Il passeggero di un veicolo, ai sensi dell’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private, deve essere risarcito dalla compagnia assicurativa del vettore, a prescindere dalle responsabilità dei conducenti coinvolti.

Perciò, sia negli incidenti stradali con ragione, sia nei sinistri stradali con torto il terzo trasportato ha diritto a ricevere un risarcimento dall’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava.

Anche il proprietario del veicolo che viaggia come passeggero ha diritto al risarcimento assicurativo, indipendentemente da eventuali illeciti commessi dal conducente.

Ma cosa accade se il passeggero, al momento dell’incidente, era a bordo di un veicolo rubato? Ha comunque diritto a un risarcimento?

A questo quesito ha risposto la Cassazione con la sentenza n.15982 del 2023. Vediamola insieme.

Incidente con veicolo rubato: chi paga?

Ai sensi dell’articolo 2054, il proprietario di un veicolo è sempre responsabile in solido col conducente (risarcimento per incidente con auto prestata), tranne il caso in cui dimostri che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 122 del Codice delle assicurazioni private, l’assicurazione del veicolo non ha effetto se la circolazione avviene contro la volontà del proprietario, a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alle autorità.

In caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, ai sensi dell’articolo 283 del Codice delle assicurazioni private, il danneggiato da incidente stradale causato da un veicolo rubato, può agire nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada per ottenere un risarcimento dei danni patiti alla persona e alle cose, per un importo massimo pari al massimale di legge vigente alla data del sinistro.

Ma se a farsi male è un passeggero del veicolo rubato?

 

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Passeggero di veicolo rubato: ha diritto al risarcimento in caso di incidente?

In passato chi viaggiava a bordo di un’auto rubata aveva diritto al risarcimento in caso di incidente stradale solo quando il trasporto fosse avvenuto contro la sua volontà.

Fuori da questa casistica, il terzo trasportato danneggiato non poteva agire né nei confronti del proprietario del mezzo e della sua assicurazione, né nei confronti del Fondo di Garanzia, ma solo contro il conducente del veicolo (Cassazione sentenza n.18159 del 2012).

La direttiva comunitaria 84/5/CEE prevede invece che il passeggero che viaggia contro la sua volontà su un veicolo rubato debba essere equiparato al terzo trasportato inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo.

Quindi, l’interpretazione comunitaria sostiene che, anche il passeggero che non sia a conoscenza che il mezzo sia stato rubato abbia diritto al risarcimento dei danni subiti in caso di incidente stradale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, nella sentenza citata ad inizio articolo, era stato negato, sia in primo grado, sia in Corte d’Appello, il risarcimento da parte del Fondo di Garanzia nei confronti del passeggero di una moto rubata e non assicurata che a seguito di un incidente stradale aveva riportato lesioni macropermanenti gravissime, in quanto la circolazione del veicolo non era avvenuta contro la sua volontà.

Per “contro la proprio volontà” si intendono le situazioni in cui una persona è costretta fisicamente o moralmente a salire a bordo di un mezzo.

Il danneggiato ha quindi proposto ricorso per Cassazione evidenziando che la decisione contrastava con la direttiva comunitaria, in quanto lui era inconsapevole che il veicolo sul quale viaggiava fosse rubato.

Ricordiamo che secondo la direttiva, spetta all’assicurazione dimostrare che il terzo traportato fosse a conoscenza della circolazione illegale del veicolo.

E la Suprema Corte gli ha dato ragione, in quanto il giudice, salvo il caso di una interpretazione “contra legem” del diritto interno, è tenuto a interpretare il diritto in conformità alle norme comunitarie.

Secondo gli Ermellini ci si può discostare dall’interpretazione europea solo quando la norma del nostro diritto appaia assolutamente incompatibile.

Nel caso specifico, per i giudici del Palazzaccio, l’interpretazione della direttiva europea, che ricordiamo equipara il passeggero che circola contro la sua volontà su un veicolo rubato a chi è inconsapevole della provenienza furtiva del mezzo, non comporta una lettura contra legem del diritto interno.

Dunque, con l’unica eccezione del passeggero consapevole della circolazione illegale del mezzo o della sua provenienza furtiva, la vittima trasportata ha sempre diritto al risarcimento integrale dei danni patiti a seguito di incidente stradale.

Tuttavia, è bene ricordare che può verificarsi una riduzione dell’importo del risarcimento a cui il terzo trasportato ha diritto o addirittura la negazione di un’offerta risarcitoria nel caso in cui venga ravvisato un concorso di colpa del passeggero nella causazione dell’incidente.

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