Ai sensi dell’articolo 2054 del Codice civile, il conducente di un veicolo è sempre responsabile in caso di incidente stradale ed è quindi tenuto a risarcire tutti i danni che ha provocato a cose o a persone se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

In caso di investimento del pedone, quindi, il conducente del veicolo è sempre considerato responsabile dell’incidente se non prova di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno.

Cosa succede se però ad essere investito è un bambino, sfuggito alla presa del genitore, che attraversa improvvisamente la carreggiata?

Chi investe una persona si presume sempre responsabile

Come abbiamo visto, il conducente di un veicolo si presume sempre colpevole dell’investimento di un pedone, fino a prova contraria.

Per liberarsi da questa presunzione di responsabilità, chi guidava il veicolo è tenuto a dimostrare:

  • di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente e quindi di aver adottato tutte le cautele necessarie e la prudenza richiesta in base alle specifiche condizioni del momento (condizioni psicofisiche, della strada, atmosferiche, del traffico, di visibilità, del veicolo, ecc.);
  • la condotta anomala del pedone e il suo attraversamento improvviso e quindi che l’investimento non poteva essere né previsto, né evitato pur adottando la diligenza richiesta.

Essendo la colpa sempre presunta, il conducente, se non riesce a dimostrare i punti appena elencati, risponde sia civilmente, sia penalmente dei danni provocati al pedone, e nei casi più gravi anche di quelli causati ai familiari dello stesso (come ad esempio il risarcimento del danno riflesso in favore dei familiari del macroleso da fatto illecito).

 

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E se ad essere investito è un bambino che attraversa all’improvviso?

Anche se ad essere investito è un bambino che attraversa la strada all’improvviso, il conducente si presume sempre colpevole se non dimostra di aver adottato tutte le cautele possibili per evitare il danno.

Come ribadito dalla sentenza n.517 del 2023 della Corte di Appello di Bari, anche qualora sia ravvisato un comportamento colposo del pedone investito, la presunzione di colpa in capo al conducente è sempre valida.

Affinché la condotta anomala del bambino possa liberare il conducente dalla presunzione di responsabilità è necessario che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il guidatore stesse adottando tutte le cautele esigibili in base alle circostanze del caso concreto.

Inoltre, come affermato dal Tribunale di Lecce, nella sentenza n.1719 del 2021, quando un conducente si accorge della presenza di bambini in prossimità della strada o sui marciapiedi laterali deve procedere con la massima cautela, in quanto soggetti naturalmente imprudenti.

I loro comportamenti improvvisi, come appunto un attraversamento repentino e disattento della carreggiata, sono quindi da considerarsi prevedibili e chi guida un veicolo deve considerarli in anticipo ed essere pronto a reagire di conseguenza, moderando la velocità e prestando la massima attenzione.

Nella sentenza citata, il tribunale ha affermato che, essendo l’investimento accaduto nei pressi di un parco giochi affollato, il conducente avrebbe dovuto procedere a passo d’uomo.

Ovviamente, il fatto che il conducente sia presunto sempre colpevole non vuol dire che la sua responsabilità sia esclusiva.

Infatti, qualora sia ravvisato un comportamento colposo in capo al genitore, che non ha adottato la dovuta vigilanza tenendo ad esempio per mano il proprio bambino, il giudice potrà riconoscere un concorso di colpa del pedone.

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