Prima di richiedere un risarcimento danni è sempre molto importante considerare i termini di prescrizione, ossia il periodo di tempo trascorso il quale, a meno di atti interruttivi, si perde il diritto ad ottenerlo.

In questo articolo vedremo in cosa consiste il danno riflesso e qual è la prescrizione per il diritto al risarcimento per i familiari di una vittima di malasanità

Cosa sono i danni riflessi da malasanità?

Per danno riflesso si intendono le conseguenze pregiudizievoli che sono patite da un terzo soggetto, definito vittima secondaria, a causa dell’illecito subito dal danneggiato principale.

In sintesi, l’evento lesivo, pur colpendo direttamente la vittima principale, produce dei danni anche alla sfera giuridica di altre persone, dette vittime secondarie, o di rimbalzo.

I danneggiati di rimbalzo hanno diritto al risarcimento dei danni patiti iure proprio, sia di quelli di natura patrimoniale, sia di quelli non patrimoniali (biologico, morale ed esistenziale).

Nei casi di malpractice medica, i danni riflessi consistono nei pregiudizi patiti dai congiunti del paziente rimasto danneggiato a causa dell’errore sanitario.

Un esempio di risarcimento a cui hanno diritto i familiari di un paziente vittima di malasanità, si configura quando quest’ultimo abbia sofferto delle macrolesioni a causa di un errore medico, tali da pregiudicarne la sua autosufficienza e quindi da provocare un inevitabile sconvolgimento delle abitudini quotidiane dei suoi parenti più stretti, che dovranno prestargli costante assistenza (risarcimento del danno riflesso ai familiari del macroleso).

Un altro tipo di danno riflesso si origina in caso di morte di un paziente conseguente a un errore medico; anche in questa circostanza è previsto un risarcimento danni ai familiari della vittima di malasanità per le sofferenze psicofisiche e morali patite per la perdita del proprio caro.

Questi che abbiamo citato sono due esempi di danni riflessi di natura non patrimoniale, ma i congiunti hanno diritto anche al risarcimento dei danni che hanno inciso sulla loro sfera economica e reddituale, sia per i costi sostenuti a causa dell’illecito (danno emergente), sia per le mancate entrate che l’evento lesivo ha provocato e produrrà nel tempo (lucro cessante).

 

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Termini di prescrizione per i danni riflessi da malasanità

Quali sono i termini di prescrizione per il risarcimento dei danni riflessi da errore medico, trascorsi i quali i congiunti della vittima di malasanità non possono più avanzare richieste risarcitorie nei confronti della struttura ospedaliera e del personale sanitario?

Il termine prescrizionale del diritto al risarcimento danni dipende, tra le altre cose, anche dal rapporto che si era instaurato al momento del sinistro tra il danneggiato e chi ha commesso l’illecito, ossia è necessario stabilire se tra le parti vigeva o meno un rapporto di tipo contrattuale.

Una delle differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è appunto la prescrizione.

La responsabilità aquiliana è infatti soggetta al termine prescrizionale quinquennale (articolo 2947 del Codice civile), mentre quella contrattuale ha una prescrizione di dieci anni, a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto.

La differenza è notevole, resta quindi da capire se i familiari di una vittima di malasanità hanno nei confronti della struttura ospedaliera un rapporto di tipo contrattuale o extracontrattuale.

Tra paziente e struttura si instaura sempre un rapporto contrattuale, così come previsto dall’articolo 7 della Legge n.24 dell’8 marzo 2017.

Al momento dell’accettazione del paziente, infatti, l’ospedale conclude con lo stesso un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, con il quale l’azienda sanitaria si impegna a fornire una prestazione di assistenza sanitaria, che non si limita alle sole cure mediche, ma che comprende anche una serie di obblighi di protezione.

Gli effetti protettivi del contratto di spedalità nascono non soltanto nei confronti del paziente, ma anche verso terzi.

La Cassazione però, nella sentenza n.21521 del 2022, ha specificato che, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente con il paziente e i parenti dello stesso non rientrano tra i terzi protetti dal contratto di spedalità.

La figura del terzo protetto dal contratto si configura quasi esclusivamente nei casi di danni da nascita indesiderata, dove l’interesse del terzo (il nascituro e il padre) è strutturalmente connesso a quello dedotto in obbligazione, ossia a quello dello stipulante (la madre).

Per questo motivo, i congiunti del paziente danneggiato da un errore medico non possono fruire del termine prescrizionale decennale per la richiesta di risarcimento dei danni riflessi, in quanto la responsabilità dell’ospedale, per i danni “iure proprio” patiti dai familiari, è qualificabile come extracontrattuale e quindi soggetta alla prescrizione di cinque anni.

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Domande frequenti – FAQ

Qual è la differenza tra danni risarcibili ai familiari iure proprio e iure hereditatis?

I danni iure proprio sono quelli subiti autonomamente dai congiunti, mentre quelli iure hereditatis sono quelli patita dalla vittima, il cui diritto al risarcimento si trasferisce agli eredi a seguito del decesso.

Quali sono i danni iure hereditatis nei casi di malasanità?

Sono il danno biologico temporaneo e/o permanente e il danno morale patiti dal paziente tra il momento dell’errore medico colposo e il decesso ed è riconosciuto solo quando la vittima sia deceduta dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’illecito subito.