L’incubo di ogni turista è quello di vedersi rovinata la propria vacanza, magari organizzata da mesi, per colpa di un infortunio subito nella struttura in cui si alloggia (albergo, hotel, camping, villaggi turistici, bed and breakfast, ecc.), per il danneggiamento dei propri bagagli ed oggetti, per il furto del proprio veicolo o perché la struttura ed i servizi acquistati non sono come ce li aspettavamo.

Quali diritti ha il cliente, quali obblighi sussistono in capo ad albergatori e gestori di campeggi e quando possiamo richiedere un risarcimento per i danni subiti in vacanza?

Lesioni fisiche del cliente

Sull’albergatore ed il gestore del campeggio grava il dovere di protezione verso la propria clientela, secondo gli articoli 1175 e 1375 del codice civile, in materia di correttezza e buona fede contrattuale: hanno cioè l’obbligo di garantire l’igiene, la sanità, la sorveglianza e la sicurezza degli spazi dove si svolge il servizio secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

I gestori e proprietari delle strutture devono garantire la sicurezza e l’incolumità fisica degli utenti che accedono al servizio, al di là del rispetto delle norme vigenti, altrimenti rispondono dei danni subiti dai clienti, così come stabilito dall’art.2051 del Codice Civile, in materia di danni cagionati dalle cose in custodia.

Per ottenere il risarcimento, per il cliente sarà sufficiente dimostrare il nesso casuale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso; spetta invece al custode l’onere di dimostrare che l’evento sia stato cagionato da un caso fortuito per potersi liberare dalla responsabilità del danno cagionato.

Il gestore della struttura per non pagare il risarcimento (in tutto o in parte) dovrà quindi dare prova che l’evento si sia verificato esclusivamente per un evento imprevedibile ed inevitabile, per la condotta colpevole di un terzo o dello stesso danneggiato.

Ad esempio, la Cassazione, nella sentenza n.24739 del 2007, ha ritenuto l’hotel responsabile e condannato al risarcimento dei danni subiti da un cliente a causa di una caduta nella vasca da bagno; la vasca pur essendo destinata ad essere utilizzata anche come doccia, era sprovvista di presidi di sostegno, come maniglie e tappetini antiscivolo.

In un altro esempio, il Tribunale di Bari ha condannato il proprietario della struttura a risarcire i danni patiti da un suo cliente causati da una sua rovinosa caduta dalle scale dell’albergo. La caduta è stata causata da uno spegnimento improvviso del sistema di illuminazione e dall’assenza di un corrimano anticaduta.

Il risarcimento dei danni delle cose in custodia è ottenibile a prescindere dalla loro pericolosità presente o potenziale e la maggior parte degli incidenti sono frutto di un’assente o scarsa manutenzione delle stesse.

 

Il danno da vacanza rovinata

Oltre ai danni fisici e biologici patiti (per approfondire si consiglia l’articolo su come calcolare il danno biologico) a cause delle lesioni riportate nel sinistro, il danneggiato ha diritto di ottenere anche il risarcimento del danno morale e del danno esistenziale eventualmente subiti (il Tribunale di Roma, ad esempio, con la sentenza n.14241 del 2011, ha riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale ad un cliente costretto ad interrompere la propria vacanza per una caduta accidentale avvenuta per una buca in un campo da tennis dell’albergo).

Il danno da vacanza rovinata consiste nel pregiudizio patito dal turista, come sofferenza psicofisica, per non aver avuto la possibilità di godere appieno del piacere, svago o riposo della propria vacanza.

Disciplinato dall’art.47 del Codice del Turismo, il risarcimento del danno da vacanza rovinata spetta al turista nel caso di inadempimenti ed errori nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato.

Il danno da vacanza rovinata consiste quindi nel danno morale patito dal danneggiato, derivante dalle aspettative disattese, conseguenti la non corrispondenza della qualità della struttura e dei servizi agli standard promessi al momento dell’acquisto e che gli operatori sono obbligati a garantire secondo gli accordi prestabiliti.

Un esempio di danno da vacanza rovinata è quando il consumatore viene alloggiato in una struttura di livello qualitativo inferiore rispetto a quella acquistata oppure quando molti dei servizi promessi in fase di prenotazione sono inutilizzabili (palestre, piscine, spa, ecc.), perché ad esempio sono in fase di ristrutturazione (sentenza n.2195 del 2013, Tribunale di Napoli).

Anche quando il mare dovesse presentarsi particolarmente inquinato e la spiaggia sporca e ciò non rispecchiasse quanto pubblicizzato dal tour operator (o agenzia di viaggi) in fase d’acquisto, si configurerebbe un obbligo per quest’ultimo a risarcire il turista per i danni da vacanza rovinata, a meno che non fornisca una prova adeguata che l’inadempimento sia frutto di cause ad esso non imputabile.

L’onere della prova per il cliente si esaurisce con il dimostrare esclusivamente l’inadempimento, tale mancanza dimostra già da sé il verificarsi del danno (sentenza n.5036 del 2014, Tribunale di Milano).

Per quanto riguarda la liquidazione, deve essere effettuata in maniera equitativa dal giudice di merito, quando la sua quantificazione risulti particolarmente difficoltosa o impossibile (sentenza n.1304 del 2014, Tribunale di Como).

 

Danneggiamenti a bagagli ed oggetti del cliente

I proprietari ed i gestori di una struttura turistica sono responsabili dei danni subiti dagli oggetti e dai bagagli dei propri clienti, così come stabilito dall’art.1783 del Codice Civile.

Secondo quanto stabilito dall’art.1786 del Codice Civile, le norme della sezione “del deposito in albergo” si applicano anche per case di cura, stabilimenti balneari, pensioni e simili. Nella definizione di simili rientrano anche i campeggi turistici.

Tale assimilazione viene meno quando il campeggio non viene utilizzato come luogo di permanenza da parte del campeggiatore con la propria roulotte, tenda o camper, ma anzi viene usato esclusivamente come luogo di deposito di un automezzo, solitamente durante il periodo di chiusura stagionale (Cassazione sentenza n.6866 del 1993).

In questo caso l’obbligo per il gestore deriva da un contratto di deposito e consiste nel custodire il mezzo fino al momento della riconsegna con la diligenza del buon padre di famiglia.

In caso di permanenza del campeggiatore, la responsabilità del gestore cessa quando scadono i termini del rapporto di custodia, ossia non risponde dei danni subiti dal cliente quando quest’ultimo lascia il veicolo all’interno della struttura, anche dopo la scadenza del termine per l’utilizzo dello spazio, nonostante gli avvisi ricevuti (Cassazione sentenza n.882 del 1990).

 

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Le norme sui danni a bagagli, cose e veicoli

Art.1783. Gli albergatori ed i gestori dei campeggi sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o furto degli oggetti portati dal cliente e che vengono collocati nei locali messi a loro disposizione durante il periodo di soggiorno. Il risarcimento non può superare cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio, tale limite non opera in caso di danni conseguenti a colpa dell’albergatore (art.1785 bis).

Art. 1784. Il proprietario/gestore del campeggio ha responsabilità illimitata quando le cose gli vengono consegnate in custodia e anche quando le rifiuta nonostante l’obbligo di accettarle, tuttavia è suo diritto rifiutare la custodia di oggetti pericolosi, di valore eccessivo o di natura ingombrante.

Art.1785. L’albergatore non risponde dei danni quando questi siano dovuti al cliente, a suoi eventuali accompagnatori ed ospiti, per cause di forza maggiore, o per la natura della cosa.

Art.1785 ter Il risarcimento dei danni non è ottenibile se il cliente non denuncia il fatto tempestivamente al gestore del campeggio o con ritardo ingiustificato.

Art.1785 quater. Sono nulle tutte le dichiarazioni che escludono e limitano le responsabilità del gestore della struttura.

Art.1785 quinquies. Le precedenti norme non si applicano ai veicoli e agli oggetti lasciati all’interno degli stessi, né agli animali vivi. Tali esclusioni si giustificano in quanto veicoli ed animali sono coperti da apposti contratti di deposito, disciplinati dall’art.1766 e seguenti del Codice Civile.

In sintesi, per quanto riguarda il deposito di beni presso la struttura, il gestore è responsabile degli oggetti dei clienti e di tutti i loro danni subiti, tranne quando questi sono causati dal cliente (o suoi ospiti), da cause di forza maggiore o per deterioramenti dovuti alla natura stessa del bene, o quando non denunciati immediatamente.

Per quanto riguarda i danni ai veicoli (e furti), il titolare del campeggio ne risponde quando questi sono lasciati in custodia presso il parcheggio della struttura (sia dietro corrispettivo economico, sia gratuitamente).

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