Gran parte delle scuole italiane presenta un cortile o un piazzale antistante l’ingresso dove gli studenti, accompagnati solitamente dai genitori o dagli scuolabus, si riuniscono e attendono l’inizio dell’orario di lezione per poter accedere alle proprie aule. Se un alunno dovesse farsi male prima di entrare in classe e quindi fuori dall’istituto ha comunque diritto ad ottenere il risarcimento dei danni da parte della scuola.

Così è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.22752 del 04/10/2013.

Il caso riguarda un’alunna delle elementari che, lasciata dallo scuolabus all’interno del piazzale antistante la propria scuola, a seguito di una caduta da un muretto delimitante l’area sottostante, in cui è situato il locale caldaia (che risultava non protetto da idonee recinzioni), ha riportato la frattura della tibia.

La scuola e di conseguenza il Ministero dell’Istruzione erano già stati ritenuti responsabili del sinistro nella sentenza di appello. La corte di Cassazione ha confermato definitivamente questa decisione respingendo il ricorso della scuola elementare, la quale si ritiene non responsabile in quanto l’incidente è accaduto all’esterno dell’edificio e prima dell’inizio delle lezioni.

 

Il contratto di protezione verso gli studenti

Il motivo del rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione è fondato essenzialmente sui seguenti concetti.

Riguardo il caso in cui un alunno procuri a se stesso un danno, come ad esempio a seguito di una caduta, la scuola quando accetta la domanda d’iscrizione di un allievo e lo stesso viene ammesso all’attività scolastica, stipula una sorta di contratto di protezione verso l’alunno, che obbliga l’istituto a vigilare sull’incolumità e la sicurezza dello studente per tutto il tempo in cui quest’ultimo usufruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni.

Il contratto di protezione inoltre obbliga l’istituto scolastico a prendere tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare che un proprio alunno possa farsi del male sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui la scuola abbia a qualsiasi titolo la custodia, quindi nel caso di specie anche nel cortile antistante l’edificio scolastico in quanto luogo di stazionamento degli alunni prima dell’ingresso.

Nel caso di cui parliamo, la scuola con l’apertura dei cancelli aveva l’obbligo di custodia verso gli alunni, inoltre il personale dell’istituto che ha consentito l’ingresso e la permanenza dei giovani studenti nel piazzale aveva l’obbligo di vigilare sull’incolumità degli stessi, in quanto quest’ultimi, secondo quanto scritto nella sentenza, se lasciati soli possono compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, a maggior ragione per la situazione pericolosa che era presente in quel momento, dovuta all’assenza di adeguate recinzioni a protezione del locale per il riscaldamento.

Trattandosi di responsabilità contrattuale, la parte danneggiata deve dimostrare che l’infortunio è accaduto durante lo svolgimento del rapporto scolastico, mentre la scuola ha l’onere di dimostrare di aver attuato tutte le misure necessarie per evitare il danno e che quindi la causa dello stesso non sia imputabile all’Istituto. Il fatto che il sinistro sia accaduto fuori dall’edificio non esclude di fatto la responsabilità della scuola.

La Corte quindi ha confermato la condanna per la scuola e per il Ministero a risarcire il danno che ha subito la piccola alunna.

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