In caso di incidente stradale mortale i familiari e gli eredi della vittima hanno diritto ad un risarcimento, sia per la perdita del congiunto, sia per i danni patiti dallo stesso.

Per il calcolo del risarcimento da morte per sinistro stradale vengono utilizzate delle apposite tabelle, redatte secondo le metodologie elaborate dai Tribunali di Roma e Milano.

In questo articolo vedremo tutte le tipologie di danno che si verificano in caso di sinistro con esito fatale e quali sono i criteri di calcolo utilizzati per determinare l’importo del risarcimento per incidente stradale mortale.

Tabelle risarcimento danni per morte del congiunto

I familiari di una vittima, deceduta a causa di un sinistro provocato da un fatto illecito altrui, hanno diritto ad ottenere un risarcimento danni, oltre che per i pregiudizi patrimoniali e le perdite economiche subite, anche per le sofferenze psico-fisiche patite a causa della perdita del proprio caro.

Questo pregiudizio di natura non patrimoniale viene definito danno da perdita parentale e per il calcolo del risarcimento vengono utilizzate le tabelle del Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale, oppure dal 2007 anche quelle del Tribunale di Roma.

Le tabelle del danno da perdita parentale del Tribunale di Roma hanno un diverso criterio di calcolo rispetto a quelle milanesi e per alcuni giudici quelle romane soddisfano meglio le esigenze indicate dalla Corte Suprema di Cassazione di predeterminazione ed equità dei risarcimenti (Sentenza del Tribunale di Roma, Sez. XIII del 09/04/2018).

Mentre le tabelle di Milano, per la determinazione del danno parentale, stabiliscono un valore medio monetario per il risarcimento ed un valore massimo di personalizzazione in base al grado di parentela tra la vittima ed il familiare, le tabelle di Roma si basano invece su un sistema a punti.

Oltre al grado di parentela, le tabelle del Tribunale di Roma per stabilire l’importo del risarcimento prendono in considerazione anche l’età della vittima e del superstite, l’eventuale convivenza tra i soggetti e la presenza o meno di altri familiari fino al secondo grado di parentela.

Alle tabelle milanesi viene contestata l’eccessiva distanza tra il valore medio del risarcimento e quello massimo, che ad esempio nel caso di morte di un fratello o di una sorella è più alto di ben sei volte.

Spetta al giudice valutare caso per caso e stabilire, qualora riscontri peculiarità che rendano il caso diverso dall’ordinario, se applicare un aumento del valore monetario per personalizzazione del danno parentale (i valori medi indicati dalle tabelle sono quelli che di regola la giurisprudenza ritiene un congruo ristoro per la perdita del congiunto in base al grado di parentela).

Non essendoci criteri predeterminati ed obiettivi per la personalizzazione del danno e per il relativo aumento del risarcimento medio, l’entità dell’importo per il ristoro risulta per alcuni giudici eccessivamente discrezionale ed incerto.

Al contrario, le tabelle romane limitano questa discrezionalità del giudice predeterminando specifici valori numerici da assegnare ai parametri visti precedentemente (rapporto di parentela, età, convivenza, assenza di altri familiari), così da regolare in modo più adeguato l’importo del risarcimento in relazione al caso concreto.

Ricordiamo che il risarcimento del danno da perdita parentale spetta a qualsiasi persona che avesse con la vittima una relazione affettiva di una certa rilevanza, stabile e protratta nel tempo (anche quando non sussiste alcun legame di sangue con il soggetto deceduto, così come sentenziato dalla Cassazione nell’ordinanza n.20853 del 2018).

 

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Tabelle risarcimento per danno terminale

Quando tra l’incidente stradale mortale ed il momento del decesso intercorre un apprezzabile lasso di tempo, la vittima ha diritto ad un risarcimento per la compromissione della sua salute (sofferenze fisiche e psichiche) e tale diritto è trasmissibile iure hereditatis ai suoi eredi.

Questo particolare pregiudizio è definito danno terminale e ne fanno parte, oltre al danno biologico terminale, anche il danno da lucida agonia ed il danno tanatologico o catastrofale.

Come detto, il danno terminale non è risarcibile quando la morte sopraggiunge immediatamente dopo il sinistro, ma è necessario un apprezzabile lasso di tempo, ossia che il danneggiato abbia la piena consapevolezza del suo stato di salute compromesso e la percezione della morte imminente.

Ad esempio, qualora il danneggiato perdesse conoscenza durante il sinistro e rimanesse in stato di coma fino al momento del decesso, questi non acquisirebbe tale consapevolezza e di conseguenza il danno terminale non sarebbe riconosciuto e risarcito.

Mentre è dovuto il risarcimento agli eredi per il danno terminale patito dalla vittima, anche qualora il decesso avvenga poche ore dopo il sinistro; il requisito è che il soggetto in questo periodo di tempo, seppur limitato, abbia avuto la manifesta coscienza della propria morte imminente (Cassazione sentenza n.26727 del 2018).

Per il calcolo del risarcimento del danno terminale vengono utilizzate le tabelle dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali prevedono una durata limitata per questo pregiudizio fino ad un massimo di 100 giorni dall’evento lesivo e un’intensità decrescente nel tempo con possibilità di personalizzazione fino al 50% del risarcimento in relazione alle circostanze del caso concreto.

La tabella elaborata dal Tribunale presenta gli importi monetari da corrispondere in base ai giorni trascorsi dal giorno del sinistro e il momento del decesso, comprensivo del danno biologico temporaneo.

Gli importi raggiungono il loro massimo nei primi 3 giorni, per poi decrescere fino al raggiungimento del centesimo giorno, quando il valore sarà pari a quello del danno biologico temporaneo ordinario.

Come detto, tale diritto al risarcimento spetta iure proprio al danneggiato, per poi essere trasmissibile iure hereditatis agli eredi della vittima al momento del decesso.

 

Tabelle per incidente mortale sul lavoro o in itinere

A differenza delle tipologie di danno di cui abbiamo precedentemente parlato, per le quali per ottenere un risarcimento è necessario che la responsabilità del sinistro mortale sia di un terzo soggetto, in caso di incidente sul lavoro o in itinere l’indennizzo assicurativo è sempre riconosciuto.

L’assicurazione obbligatoria dell’INAIL infatti tutela il lavoratore a prescindere dalle sue responsabilità, anche per gli incidenti causati da colpa, imprudenza e negligenza del lavoratore stesso.

La tutela INAIL copre il lavoratore anche per i cosiddetti infortuni in itinere, ossia per i sinistri occorsi durante i suoi spostamenti dalla propria abitazione al posto di lavoro e viceversa, tra due diversi luoghi di lavoro e, in assenza di un servizio mensa aziendale, anche da e verso il luogo di consumazione abituale dei pasti (art.12 del Decreto Legislativo n.39 del 23 febbraio 2000).

L’assicurazione obbligatoria copre anche gli infortuni in itinere a piedi, in bici o con auto privata. Per questi ultimi due casi è necessario però che l’uso del mezzo sia stato necessitato.

Si intende necessitato l’uso del mezzo privato quando questo è stabilito o fornito dal datore di lavoro per scopi professionali oppure quando il luogo di lavoro non è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (eccessiva distanza delle fermate, incompatibilità degli orari o assenza di collegamenti).

Quindi, qualora il lavoratore sia vittima di un incidente stradale mortale avvenuto durante o per il lavoro, ai parenti più stretti spetta un indennizzo INAIL, a prescindere dalle responsabilità nel sinistro.

Il risarcimento per morte da infortunio sul lavoro è riconosciuto ai familiari della vittima e consiste in varie prestazioni indennitarie e risarcimenti.

Al coniuge e ai figli del lavoratore (o in assenza di questi, ai genitori, fratelli e sorelle) è riconosciuta una rendita da parte del INAIL, la quale viene calcolata in base alla retribuzione massima del settore industriale (circa 30 mila euro annuali) ed erogata ai familiari in base a percentuali e durate prestabilite.

Oltre alla rendita, ai familiari del lavoratore deceduto è riconosciuta anche una prestazione una tantum, il cui importo è stabilito in misura crescente in relazione al numero dei superstiti che ne hanno diritto e un assegno funerario per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte del proprio caro.

Nel caso in cui venga accertata una responsabilità del datore di lavoro o di un terzo soggetto nella dinamica del sinistro mortale, i parenti della vittima hanno il diritto di ottenere un risarcimento, da parte di chi ha commesso l’illecito (o dalla sua assicurazione), anche di tutti i danni di natura non patrimoniale trattati nei capitoli precedenti di questo articolo (danno parentale e terminale).

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