata.

Sono riconosciute valide anche le prove testimoniali, tuttavia provare il trattamento lesivo senza documenti, fatture e cartelle cliniche diventa più complicato in fase di giudizio.

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