Disciplinato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, il risarcimento del danno nel trasporto aereo, è controllato in Italia dall’Ente Nazionale per il’Aviazione Civile (ENAC).

La responsabilità del vettore aereo, in caso di morte, lesioni personali o infortuni dei passeggeri e di eventuali danneggiamenti ai bagagli, è disciplinata, oltre che dalla già citata Convenzione, anche dai Regolamento CE n.889/2002 e CE n.261/2004 del Parlamento Europeo, dal D. Lgs 206/2005 del Codice del Consumo e dagli articoli 941 e seguenti del Codice della navigazione.

L’ambito di applicazione della Convenzione di Montreal

Le norme della Convenzione di Montreal inizialmente si applicavano solo ai trasporti internazionali, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito.

L’articolo 1 specifica che si considera trasporto internazionale ogni volo effettuato tra due Stati facenti parte della Convenzione, oppure un volo effettuato sul territorio di uno stesso Stato, solo quando però sia previsto uno scalo in un altro Stato, anche se quest’ultimo non faccia parte della Convenzione.

Di conseguenza, non rientrava nella definizione di trasporto internazionale, il viaggio aereo effettuato tra due località di uno stesso Stato, senza che vi sia stato uno scalo in uno Stato diverso.

Tuttavia con il Regolamento CE n.889/02, la Comunità Europea ha esteso l’applicazione di tali norme anche ai trasporti aerei effettuati all’interno di un unico Stato membro, quindi ora anche i voli nazionali sono disciplinati da tali disposizioni.

 

La responsabilità della compagnia aerea

L’art.17 della Convenzione di Montreal recita che il vettore (colui che effettua il trasporto) è sempre responsabile dei danni derivanti da morte o lesioni personali del passeggero, quando l’evento si verifica a bordo dell’aeromobile o durante una qualsiasi operazione di imbarco o di sbarco.

Per operazioni di sbarco ed imbarco, la dottrina si è orientata nel ritenere che l’operazione di sbarco continui fino a quando la compagnia aerea possiede l’obbligo di controllo e protezione dopo la discesa del passeggero, cioè fino a quando lo stesso non raggiunga l’ingresso pubblico dell’aeroporto di destinazione, quindi anche durante il tragitto all’interno delle scalette o dei finger, ossia quei tunnel chiusi mobili o fissi che collegano il gate del terminal con l’aeromobile.

In una sentenza del 2015, la numero 4829, il Tribunale di Catania ha condannato Alitalia e l’aeroporto, al risarcimento di oltre 74.000 euro per i danni riportati da una passeggera, consistenti in un danno biologico permanente pari al 22% di invalidità e in un danno biologico temporaneo di 90 giorni, conseguenti una caduta causata da un dislivello non segnalato all’interno del finger che collegava l’aeromobile al terminal.

Per quanto riguarda invece le operazioni di imbarco, secondo alcuni autori, la responsabilità del vettore inizia da quando il passeggero ritira la propria carta d’imbarco per il trasporto aereo.

Per quanto riguarda invece i danneggiamenti subiti da borse e valigie, lo stesso articolo 17 considera responsabile il vettore fin quando quest’ultimo ha in custodia i bagagli consegnati dal passeggero.

Non può essere ritenuto responsabile il vettore, qualora i danni ai bagagli siano conseguenza della loro natura o da loro vizi e difetti.

Per quanto riguarda le perdite del bagaglio consegnato, il passeggero può chiedere un risarcimento qualora lo stesso non sia giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista.

Per i bagagli invece non consegnati al vettore, ossia quelli che i passeggeri portano con sé e imbarcano all’interno dell’aereo, il vettore è considerato responsabile dei danni subiti, solamente quando questi siano conseguenti ad una sua colpa o di un suo dipendente o incaricato (ad esempio gli assistenti di volo).

 

Risarcimento per morte o lesione dei passeggeri

In caso di lesioni personali o morte del passeggero, avvenuto a bordo dell’aereo o durante le operazioni di imbarco o di sbarco, il cui risarcimento non ecceda i 113.100 diritti speciali di prelievo (DSP), al vettore è sempre addebitata una responsabilità al 100% per i danni procurati e non può né escluderla, né limitarla e quindi non può contestare le richieste di risarcimento(art.21).

I diritti speciali di prelievo (DSP o diritti speciali di incasso) sono una sorta di valuta virtuale standard di riferimento, utilizzata per le pretese risarcitorie in ambito internazionale (vengono ad esempio utilizzati anche per determinare il risarcimento da incidente o infortunio in nave) e hanno un andamento nel loro valore che varia in base ad un paniere di valute nazionali.

Ad oggi, settembre 2018, 1 DSP equivale a 1,20 euro. Secondo la valuta attuale quindi 113.100 DSP sono pari a 135.720,00 euro.

Non essendo previsto nessun limite finanziario di responsabilità e quindi nessun valore massimo nell’entità del risarcimento del danno biologico non patrimoniale e del risarcimento del danno patrimoniale, per la parte eccedente i 113.100 DSP, il vettore può non rispondere dei danni solamente qualora riesca dimostrare che:

  • i danni non siano conseguenti a negligenza, atto illecito o omissione del vettore o dei suoi dipendenti o incaricati;
  • il danno sia conseguenza di negligenza, atto illecito o omissione di terzi (ad esempio altri passeggeri).

Inoltre, così come disciplinato dall’articolo 20, il vettore è esonerato, in tutto o in parte (concorso di colpa), dalla sua responsabilità, qualora i danni siano stati provocati da negligenza, illecito od omissione dello stesso soggetto danneggiato che chiede il risarcimento.

 

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Anticipo del risarcimento

In caso di morte o lesione del passeggero a seguito di incidente aereo, il vettore, se previsto dalla sua legislazione nazionale, è tenuto ad anticipare prontamente delle somme a favore delle persone che hanno diritto al risarcimento, per far fronte alle loro immediate necessità economiche (ad esempio spese mediche o funebri).

Tale anticipo non costituisce ammissione di responsabilità da parte della compagnia aerea e potrà essere detratto dall’eventuale ammontare che dovrà pagare successivamente il vettore come risarcimento dei danni.

Nel merito, il Regolamento CE n.889/02 stabilisce che l’anticipo deve essere effettuato entro quindi giorni dalla data in cui viene identificato il soggetto avente diritto ad un risarcimento e che tale ammontare, in caso di morte, non può essere inferiore a 16.000 DSP per ogni passeggero (circa 19.200,00 euro, secondo l’attuale valore).

 

Risarcimento per danni, ritardo o perdita dei bagagli

Come già anticipato in un paragrafo precedente, riguardante la responsabilità del vettore, quest’ultimo è tenuto al risarcimento in caso di deterioramento, distruzione, perdita o ritardo dei bagagli trasportati, quando quest’ultimi sono sotto la sua custodia.

L’articolo 22 della Convenzione di Montreal stabilisce un limite di risarcimento pari a 1.131 DSP per passeggero.

Risarcimenti maggiori saranno garantiti solo quando il passeggero ha precedentemente effettuato una dichiarazione speciale di interesse alla consegna del proprio bagaglio a destinazione; tale dichiarazione necessita di un pagamento di un eventuale sovrapprezzo supplementare per l’assicurazione del bagaglio.

Tale limite non trova applicazione, qualora il passeggero dimostri che i danni siano conseguenza di un atto o di un omissione dolosa o consapevole del vettore o dei suoi dipendenti e incaricati, durante lo svolgimento delle proprie competenze.

Quando il bagaglio viene consegnato, il ricevimento presume, salvo prova contraria, che lo stesso sia stato recapitato in buono stato.

Il passeggero che riscontra dei danni al proprio bagaglio deve immediatamente presentare un reclamo scritto al vettore entro sette giorni dalla data di consegna, in caso di ritardo invece il reclamo deve essere presentato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio gli è stato messo a sua disposizione.

 

Prescrizione e cosa fare in caso di incidente

In caso di infortunio (ad esempio a causa della caduta dei bagagli dagli scompartimenti, durante le fasi del decollo o dell’atterraggio) è importante avvisare subito il personale di volo in modo da farsi consegnare un’apposita attestazione, per poi recarsi, appena possibile, al più vicino pronto soccorso per farsi prestare le prime cure, avendo cura di conservare tutti i certificati medici che ci verranno consegnati.

I termini di prescrizione per la responsabilità del vettore, a pena di decadenza, sono pari a due anni, ed iniziano dalla data di arrivo a destinazione, o dalla data in cui l’aereo sarebbe dovuto atterrare, o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

Per quanto riguarda i danni ai bagagli, i diritti nei confronti del vettore aereo si prescrivono qualora il passeggero non abbia inoltrato un reclamo entro i termini prima enunciati, tranne il caso in cui sia constatata una frode da parte della compagnia aerea.

L’azione risarcitoria può essere presentata, a scelta del soggetto danneggiato, nel tribunale del luogo in cui il vettore ha la propria sede o la principale attività, nella città di destinazione del viaggio oppure nel tribunale della città in cui il passeggero ha la propria residenza principale.

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