L’ultimo anno si è concluso, secondo i dati registrati dall’Osservatorio ASAPS, con oltre 120 incidenti stradali gravi causati da animali, di cui una decina sinistri mortali.

La gran parte di questi sinistri sono provocati da animali selvatici, solo una piccola percentuale coinvolge animali domestici o d’allevamento.

Di chi è la responsabilità in caso di incidente stradale provocato dall’attraversamento improvviso nella carreggiata di un cinghiale, un daino, un cervo, una capra o un capriolo e quando è possibile ottenere un risarcimento per i danni subiti?

Responsabilità nell’incidente causato da animali selvatici

La responsabilità dei danni provocati a terzi da animali selvatici deve essere imputata all’ente a cui sia stata affidata in concreto l’amministrazione del territorio e la gestione della fauna presente nel luogo con autonomi poteri decisionali per svolgere queste attività (Cassazione, sentenza n.13488 del 2018).

Per tutelare la circolazione e garantire l’incolumità degli utenti, l’ente proprietario della strada è tenuto ad attuare tutte le misure necessarie a proteggere la careggiata dall’attraversamento di animali selvatici (con recinzioni ad esempio) e ad indicare eventuali pericoli tramite la segnaletica.

Quando viene individuato un comportamento colposo o una condotta omissiva da parte della Pubblica amministrazione, l’utente vittima del sinistro ha diritto ad ottenere un risarcimento per i danni subiti a causa dell’intrusione dell’animale selvatico nella carreggiata.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 14 della legge n.142 del 1990 è compito delle Province occuparsi delle funzioni amministrative per la protezione della fauna selvatica presente nel territorio, mentre la legge n.157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario la funzione di emanare norme per la sua gestione e tutela.

In sintesi alle Regioni è affidato il compito di varare le norme, mentre alle Province spettano le funzioni gestionali ed amministrative come ad esempio quella di stipulare adeguate polizze assicurative per il risarcimento dei danni, anche tramite l’utilizzo di fondi regionali.

In caso di incidente stradale provocato dalla fauna selvatica, è necessario conoscere le leggi regionali del luogo in cui è accaduto il sinistro per individuare l’ente responsabile a cui poter richiedere il risarcimento dei danni, ossia quello a cui sia stata assegnata concretamente la funzione di gestione e tutela degli animali selvatici.

Infatti, le singole Regioni, pur avendo la funzione di controllo della fauna selvatica, hanno la facoltà di delegare questo compito alle Province e alle Città Metropolitane, sempre che alle stesse siano conferiti i fondi necessari per svolgere queste mansioni.

Qualora vengano ravvisate responsabilità sia da parte della Regione, sia da parte della Provincia o di altro ente, il giudice può condannarle entrambe in solido al risarcimento dei danni per le carenze ed omissioni nell’attività di tutela e gestione della fauna selvatica (sentenze Giudice di Pace di Pinerolo del 25/01/2018 e Tribunale di Firenze del 06/10/2014).

 

Il risarcimento danni e l’onere della prova

Quando si rimane vittima di un incidente stradale con animali selvatici la cosa più importante da fare è richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, per verbalizzare la dinamica dell’incidente, verificare lo stato e le condizioni del tratto stradale e raccogliere eventuali testimonianze di terzi.

Le fotografie del luogo dell’incidente, dei danni subiti dall’auto e dell’animale, se ancora presente, sono elementi molto importanti per dimostrare il sinistro e la sua dinamica.

Il gestore della strada risponde dei danni cagionati dalle cose in custodia per responsabilità oggettiva (art. 2051 Codice civile); per il danneggiato è quindi sufficiente dimostrare l’evento dannoso e ed il suo nesso causale con il bene custodito (la strada) per ottenere un risarcimento.

Diversamente secondo la Cassazione, quando risulta concretamente impossibile l’effettiva custodia della strada, le responsabilità dell’ente ed il relativo obbligo al risarcimento sono regolati dall’articolo 2043 del Codice civile, il quale recita che chi provoca dei danni ingiusti ad altri, con dolo o con colpa, è obbligato a risarcire il danno.

In questo caso, spetta quindi al danneggiato l’onere di dimostrare la condotta colposa o dolosa da parte dell’ente e il nesso causale tra la stessa ed il sinistro subito (sentenze Cassazione n.9276 del 2014, n.18954 del 2017 e n.22525 del 2018).

Esempi di condotte colpose ascrivibili all’ente sono la non predisposizione di misure per evitare l’invasione della carreggiata da parte di animali selvatici in tratti di strada abitualmente frequentati dagli stessi, oppure un mancato intervento di cattura nonostante le accertate segnalazioni della presenza abituale dell’animale in quel luogo.

L’attuale giurisprudenza condivide il fatto che non possa costituire un obbligo giuridico per l’ente pubblico la recinzione di tutte le strade e la segnalazione di tutti i perimetri boschivi.

Bisogna infatti valutare le concrete peculiarità del tratto di strada in questione; se ad esempio si sono verificati precedenti episodi oppure si è a conoscenza di una presenza eccessiva di fauna selvatica in quel luogo specifico, la non predisposizione di cartellonistica di segnalazione di pericolo rileva sicuramente una condotta colpevole omissiva da parte dell’ente.

Una volta individuato l’ente responsabile e dimostrata la sua condotta colposa ed il nesso causale con il sinistro stradale, per procedere all’invio della richiesta di risarcimento, sarà necessario quantificare e comprovare l’entità dei danni patiti, allegando i seguenti documenti alla richiesta: certificati del pronto soccorso, spese mediche (cure ed esami), perizia medico legale di parte, ecc. in caso di incidente stradale con feriti e preventivi o fatture di riparazioni già eseguite per certificare e calcolare i danni al veicolo.

 

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Caso fortuito e concorso di colpa

L’ente custode della strada per liberarsi dalla responsabilità del sinistro e quindi non dover pagare il risarcimento deve dimostrare che l’incidente si sia verificato per caso fortuito, ossia un evento imprevedibile ed inevitabile (articolo 2051 del Codice civile).

Un caso fortuito può essere ad esempio l’intrusione nella carreggiata dell’animale selvatico a causa della recente rottura della rete di protezione da parte di vandali oppure l’abbandono dell’animale sulla strada ad opera di terze persone.

L’ente custode della strada, ricordiamo, è tenuto a mantenere in buono stato di manutenzione la recinzione della strada e a riparare eventuali danni e buchi che potrebbero permettere l’intrusione di un animale.

Di conseguenza, per essere considerati casi fortuiti, questi eventi devono essere accaduti poco prima del sinistro, in un periodo così recente da impedire l’intervento tempestivo dell’ente per riparare il danno o per catturare l’animale.

Una recinzione integra e non danneggiata al momento del sinistro può quindi dimostrare che il sinistro non sia stato provocato da un evento fortuito, ma che invece sia stato conseguente ad un’inefficace ed insufficiente sorveglianza da parte dell’ente custode della strada (sentenza Cassazione n.11785 del 2017 in merito ad un incidente avvenuto in autostrada e provocato dall’intrusione di un animale).

Un altro modo che ha l’ente per azzerare o ridurre l’entità della sua responsabilità e quindi del risarcimento è quello di dimostrare un concorso di colpa nella dinamica dell’incidente da parte del soggetto danneggiato; si pensi ad esempio ad un eccesso di velocità del conducente vittima del sinistro.

 

Incidente per animali in autostrada

In merito alle autostrade va ricordato che, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992, questa tipologia di strada deve essere obbligatoriamente dotata di recinzione lungo tutto il tracciato per contrastare le intrusioni dall’esterno di animali selvatici o abbandonati.

In caso di incidente autostradale causato dall’improvvisa invasione della carreggiata di un animale selvatico o vagante, l’ente proprietario e custode dell’autostrada è tenuto al risarcimento dei danni per responsabilità oggettiva prevista dall’articolo 2051 del Codice civile, salvo riesca a provare il caso fortuito.

Ad esempio, nella sentenza n.11016 del 2011 la Cassazione ha condannato Autostrade per l’Italia S.p.A. al risarcimento dei danni subiti dal conducente di una vettura, a seguito di un incidente causato dalla presenza di una volpe nella carreggiata.

In un’altra sentenza, la n.377 del 2015 del Giudice di Pace di Mercato S. Severino, l’ente custode dell’autostrada è stata considerato responsabile dei danni subiti da un camionista per il sinistro causato dall’attraversamento della carreggiata da parte di un cane.

Il conducente per evitare di investire l’animale aveva perso il controllo del mezzo e finiva fuori strada, anche a causa dell’asfalto bagnato, procurandosi delle lesioni personali.

In questo caso però il giudice ha ravvisato anche un concorso di colpa da parte del conducente del camion, nella misura del 50%, per la condotta di guida non considerata adeguata alle circostanze (velocità del mezzo non appropriata per affrontare una curva resa viscida dalla pioggia).

 

Assicurazione auto per collisione con animali selvatici

Forse non tutti sanno che tre le garanzie accessorie che è possibile stipulare con l’assicurazione rc auto è presente anche quella contro le collisioni con animali selvatici.

Solitamente questa copertura rientra tra le estensioni della garanzia danni da eventi naturali, altre compagnie invece la comprendono all’interno delle garanzie collisioni (mini-kasko) e kasko.

L’assicurazione di cui parliamo non è obbligatoria, è offerta dalla gran parte delle compagnie assicurative e risarcisce l’assicurato in caso di urto contro un animale selvatico.

Questo genere di copertura è molto utile soprattutto per chi vive in montagna o in prossimità di boschi, dove la probabilità di imbattersi in un animale selvatico non è poi così bassa.

Per richiedere un risarcimento assicurativo, in caso di collisione con un animale, è necessario far intervenire sul luogo del sinistro le forze dell’ordine, per certificare la dinamica del sinistro attraverso il verbale, copia del quale andrà successivamente allegata alla richiesta di risarcimento da inviare alla propria compagnia.

Molte Province in Italia hanno istituito un fondo di garanzia per indennizzare le vittime di incidenti causati da animali selvatici, a prescindere dalle responsabilità dell’ente.

Le somme risarcite da tali fondi sono però limitate e riescono a coprire solo una parte dei danni patiti dal conducente del veicolo, tuttavia in caso di sinistro si consiglia sempre di informarsi sulla presenza o meno di questo fondo provinciale e sulle modalità ed i termini per accedere all’indennizzo.

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