Quando a seguito di incidente stradale, l’auto riporta danni tali da non poter più circolare, a chi spetta il pagamento delle spese di traino col carro attrezzi?

In caso di incidente con ragione (quando l’intera responsabilità del sinistro è dell’altro conducente) i danni materiali subiti e di cui abbiamo diritto al risarcimento da parte della compagnia d’assicurazione, sono sia i costi necessari per la riparazione del veicolo (leggi cosa succede quando il danno supera il valore dell’auto), sia le spese di traino (importante conservare e presentare insieme alla richiesta di risarcimento danni, tutte le fatture e i preventivi inerenti queste voci).

Quando invece il veicolo è totalmente distrutto, al danneggiato spettano, al posto delle spese di riparazione, il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro, le spese di rottamazione e di immatricolazione per un nuovo veicolo e la parte del bollo auto pagata ma non goduta (per il bollo è possibile chiedere un rimborso solo in Piemonte, Lombardia, Veneto e nelle province di Trento e Bolzano, tramite annotazione della rottamazione al PRA).

Carro attrezzi negli incidenti con feriti

Chi chiama il carro attrezzi quando il proprietario/conducente non è cosciente o è stato portato al pronto soccorso a cause delle lesioni riportate nel sinistro?

Secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno 300/A/2/52841/101/20/21/4 del 2002, la rimozione dei veicoli coinvolti in sinistri stradali è affidata agli organi di polizia stradale, con l’obbligo, in base all’art.11 del codice della strada, di predisporre l’arrivo di mezzi e personale specializzato per il soccorso e la rimozione dei veicoli presenti nella carreggiata.

Quando il proprietario del veicolo incidentato non è presente, perché trasportato in ospedale o non è capace di intendere e di volere, a causa ad esempio di ebbrezza alcolica, se non può giungere tempestivamente nessun familiare o persona di fiducia sul luogo del sinistro, spetta all’operatore di polizia agire per nome e per conto del conducente per le operazioni di recupero e custodia del veicolo.

Secondo quanto stabilito dall’art.2028 del codice civile, in tema di gestione di affari altrui, la polizia stradale deve ottemperare questo obbligo agendo con la massima diligenza.

Una volta effettuato l’intervento di recupero e custodia del veicolo, dopo aver informato l’operatore del soccorso stradale che si è agito per nome e per conto del proprietario, l’operatore di polizia dovrà notificare tempestivamente al conducente del veicolo, o se rintracciabile, al proprietario, l’operazione effettuata con relativa sottoscrizione dell’apposito verbale di ratifica della gestione.

 

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Carro attrezzi nell’incidente con torto o per guasti meccanici

In caso di incidente con torto o di guasto meccanico, le spese di traino del veicolo, tramite carro attrezzi e i costi per la sua eventuale riparazione, saranno a nostro carico in quanto responsabili del sinistro.

Tuttavia per evitare di dover affrontare queste spese, è possibile aggiungere alla propria polizza rc auto la garanzia accessoria dell’assistenza stradale.

Questa ulteriore copertura garantisce all’assicurato di usufruire del soccorso stradale in caso di incidente o guasto del veicolo.

La copertura comprende solitamente (ogni polizza ha caratteristiche e coperture diverse a seconda della compagnia assicurativa) tutte le spese affrontate per l’intervento del carro attrezzi e per il traino del veicolo presso un centro assistenza o un’autofficina convenzionata.

Il servizio è prestato 24 ore su 24 e sette giorni su sette ed è contattabile, il più delle volte, tramite un numero verde dedicato.

 

Il sequestro del veicolo ed il deposito auto

Nel caso in cui il conducente coinvolto nell’incidente abbia violato articoli del Codice della Strada che prevedano la sanzione accessoria del sequestro del veicolo, le autorità intervenute disporranno il trasporto del mezzo tramite carro attrezzi in apposti depositi giudiziari.

Il sequestro amministrativo del veicolo scatta ad esempio in caso di circolazione sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o per la guida senza patente.

L’officina che presta il servizio di assistenza stradale può avere anche funzioni di depositeria giudiziaria ed è obbligata a custodire il veicolo fino alla consegna, così come stabilito dall’art.1177 del Codice Civile.

I costi relativi al trasporto e alla custodia presso il deposito giudiziario saranno a carico del proprietario del veicolo, il quale per ottenere la riconsegna dello stesso dovrà presentare un documento di identità in corso di validità e la carta di circolazione del mezzo.

Il dissequestro del veicolo può avvenire solo in caso di assoluzione o estinzione del reato eventualmente commesso.

I costi del traino sono di circa 3 euro per chilometro, mentre le tariffe giornaliere per il deposito e la custodia rientrano tra i 6 ed i 10 euro al giorno per quanto riguarda le autovetture.

Qualora il proprietario non ritirasse il veicolo dal deposito, l’officina è autorizzata in base a quanto stabilito dall’art.2756 del Codice Civile, a trattenere presso di sé il bene o può anche venderlo secondo le norme stabilite dall’art.2797 del Codice Civile.

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