Nelle stagioni invernali una delle situazioni più pericolose a cui può andare incontro un conducente di un veicolo sono le lastre di ghiaccio che si formano sul manto stradale.

Chiamata anche ghiaccio nero, gelicidio o vetrato, questa insidia è caratterizzata da un sottile strato di ghiaccio che si forma a seguito del congelamento della pioggia o dell’umidità della nebbia sulla strada.

La lastra di ghiaccio formatasi è trasparente, si confonde con l’asfalto ed è molto facile scambiarla con della semplice acqua.

Essendo estremamente liscia e scivolosa, la lastra di ghiaccio sull’asfalto può far perdere il controllo del veicolo e provocare sbandamenti fuori strada ed incidenti stradali.

In questi casi esiste qualche tutela per il conducente del veicolo che permetta di ottenere un risarcimento per i danni subiti a causa dell’impatto con muri, guardrail ed altre auto ecc.?

Ente custode della strada e onere della prova

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2051 del Codice civile, chi custodisce una cosa è responsabile dei danni da essa provocati, a meno che provi il caso fortuito.

Viene definito custode chi ha il controllo, il governo e la disponibilità di una cosa (nel nostro caso la strada) e la può utilizzare in qualsiasi momento.

L’ente gestore della strada, per i doveri di custodia, ha obblighi di manutenzione e di sicurezza ed è responsabile dei danni provocati per omessa o cattiva manutenzione.

La responsabilità dei danni da cosa in custodia ha natura oggettiva, di conseguenza il danneggiato per ottenere un risarcimento ha il solo onere di dimostrare l’evento dannoso ed il nesso causale tra il sinistro e la cosa custodita.

Spetta invece all’ente custode della strada, per evitare di dover pagare un risarcimento danni, l’onere di provare che il sinistro sia avvenuto per cause impreviste ed imprevedibili, non tempestivamente eliminabili o segnalabili oppure determinate esclusivamente dal comportamento del danneggiato.

Gli enti proprietari (o gestori) del tratto stradale, quindi i soggetti obbligati alla manutenzione e alla messa in sicurezza dello stesso, sono i Comuni, le Province, le Regioni, lo Stato, Autostrade per l’Italia S.p.A., ecc.

A seconda della strada in cui è avvenuto il sinistro (strada urbana, provinciale, statale, autostrada, ecc.) il danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni subiti deve rivolgersi all’ente gestore di quel specifico tratto stradale.

 

Caso fortuito e concorso di colpa

Come specificato dall’articolo 2051 del Codice civile, il custode della strada, per liberarsi dalla responsabilità dei danni procurati dalla stessa, ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso si sia verificato per un caso fortuito, ossia che sia stato del tutto imprevedibile, inevitabile o non tempestivamente segnalabile (sentenze Cassazione nn.18753, 11526 e 7805 del 2017).

Anche una condotta imprudente e negligente da parte del conducente danneggiato libera l’ente gestore dalla responsabilità del sinistro.

Infatti, quando il conducente del veicolo ha la possibilità di prevedere e quindi di evitare l’insidia stradale, i danni da esso patiti non possono essere oggetto di richiesta di risarcimento nei confronti dell’ente proprietario.

Nello specifico, per quanto riguarda l’incidente causato da una lastra di ghiaccio presente sull’asfalto, è possibile ottenere un risarcimento solo quando l’insidia non poteva essere evitata con l’uso della normale diligenza.

Nelle strade con bassi limiti di velocità, come ad esempio in quelle urbane, si presume che il conducente di un veicolo, guidando con l’ordinaria diligenza e prudenza, abbia la possibilità di prevedere il pericolo e di evitare la lastra di ghiaccio.

Tanto più l’insidia stradale è suscettibile di essere prevista ed evitata con l’adozione di normale cautele da parte del conducente del veicolo, tanto più la condotta di quest’ultimo incide sulla dinamica del sinistro, fino ad interrompere del tutto il nesso causale tra l’evento dannoso e il comportamento dell’ente gestore quando emerge una responsabilità esclusiva del danneggiato (sentenza Cassazione n.22419 del 2017).

Si pensi ad esempio all’automobilista che percorre un tratto stradale innevato ad alta velocità o senza pneumatici invernali; qualsiasi danno da sbandamento del veicolo sarebbe da attribuire esclusivamente alla sua condotta imprudente.

In taluni casi però può configurarsi anche un concorso di colpa tra le controparti, quando ed esempio pur essendo l’insidia inevitabile e imprevedibile, le conseguenze dannose dell’evento sono state provocate o aumentate nella loro entità anche da un’errata condotta del danneggiato (ad esempio per un eccesso di velocità oppure per la non adozione delle cinture di sicurezza in presenza di danni fisici da incidente stradale).

In questi casi l’entità del risarcimento viene ridotta di una percentuale pari alla responsabilità ravvisata nel soggetto danneggiato (ad esempio con una corresponsabilità del 50%, l’importo del risarcimento dovuto è diminuito della metà).

 

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Risarcimento per ghiaccio in autostrada

In una recente sentenza della Cassazione, la n.14379 del 2019, è stata condannata Autostrade per l’Italia S.p.A. al risarcimento dei danni subiti da un automobilista a causa di una lastra di ghiaccio non segnalata presente sul manto stradale.

In autostrada infatti, l’elevata velocità consentita non permette al conducente di un veicolo di accorgersi per tempo della presenza di ghiaccio sull’asfalto e dunque se non opportunamente segnalata dal gestore, questa non può essere prevista ed evitata, anche adottando la normale diligenza.

L’insidia stradale nel caso in questione non era stata né segnalata, né tempestivamente rimossa dall’ente custode della cosa.

Di conseguenza, secondo la Corte, la lastra di ghiaccio ha costituito la causa esclusiva dell’incidente e quindi, mancando qualsiasi prova sul caso fortuito o su un eventuale comportamento imprudente del danneggiato, il concessionario dell’infrastruttura è stato considerato responsabile del sinistro e quindi tenuto a rispondere di tutti i danni provocati per l’omessa vigilanza delle condizioni del manto stradale.

Per approfondimenti su cosa fare in caso di sinistro e su come richiedere il risarcimento danni consigliamo la lettura del nostro articolo sul risarcimento per incidente in autostrada.

 

Spargimento di sale e catene da neve

La Pubblica Amministrazione e gli enti gestori della strada hanno il dovere di tutelare la sicurezza degli utenti e di eliminare eventuali fonti di pericolo per la circolazione stradale.

L’articolo 14 comma 1 del Codice della Strada specifica inoltre che gli enti proprietari delle strade devono provvedere alla manutenzione, pulizia e gestione delle strade e delle loro pertinenze per garantire fluidità e sicurezza della circolazione.

Quindi pure la manutenzione delle pertinenze stradali rientra tra i doveri del gestore, perciò lo stesso è responsabile anche dei danni causati da marciapiedi dissestati, barriere laterali non a norma, aree di parcheggio, guard-rail difettosi, ecc..

La stessa norma prevede che è inoltre compito del gestore apporre la segnaletica prescritta (orizzontale o verticale) e di provvedere alla sua manutenzione.

Tuttavia, come dichiarato dalla Cassazione nella sentenza n.4479 del 2013, tra gli obblighi in capo al custode della strada non c’è quello di spargere costantemente il sale sull’asfalto per evitare la formazione del ghiaccio.

L’obbligo di eliminare le fonti di pericolo o di apprestare le opportune segnalazioni infatti sussiste nel momento in cui il possibile rischio (in questo caso la lastra di ghiaccio) costituisca un’insidia per l’utente e cioè non possa essere evitata dallo stesso, pur utilizzando la normale diligenza.

Per tutelarsi e mettersi al riparo da eventuali azioni legali, il titolare della strada può quindi predisporre l’apposita segnaletica o gli impianti luminosi per far diminuire la velocità dei veicoli circolanti.

Dal 15 novembre al 15 aprile inoltre in gran parte delle strade italiane vige l’obbligo di munire i propri veicoli di pneumatici invernali; in alternativa si possono tenere a bordo le catene da neve da montare in caso di fondo innevato o ghiacciato.

Chi circola durante questo periodo nei tratti di strada in cui vige questo obbligo senza dotare il proprio veicolo di pneumatici invernali, oppure senza aver montato le catene da neve, non può pretendere un risarcimento in caso di incidente dovuto all’asfalto ghiacciato o innevato (Cassazione sentenza n.22865 del 2016).

Ricordiamo che secondo l’articolo 141 del Codice della Strada, il conducente è obbligato a regolare la velocità del veicolo in base alle caratteristiche e alle condizioni del manto stradale, del traffico e di qualsiasi altra circostanza, per evitare di essere fonte di pericolo per la sicurezza di cose e di persone (così come ribadito anche dalla Cassazione nella sentenza n.21389 del 2019).

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