Si stima che in Italia attualmente stiano circolando oltre 3 milioni di auto sprovviste della copertura assicurativa obbligatoria. Cosa succede nel caso si subisca un incidente a causa di una di queste autovetture o ancora peggio se la controparte fugge e non si riesce ad identificarla?

In queste spiacevoli circostanze interviene il Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Questo organismo di indennizzo è amministrato dalla Consap sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Fondo è finanziato grazie ad un contributo che viene versato annualmente dalle Compagnie assicurative, stabilito ai sensi dell’articolo 285 del Codice delle Assicurazioni, pari al 2,5% del premio netto di ogni polizza rc auto incassata.

 

Quando interviene il Fondo di Garanzia?

In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non identificato il Fondo provvede al risarcimento integrale dei danni fisici, mentre i danni alle cose vengono risarciti solo in presenza di danni gravi alla persona con l’applicazione di una franchigia pari a 500 euro. Quindi, se si è vittima di un sinistro causato da un veicolo che non si è riusciti ad identificare e si riportano esclusivamente dei danni alla propria vettura, il Fondo non procederà al rimborso dei danni materiali. Per danni gravi si intendono le lesioni che comportano un grado di invalidità permanente pari o superiore al 10%.

Per quanto riguarda gli incidenti con veicoli identificati ma non assicurati il Fondo è sicuramente più generoso. Infatti verranno risarciti integralmente sia i danni fisici che i danni alle cose (dal 2007 è stata abrogata anche la franchigia di 500 euro che gravava sui danni materiali). Le stesse condizioni risarcitorie si applicano anche in caso di sinistri causati da veicoli assicurati con Compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa o da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.

Si consiglia vivamente in caso di sinistro con veicolo non assicurato (copertura assente o scaduta da più di 15 giorni) di chiamare tempestivamente sul luogo le Forze dell’Ordine per verbalizzare l’incidente e determinare le responsabilità dell’accaduto.

I massimali dei risarcimenti che possono essere liquidati dal Fondo sono stati raddoppiati nel 2012 e attualmente corrispondono a 5 milioni di euro per i danni alla persona e a un milione di euro per i danni alle cose.

 

Procedure e tempistiche

Le procedure di liquidazione dei danni sono affidate a delle Imprese Assicurative Designate, la cui designazione avviene ogni tre anni con un provvedimento dell’Ivass, l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni. Per ottenere l’indennizzo, la richiesta di risarcimento va inviata, tramite raccomandata a/r, sia alla Consap S.p.A. (via Yser, 14 – 00198 Roma ) sia all’Impresa Designata competente per la regione in cui è avvenuto il sinistro. L’elenco delle Imprese e relativi recapiti sono consultabili nel sito internet della Consap.

All’interno dello stesso sito è possibile scaricare i moduli per la richiesta di risarcimento, consiglio tuttavia di affidarsi ad un esperto in risarcimento danni per farla redigere, in quanto un’errata compilazione potrebbe allungare i tempi o peggio comportare delle limitazioni. Richiedi una consulenza gratuita su questo argomento.

Insieme alla richiesta occorre presentare ogni documento utile alla determinazione del danno e della responsabilità come ad esempio verbali delle forze dell’ordine, referti medici, fotografie e prove testimoniali.

L’Impresa Designata deve formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla richiesta, salvo motivate interruzioni come ad esempio la richiesta di documenti integrativi. Per quanto riguarda i tempi massimi entro cui fare la richiesta si ricorda che il diritto al risarcimento per incidenti con danni a persone e cose si prescrive in due anni.

Hai subito un danno e ti serve assistenza?

Scopri la nostra
GARANZIA ZERO RISCHI