Quanto prenderemo di pensione?


Attualmente per il calcolo della pensione si utilizza il Sistema Contributivo, mentre per i lavoratori che hanno versato contributi prima del 1996 vige ancora il Sistema Retributivo e quello Misto.

Essenzialmente la differenza tra il sistema contributivo e quello retributivo sta che nel primo l’ammontare della pensione viene calcolato sugli effettivi contributi versati, mentre nel retributivo si osserva la retribuzione degli ultimi anni di lavoro.

Il Sistema Contributivo si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 (chi ha iniziato a versare contributi dopo questa data).

Tale sistema si base su tutti i contributi versati e ai fini del calcolo della pensione occorre:

          Individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati.

          Calcolare i contributi versati di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi).

          Determinare il montante invidi duale che si ottiene sommando tutti i contributi rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione determinata dall’Istat (in base al PIL).

          Applicare al montante il coefficiente di trasformazione che varia a seconda dell’età del lavoratore al momento della pensione.

Età

Coefficiente

57

4,419%

58

4,538%

59

4,664%

60

4,798%

61

4,940%

62

5,093%

63

5,257%

64

5,432%

65 anni ed oltre

5,620%

Il sistema Retributivo si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Tale sistema si base sulla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi e ai fini del calcolo della pensione occorre:

L’anzianità contributiva,  data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti.


La retribuzione/reddito pensionabile,  data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;


L’aliquota di rendimento,  pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2009 di 42.111 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione (2% x 35 anni), con 40 anni è pari all’80% (2% x 40 anni).

 

Il Sistema Misto si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. Se però si possiede un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l’opzione per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. L’opzione non può essere esercitata da chi ha diritto al calcolo con il solo sistema retributivo.

In sintesi:

Le pensioni erogate con il sistema contributivo, a parità di contributi e retribuzione, saranno di importo inferiore a quelle liquidate con il vecchio sistema retributivo. Ciò significa che i lavoratori di adesso saranno penalizzati rispetto ai genitori, ragion per cui dovranno tutelarsi pensando a forme di pensione integrativa.