Il risarcimento diretto, di cui si può usufruire dal febbraio 2007, è una procedura di rimborso, che consente all’assicurato di ottenere l’indennizzo dei danni, subiti in occasione di un incidente stradale, direttamente dalla propria compagnia di assicurazione.

Con questa procedura non sarà quindi necessario rivolgersi all’assicurazione del veicolo responsabile dell’incidente per ottenere un risarcimento; in questo modo si possono evitare ulteriori pratiche burocratiche ed ottenere un sensibile snellimento dei tempi e delle modalità di liquidazione.

In questo articolo vedremo che non sempre però è possibile utilizzare questa procedura di liquidazione ed elencheremo nello specifico quali sono i casi in cui è escluso il risarcimento diretto.

Quando non si può usufruire del risarcimento diretto?

Con il Decreto Legge n.223 del 2006, per velocizzare le pratiche di risarcimento in favore del danneggiato, è stato introdotto, con decorrenza 1° febbraio 2007, l’indennizzo o risarcimento diretto.

Disciplinato dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni private, questa particolare procedura di liquidazione è attuabile solo per gli incidenti stradali occorsi tra due veicoli a motore identificati ed assicurati.

Secondo la sentenza n.3146 del 2017 della Cassazione però, la procedura di indennizzo diretto è applicabile anche se l’incidente ha coinvolto più di due veicoli, purché gli altri mezzi non abbiano causato, nemmeno in minima parte, il danno di cui si richiede il risarcimento.

Ad esempio, in un tamponamento a catena di veicoli fermi, quando la totale responsabilità dell’incidente è imputabile al solo ultimo conducente che era in movimento, ogni danneggiato può richiedere il risarcimento alla propria compagnia assicurativa.

È possibile usufruire dell’indennizzo diretto per i danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e anche i per i danni patiti dal conducente non responsabile, purché siano lesioni micropermanenti, ossia con un grado di invalidità pari o inferiore ai 9 punti percentuali.

Alla luce di quanto detto, l’indennizzo diretto è escluso e sarà necessario rivolgersi alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile nei seguenti casi:

Inoltre, anche per il risarcimento danni del terzo trasportato la procedura di indennizzo diretto non è applicabile, in quanto, ai sensi dell’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private, spetta alla compagnia assicurativa del veicolo in cui viaggiava il passeggero al momento del sinistro risarcire i danni da questo patiti, a prescindere dalle responsabilità dei veicoli coinvolti.

 

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Cosa fare nei casi in cui l’indennizzo diretto è escluso?

In tutti i casi sopra elencati per ottenere un risarcimento è necessario rivolgersi alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile, utilizzando la procedura ordinaria disciplinata dall’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private.

In realtà, la procedura ordinaria è sempre utilizzabile, in quanto l’indennizzo diretto non è obbligatorio, così come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n.180 del 2009, nella quale si è affermato che l’azione diretta verso la propria assicurazione è una facoltà dell’assicurato e non un obbligo.

Perciò, anche se la dinamica dell’incidente rientra tra i casi in cui è possibile usufruire dell’indennizzo diretto, l’assicurato, in caso di contenzioso, può comunque agire nei confronti della compagnia della controparte.

La richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale da inviare all’impresa assicurativa del veicolo responsabile, deve contenere:

  • dati identificativi del danneggiato e del conducente responsabile;
  • targa, marca e modello dei veicoli coinvolti;
  • giorno e luogo in cui il veicolo incidentato può essere visionato dal perito;
  • descrizione dettagliata della dinamica dell’incidente con data, ora e luogo;
  • in presenza di danni fisici: età, reddito e professione del danneggiato;
  • nominativi dei testimoni che hanno assistito all’incidente;
  • indicazione delle forze dell’ordine eventualmente intervenute sul luogo;
  • per facilitare e velocizzare la quantificazione del danno: preventivo di riparazione e tutti i documenti e i certificati medici inerenti alle lesioni patite nello scontro.

Per ridurre sensibilmente i tempi della pratica di risarcimento è fondamentale allegare anche una copia del modulo di constatazione amichevole compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti.

Una volta ricevuta tutta la documentazione necessaria, l’assicurazione ha 60 giorni di tempo, per i sinistri con soli danni alle cose, per formulare una congrua offerta di risarcimento o per comunicare i motivi per cui ritiene di non doverla fare (leggi cosa fare quando l’assicurazione non paga).

Termine che si dimezza a 30 giorni qualora alla richiesta sia allegato il modulo di constatazione amichevole firmato da entrambi i conducenti.

Per i sinistri con feriti il termine per presentare un’offerta o per comunicare i motivi di un rifiuto è di 90 giorni a decorrere dalla presentazione da parte del danneggiato del certificato medico attestante l’avvenuta guarigione o la stabilizzazione dei postumi.

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Domande frequenti – FAQ

Il risarcimento diretto è escluso se nel sinistro è coinvolto un motociclo?

No, la procedura è applicabile per tutti i veicoli a motore, compresi i motocicli.

Quali sono i vantaggi del risarcimento diretto?

Con tale procedura si può richiedere il risarcimento direttamente al proprio assicuratore, evitando di dover agire nei confronti dell’assicurazione del veicolo della controparte, rendendo più snella e veloce la pratica risarcitoria.