Di seguito l’utility per determinare il risarcimento del danno biologico micropermanente da incidente stradale, per lesioni che hanno comportato una percentuale di invalidità permanente compresa tra 1 e 9 punti. Lo strumento, inserendo l’età del danneggiato al momento del sinistro, i punti di invalidità riscontrati e i giorni di invalidità temporanea, calcolerà l’ammontare del danno biologico attraverso le tabelle di legge approvate dai Decreti Ministeriali.

Per determinare invece il risarcimento per lesioni macropermanenti, con invalidità permanente superiore a 9 punti percentuali, è possibile utilizzare il calcolatore per danno di grave entità.

Calcola il risarcimento del danno biologico

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* I risultati forniti dal presente strumento sono di carattere indicativo. L’utente è sempre tenuto a controllare l’esattezza dei calcoli.


Aggiornamento: inserite nel calcolatore le tabelle con gli importi validi per il 2022, approvate con D.M. del 08/06/2022 e pubblicate sulla G.U. n. 144 del 22/06/2022

Il primo punto di invalidità viene liquidato con un importo pari a € 870,97 (nel 2019 era 814,27), mentre un giorno di inabilità assoluta passa da € 47,49 a € 50,79.

 

Tabelle lesioni permanenti di lieve e grave entità

Di seguito le tabelle con l’elenco delle lesioni e delle menomazioni utilizzate dai medici legali per quantificare i danni psicofisici subiti dalla persona a seguito di un incidente stradale.

Con le indicazioni presenti in queste tabelle, il medico nella sua perizia valuta e quantifica la percentuale di invalidità permanente e il periodo di inabilità temporanea, con i quali, attraverso le nostre utility, è possibile calcolare il risarcimento del danno biologico di lieve e grave entità da incidente stradale.

Lesioni micropermanenti (da 1 a 9 punti di invalidità)

NEW !!! Lesioni macropermanenti (da 10 a 100 punti di invalidità)

 

L’articolo 139 CAP e i criteri di calcolo del risarcimento del danno biologico di lieve entità

Il risarcimento dei danni biologici causati da lesioni di lieve entità derivanti da incidenti legati alla circolazione di veicoli a motore e natanti viene calcolato seguendo i seguenti criteri e misure:

  • Per quanto riguarda il danno biologico permanente, l’importo è stabilito in base al grado di invalidità, con un aumento progressivo in proporzione a ogni punto percentuale di invalidità inferiore al nove per cento. Questo importo è calcolato applicando un coefficiente specifico a ciascun punto percentuale di invalidità. Tale importo diminuisce con l’aumentare dell’età del soggetto dello 0,5% per ogni anno a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è prefissato.
  • Per quanto riguarda il danno biologico temporaneo, viene liquidato un importo prestabilito per ogni giorno di completa incapacità. In caso di incapacità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura proporzionale alla percentuale di incapacità riconosciuta per ciascun giorno.

Per danni biologici si intendono lesioni temporanee o permanenti all’integrità psicofisica della persona, verificabili mediante valutazione medico-legale, che influiscono negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della vittima, indipendentemente dalle possibili ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (lavorare).

L’ammontare del risarcimento per danni biologici può essere aumentato dal giudice fino a un massimo del 20%, con un’appropriata e giustificata valutazione delle condizioni personali del danneggiato (la cosiddetta personalizzazione del danno biologico).

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri e su proposta dei Ministri della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Giustizia e delle Attività Produttive, è stata inoltre elaborata una tabella specifica delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità (consultabile nel paragrafo precedente).

Gli importi sopracitati saranno aggiornati annualmente con un decreto del Ministro delle Attività Produttive, in base alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, certificato dall’ISTAT.

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