Forse non tutti sanno che …

Nel campo assicurativo e soprattutto nel ramo rc auto ci sono delle informazioni che dovrebbero essere conosciute prima di stipulare una polizza, ma purtroppo nella maggior parte dei casi non è così. Questa carenza di informazioni può portare a compiere qualche errore sia in fase di contratto che successivamente, e in alcuni casi potrebbe impedirci di sfruttare delle possibilità che ci permetterebbero di risparmiare qualcosa.

Vi segnalo 12 punti, che a mio avviso reputo tra i più importanti e fondamentali da sapere prima di stipulare un’assicurazione sul proprio veicolo. Ad ogni punto è associato un collegamento all’articolo corrispondente per approfondire l’argomento e per ottenere ulteriori informazioni.

 

1) Se non si paga la seconda semestralità di una polizza auto si perde la classe di merito e si finisce in classe 18.

  • Cosa succede se non pago la semestralità di una polizza auto ?

 

2) Si può essere multati per circolazione senza assicurazione o con assicurazione scaduta anche se l’auto è parcheggiata.

 

3) Non esiste più il tacito rinnovo nelle assicurazioni rc auto. Non è più necessario inviare una disdetta alla compagnia per le polizze auto.

 

4) L’assicurazione RC auto rimane attiva per ulteriori 15 giorni dopo la sua scadenza e non si rischia di incorrere in una sanzione.

 

5) Se prevista dal contratto è possibile sospendere la polizza e la scadenza della copertura sarà prorogata di un periodo pari a quello della sospensione.

 

6) L’attestato di rischio e la relativa classe di merito fanno sempre riferimento al proprietario del veicolo e non al contraente del contratto. Nelle polizze rca il contraente può essere una persona diversa dall’assicurato (quindi dal proprietario del mezzo).

  • Il contraente di una polizza RC Auto può essere una persona diversa dall’intestatario al PRA?

 

7) In caso di assicurazione di un ulteriore veicolo è possibile usufruire della classe di merito di un familiare convivente.

 

8) E’ possibile ottenere un rimborso del premio pagato e non goduto in caso di vendita o rottamazione del veicolo.

 

9) In caso di auto cointestata, il premio della polizza auto è calcolato sulla base dei dati del proprietario con le caratteristiche più penalizzanti dal punto di vista assicurativo.

 

10) I diritti che nascono dai contratti assicurativi si prescrivono in due anni, compreso il diritto al risarcimento.

 

11) Se nel contratto è presente la clausola della rivalsa, la compagnia assicurativa ha il diritto, qualora sussistano gravi violazioni del Codice della Strada, di rivalersi sull’assicurato e chiedergli un rimborso su quanto abbia dovuto pagare a seguito di un incidente con colpa.

 

12) In caso di incidente tra due veicoli identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, qualora il conducente non abbia riportato ferite gravi, chi subisce il danno può rivolgersi al proprio assicuratore per avere il risarcimento e non alla compagnia della controparte.