Il soggetto danneggiato, vittima di un incidente stradale con lesioni fisiche oppure di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, per ottenere un risarcimento dall’assicurazione necessita di una perizia medico legale.

Quando effettuiamo una visita medico legale, il professionista ci assegna dei punti, in termini percentuali, per assegnare un’entità numerica alle lesioni e alle menomazioni riportate nel sinistro.

In base a questi punti percentuali, l’assicurazione calcolerà l’equivalente in soldi per il risarcimento dei danni.

Punteggio per danno biologico da incidente stradale

Riguardo i risarcimenti assicurativi per le lesioni fisiche subite a causa di un incidente stradale, le valutazioni sulle menomazioni e sull’equivalente in denaro si differenziano in base all’entità dell’invalidità permanente riscontrata nel danneggiato.

Per invalidità permanenti comprese tra 1 e 9 punti percentuali, il Ministero della Sanità, con la Legge n.57 del 5 marzo 2001, ha stabilito l’utilizzo di specifiche tabelle per valutare le menomazioni all’integrità psicofisica di lieve entità.

I medici legali quindi, per assegnare un valore in punti percentuali di invalidità permanente, in base alle lesioni di lieve entità riportate dal danneggiato vittima di incidente stradale, dovranno utilizzare come riferimento le tabelle delle lesioni micropermanenti, consultabili nell’articolo su come calcolare il risarcimento danni da incidente stradale.

In base ai punti percentuali stabiliti dalla perizia medico legale, sarà poi possibile calcolare il risarcimento dell’assicurazione e stabilire l’equivalente in termini monetari.

Disciplinati dall’art.139 del Codice delle assicurazioni private ed approvati tramite Decreti Ministeriali, gli importi per il risarcimento variano in base al punteggio di invalidità permanente e all’età del danneggiato (minore è l’età e maggiore sarà il risarcimento).

E’ possibile conoscere l’entità di questi importi utilizzando la nostra utility sul calcolo del danno biologico.

 

Punti assicurazione ed equivalente in soldi per macropermanenti

Per quanto riguarda invece le lesioni di grave entità, l’art.138 del Codice delle assicurazioni private predispone una specifica tabella unica e valida su tutto il territorio nazionale per la valutazione delle menomazioni comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente.

Gli elenchi delle lesioni con i relativi punti da assegnare, che vengono utilizzati dagli specialisti in medicina legale, per la valutazione del danno all’integrità psicofisica di grave entità della persona, sono consultabili nelle seguenti tabelle delle lesioni macropermanenti.

Per calcolare l’equivalente risarcimento assicurativo del danno non patrimoniale (anche nei casi di incidente stradale), per lesioni pari o superiori a 10 punti di invalidità permanente, si utilizzano specifiche tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.

Effettua i conteggi per la quantificazione del risarcimento attraverso la nostra utility sul calcolo del danno non patrimoniale macropermanente.

In queste tabelle, come anche nelle precedenti del danno biologico di lieve entità, sono stabiliti anche gli importi da risarcire per ogni giorno di inabilità temporanea sofferto dal soggetto danneggiato a causa delle lesioni riportate nel sinistro stradale.

Per inabilità si intende il periodo di tempo necessario per la guarigione, in cui il danneggiato ha sofferto una riduzione temporanea della capacità a svolgere le proprie azioni ed attività quotidiane (ad esempio durante il ricovero ospedaliero o agli inizi del periodo di convalescenza).

 

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Tabella punti invalidità INAIL per infortunio sul lavoro

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore ha diritto ad un risarcimento da parte dell’INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) erogato attraverso una rendita mensile o attraverso un capitale in un’unica soluzione.

Le tabelle delle menomazioni e degli indennizzi INAIL sono state approvate con un Decreto Ministeriale il 12 luglio 2000 ed elencano le lesioni e le malattie che comportano un danno biologico permanente al lavoratore, stabilendo per ognuno di essi un valore percentuale massimo attribuibile di invalidità permanente.

Il compito di valutare l’entità del danno e delle lesioni nella loro interezza è affidato al medico legale che effettuerà la perizia.

In caso di danni plurimi, la valutazione non consiste nella somma algebrica dei punti delle singole lesioni, ma è necessario effettuare una stima complessiva sull’entità di tutte le menomazioni nella loro globalità.

Una volta stabilito il punteggio, l’INAIL riconoscerà al danneggiato un risarcimento in forma di capitale una tantum in caso di invalidità permanente compresa tra 6 e 15 punti percentuali, mentre l’indennizzo sarà erogato in forma di rendita mensile in caso di danno biologico pari o superiore a 16 punti.

Per approfondire l’argomento sulle valutazioni dell’Ente e per effettuare i calcoli delle rendite mensili e del capitale, consulta la nostra guida sui punteggi ed indennizzi INAIL.

Ricordiamo che l’INAIL non riconosce alcun indennizzo al lavoratore, qualora le lesioni riportate vengano valutate meno di 6 punti percentuali di invalidità permanente, in quel caso il danneggiato può chiedere il risarcimento dei primi 5 punti al proprio datore di lavoro come danno differenziale.

 

Punti di invalidità e risarcimenti nelle polizze infortuni

Quando si stipula una polizza infortuni, tra i massimali presenti nella copertura c’è anche quello per l’invalidità permanente.

Per conoscere l’equivalente in denaro di un punto percentuale di invalidità basterà dividere il capitale, scelto come massimale, per 100, ossia il punteggio massimo di invalidità permanente.

Ad esempio, se si è stipulata una polizza infortuni con un massimale di 300.000 euro, in caso di sinistro e conseguente punteggio di invalidità pari a 50 punti percentuali, il risarcimento sarà pari a 150.000 euro (il 50% del massimale).

Alcune coperture tuttavia potrebbero applicare degli scoperti e delle franchigie oppure delle sovra-valutazioni in caso di lesioni superiori a determinate percentuali, tutte queste informazioni è possibile trovarle all’interno delle condizioni generali d’assicurazione.

A differenza degli infortuni sul lavoro, le polizze assicurative tradizionali non sempre utilizzano le tabelle predisposte dall’INAIL per valutare le lesioni subite dall’assicurato.

Molte coperture infatti utilizzano le tabelle dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), come criterio di valutazione, per stabilire i punteggi di invalidità in caso di infortunio del soggetto assicurato.

Confrontando i valori delle due elencazioni è evidente come le tabelle dell’INAIL siano molto più generose rispetto a quelle predisposte dall’ANIA.

Per fare un esempio sulla differenza tra tabelle INAIL e ANIA, la perdita di un pollice della mano dominante, le prime lo valutano con 28 punti percentuali di invalidità, mentre le seconde con soli 18 punti, una differenza davvero sostanziale.

Tornando all’esempio di prima, con un massimale di 300.000, la differenza tra i risarcimenti, a seconda del criterio utilizzato per determinare il punteggio, sarebbe addirittura di 30.000 euro.

Si consiglia, quando si decide di stipulare una polizza assicurativa sugli infortuni, di scegliere nella copertura, come tabella di riferimento, quella dell’INAIL, anche se ciò può comportare un leggero aumento del premio assicurativo.

 

Cosa fare quando l’assicurazione contesta il calcolo dei punti di invalidità e offre un risarcimento più basso?

Se si è convinti che l’indennizzo che ci è stato proposto dalla compagnia d’assicurazioni non sia adeguato alle proprie aspettative in seguito a un caso di malasanità, un infortunio sul lavoro, un incidente stradale o qualsiasi altro evento coperto da polizza assicurativa, è importante conoscere i passi da seguire per affrontare la situazione.

Innanzitutto, se si ritiene che l’offerta di risarcimento dell’assicurazione sia troppo bassa, hai il diritto di rifiutarla. Secondo il comma 2 dell’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, la compagnia assicurativa è tenuta a presentare una proposta congrua entro i termini prestabiliti.

Se decidi di accettare l’offerta, la compagnia ha 15 giorni per effettuare il pagamento dell’indennizzo. In caso di rifiuto o mancata risposta entro trenta giorni dalla comunicazione, la compagnia deve comunque effettuare il pagamento entro 15 giorni, ma la cifra sarà considerata solo come un acconto sulla liquidazione di un danno maggiore.

Rifiutando l’offerta, si riceverà comunque un indennizzo entro 15 giorni, ma pur incassando tale cifra la “pratica” rimarrà ancora aperta e si potrà cercare di ottenere un ulteriore importo con l’assistenza di un esperto in risarcimenti.

È fondamentale in questi casi conservare con cura tutta la documentazione medica inerente al sinistro, compresi certificati medici, referti di esami e terapie. Questa documentazione sarà infatti utilizzata durante la perizia medico-legale, in cui il medico incaricato dall’assicurazione valuterà i danni subiti.

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