La revisione è un controllo obbligatorio di un veicolo che va effettuato con cadenza periodica (la prima volta trascorsi quattro anni dall’immatricolazione e poi ogni due anni) per verificarne, tra le altre cose, il grado di sicurezza della vettura (freni, luci, sospensioni, ecc.).

In questo articolo vedremo cosa succede nel caso in cui si rimanga coinvolti in un incidente stradale con un veicolo non sottoposto alla revisione obbligatoria.

L’assicurazione è tenuta a pagare il risarcimento dei danni occorsi nel sinistro stradale? Come vedremo, molto dipende dalle responsabilità nell’incidente, se si ha torto o ragione.

Incidente con ragione ma con la revisione scaduta

Chiariamolo subito. Se si subisce un incidente stradale con ragione si ha sempre diritto al risarcimento dei danni patiti, anche se il proprio veicolo non è stato sottoposto alla revisione obbligatoria.

Come abbiamo visto in un articolo precedente, infatti, si ha diritto al risarcimento danni anche in caso di incidente con ragione ma senza assicurazione.

Se per il risarcimento dei danni subiti nell’incidente con ragione al 100% possiamo stare tranquilli, la guida di un veicolo senza revisione comporta comunque delle conseguenze per la violazione del Codice della strada.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 80 del Codice della strada, infatti, chi circola con un veicolo non sottoposto alla revisione obbligatoria è soggetto ad una multa fino a 694 euro; importo che raddoppia in caso di revisione omessa per più di una volta.

Qualora invece si circolasse con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, la sanzione applicabile può arrivare fino a 7.993 euro.

Come vedremo nel prossimo capitolo, la questione cambia totalmente in caso di sinistro stradale con torto o con un concorso di colpa nell’incidente.

 

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La rivalsa assicurativa per i veicoli senza revisione

Prima di stipulare una polizza rc auto si consiglia sempre di leggere con attenzione l’informativa precontrattuale e in particolare la parte riguardante le esclusioni e la rivalsa, ossia i casi per i quali l’assicurazione non è operante.

Tra le esclusioni di polizza può essere presente anche il caso in cui il veicolo assicurato non abbia effettuato la revisione entro i termini imposti per Legge.

Cosa vuol dire questo? Se facciamo un incidente con torto con un veicolo con revisione scaduta la nostra assicurazione non pagherà il danneggiato?

La risposta è no. Il danneggiato riceverà sempre il risarcimento dall’assicurazione per tutti i danni da questo patiti nell’incidente, ma la compagnia potrà però esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato.

La rivalsa è il diritto della compagnia assicurativa di recuperare dal proprio assicurato tutti gli importi (o una percentuale prestabilita degli stessi) che la stessa abbia dovuto corrispondere a terzi per sinistri rientranti tra le esclusioni della copertura.

In poche parole l’assicurazione pagherà sì tutti i danni all’altro conducente, ma poi potrà richiedere indietro quanto pagato (tutto o una parte, la cui percentuale è verificabile tra le condizioni di polizza) all’assicurato, che dovrà farsene carico con il proprio patrimonio personale.

Come è facile immaginare, fin quando si tratta di piccoli danni materiali al veicolo, la rivalsa non comporta grossi guai per l’assicurato; ma qualora i danni fossero ingenti, o addirittura la compagnia abbia dovuto pagare un risarcimento per danni fisici da incidente stradale, allora la situazione sarebbe decisamente più complicata (gli importi possono facilmente raggiungere cifre a 5 zeri).

La rivalsa non opera soltanto quando si è sottoscritta la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa (non sempre presente) e ovviamente questa comprenda anche il caso della revisione scaduta.

 

Danni al passeggero su veicolo non revisionato

Come detto nel precedente capitolo, qualora si provochi un sinistro con un veicolo senza revisione c’è il forte rischio di dover restituire all’assicurazione gli importi da questa risarciti al danneggiato.

Come vedremo tale rischio sussiste anche in caso di incidente da solo, ossia quando non sono stati coinvolti altri veicoli nel sinistro, qualora nello scontro gli ipotetici passeggeri riportino dei danni.

Infatti, come previsto dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni, del risarcimento del terzo trasportato di un veicolo se ne deve occupare l’assicurazione della vettura su cui questo viaggiava al momento del sinistro, a prescindere dalle eventuali responsabilità di terzi.

Se il veicolo però non era stato sottoposto alla revisione obbligatoria, l’assicurazione risarcirà sicuramente tutti i danni patiti dai passeggeri, ma anche in questo caso, appellandosi al diritto di rivalsa, potrà chiedere all’assicurato la restituzione di quanto pagato.

Quindi, per evitare spiacevolissime sorprese, è bene essere sicuri di avere il proprio veicolo revisionato prima di mettersi alla guida e, quando possibile, stipulare la clausola accessoria della rinuncia alla rivalsa.

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