Stiamo tranquillamente circolando con la nostra vettura, quando all’improvviso un’auto dalla corsia opposta perde il controllo e ci prende in pieno.

Macchina distrutta, lesioni fisiche riportate, giornate di lavoro perso, insomma danni patrimoniali e non patrimoniali di una certa entità.

Dopo aver denunciato l’incidente all’assicurazione ci viene comunicato che il conducente che ha causato la collisione era stato colpito da un improvviso malore mentre era alla guida e che quindi non è responsabile dell’incidente.

In questo articolo vedremo se è vero che un malore improvviso esclude la responsabilità del conducente e in quali casi si rischia di non essere risarciti dall’assicurazione.

Malore alla guida e caso fortuito: quando l’assicurazione non risarcisce

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2054 del Codice civile, il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire i danni provocati dalla circolazione se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Tuttavia, come ribadito dalla Cassazione, nella sentenza n.1326 del 2006, qualora il caso fortuito sia l’unica causa che abbia provocato il sinistro, la presunzione di colpa prevista dall’articolo 2054 viene meno. Infatti, precisa la Corte, non si può rispondere di un fatto non preveduto e che non sia nemmeno prevedibile secondo la comune esperienza.

Per caso fortuito si intende l’evento imponderabile e ragionevolmente imprevedibile che si inserisce improvvisamente nell’azione di un soggetto, indipendentemente dalla volontà umana e che non si può impedire con le cautele previste da una media diligenza.

Un malore improvviso, come può essere ad esempio un infarto, un ictus o una crisi epilettica, rientra appieno nel caso fortuito, perché è un evento straordinario, imprevedibile, inevitabile e indipendente dalla volontà umana.

Anche dal lato penale, come ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 11638 del 1999, l’improvviso malore che provoca la perdita di coscienza del conducente, e quindi del controllo del suo veicolo, presuppone l’imprevedibilità dell’evento e perciò come tale non è addebitabile ad un soggetto responsabile e consapevole, in quanto il fatto patologico annulla la capacità di autodeterminazione della persona.

Di conseguenza, il conducente di un veicolo che provoca un incidente stradale, esclusivamente a causa di un malessere repentino, non può essere considerato responsabile dell’evento dannoso e quindi non è tenuto a risarcire i danni conseguenti lo scontro.

Per questo motivo l’assicurazione del veicolo che ha causato l’evento dannoso può rifiutarsi di pagare ai danneggiati, sia il risarcimento del danno biologico da incidente, sia il risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale, in quanto il proprio assicurato non può essere considerato responsabile dell’accaduto.

Come vedremo nel prossimo capitolo però, non basta dimostrare solo il malore improvviso per evitare di risarcire i danni provocati.

 

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Malore alla guida: quando il conducente è tenuto a pagare il risarcimento

Come abbiamo visto, il malore alla guida, per esonerare il conducente dalla responsabilità dell’incidente stradale, deve integrare il caso fortuito, ossia deve essere un evento imprevedibile ed inevitabile.

È necessario quindi, per liberarsi dalla responsabilità dell’incidente, dimostrare che la causa del malore improvviso sia estranea alla sfera di conoscenza o di conoscibilità del conducente; e l’onere della prova è ovviamente a carico di quest’ultimo.

Qualora questa prova non venisse fornita dal convenuto, questi non potrebbe considerarsi esente dalla responsabilità dell’incidente.

Nella sentenza n.827 del 2021, ad esempio, il Tribunale di Ravenna ha deciso in merito ad un incidente stradale provocato dall’improvvisa perdita di coscienza di un automobilista.

Il giudice nel corso del giudizio ha specificato che, il malore improvviso può integrare il caso fortuito solo quando lo stesso non sia ricollegabile a disturbi o patologie già noti al conducente.

Nel caso in questione, il conducente, che prima dell’incidente aveva svolto una sessione di acquagym alle terme, aveva dichiarato durante l’interrogatorio formale che si era sentito debole dopo aver svolto l’attività sportiva in piscina.

Da tale dichiarazione e dall’assenza di una prova sull’estraneità della causa del malore, il giudice ha convenuto che il conducente si sia messo, con coscienza e con colpa, alla guida della sua auto nonostante si sentisse accaldato e affaticato, accettando quindi il rischio, considerate le avvisaglie, di un prevedibile svenimento improvviso; per questi motivi l’ha riconosciuto responsabile in via esclusiva del sinistro occorso.

Come infatti specificato dalla Cassazione, nella sentenza n.32931 del 2004, non basta la constatazione di un malore improvviso per integrare il caso fortuito, ma è necessario accertarsi che la perdita di controllo del veicolo non sia stata provocata da altri fattori non imprevedibili, e cioè appurare se prima dell’incidente si siano verificati comportamenti anche omissivi da parte del conducente in grado di (con)causare lo stato di incoscienza, rendendo quest’ultimo quindi concretamente prevenibile e prevedibile.

L’assicurazione del veicolo è stata quindi obbligata a pagare tutti i danni, patrimoniali e non, provocati dall’assicurato.

 

Omicidio colposo per svenimento da ipoglicemia

In un’altra sentenza del 7 novembre 2006, il Tribunale di Varese ha considerato responsabile di omicidio colposo, per un incidente stradale mortale in cui persero la vita due ciclisti, un conducente di un’automobile che al momento del sinistro si trovava in uno stato di incoscienza causato da una gravissima crisi ipoglicemica.

Dalla perizia medico legale era risultato che il convenuto era affetto da lungo tempo da diabete mellito insulinodipendente, ma nonostante ciò non si sottoponeva con regolarità ai controlli clinici e non seguiva le prescrizioni terapeutiche in maniera diligente, così come confermato anche dal suo diabetologo.

Quindi, seppure l’investimento dei ciclisti sia stato determinato da un improvviso malore dell’automobilista, questo, secondo il giudice, si poteva prevedere ed evitare e non poteva perciò integrare il caso fortuito; soprattutto considerato che il conducente aveva dichiarato di aver mangiato di meno quella mattina e di non essersi controllato la glicemia.

Mettersi alla guida in questa circostanza costituiva infatti una condotta gravemente imprudente e negligente; l’incidente si sarebbe certamente evitato se l’imputato avesse adottato le cautele necessarie che la sua patologia gli richiedeva (controlli periodici e controlli della glicemia).

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Domande frequenti – FAQ

Il colpo di sonno integra il caso fortuito?

Il colpo di sonno non è considerato un caso fortuito se il conducente si mette alla guida in condizioni di stanchezza, in orari sconsigliati o sotto l’effetto di farmaci che possono provocare sonnolenza.

Ai passeggeri del conducente che ha avuto il malore spetta un risarcimento?

Secondo quanto stabilito dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private, la compagnia del vettore non è tenuta al risarcimento del terzo trasportato se il sinistro è stato cagionato da caso fortuito.