Autostrade per l’Italia è la società che si occupa della gestione degli oltre 3000 chilometri di autostrade a pedaggio che attraversano tutto il territorio nazionale.

In quanto gestore, la società è considerata anche custode del tratto autostradale e quindi risponde dei danni cagionati secondo quanto previsto dall’art.2051 del codice civile, salvo che provi il caso fortuito.

Un cattivo stato del manto stradale, una scarsa manutenzione delle strutture, detriti ed ostacoli presenti lungo la carreggiata e non rimossi tempestivamente o un urto contro le sbarre dei caselli, sono alcuni dei casi riconducibili ad una responsabilità del gestore qualora si verificasse un incidente stradale.

L’onere della prova

Il danneggiato vittima del sinistro, per aver diritto al risarcimento dei danni da parte del custode della strada, in quanto la responsabilità prevista dall’art.2051 è di natura oggettiva, gli basterà dimostrare oltre l’entità del danno, solo il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. Ossia che il sinistro si sia verificato a causa delle condizioni dell’autostrada.

Non sarà invece necessario dimostrare né una condotta colposa della società autostradale, né una sua mancanza in termini di vigilanza.

Dal canto suo, la società che gestisce il tratto di strada in cui si è verificato l’incidente, per liberarsi dalla responsabilità del sinistro, dovrà dimostrare che l’evento sia stato causato da un caso fortuito, nella cui definizione rientra anche un eventuale comportamento colposo di un terzo utente o del danneggiato stesso.

Ad esempio, in caso di violazioni del codice della strada da parte del danneggiato, come l’eccesso di velocità, il giudice potrebbe constatare un concorso di colpa, con conseguente riduzione o addirittura negazione del risarcimento, qualora la condotta del conducente risultasse la causa esclusiva dell’incidente.

Quindi, la società Autostrade per l’Italia non è considerata responsabile qualora l’evento sia stato causato da un elemento imprevedibile, inevitabile ed estraneo alla sua sfera soggettiva (Cassazione, sentenza n.2308 del 2007), come ad esempio un terremoto, un fulmine od un ostacolo non segnalato o che non si abbia avuto il tempo materiale per rimuoverlo.

 

Cosa fare in caso di incidente in autostrada

In caso di sinistro, conseguente il cattivo stato della carreggiata (manto stradale dissestato) o la presenza di un ostacolo non segnalato (un fosso, una buca o un detrito), il primo consiglio da seguire è quello di raccogliere tutte le prove possibili.

Fotografare con il proprio smartphone il luogo dell’incidente, la causa che l’ha provocato e i danni subiti dal veicolo può essere determinante per ottenere un risarcimento.

Successivamente, per evitare di essere d’intralcio per gli altri utenti, è necessario spostare il veicolo nelle più vicine piazzole o aree di sosta e segnalare l’eventuale ostacolo avvisando l’Anas o Autostrade per l’Italia.

La denuncia telefonica della presenza dell’ostacolo potrà essere successivamente utilizzata come prova, in sede di giudizio, per dimostrare l’effettività dell’evento.
Far intervenire sul luogo la polizia stradale o i Carabinieri, oltre dimostrare l’avvenuto sinistro, può confermarne la sua dinamica, grazie ai rilevamenti effettuati dalle autorità e ai dati raccolti nel verbale.

Eventuali testimoni, tra cui anche i passeggeri del veicolo danneggiato, potranno aiutarci a confermare la dinamica dell’incidente ed il nesso di causalità in caso di contestazioni.

 

Come richiedere il risarcimento ad Autostrade per l’Italia

La richiesta di risarcimento va inoltrata il prima possibile ad Autostrade per l’Italia, tramite raccomanda con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Qualora la risposta ci risulti insoddisfacente oppure la richiesta venga rigettata, è possibile utilizzare la procedura di conciliazione gratuita, secondo i principi delle Raccomandazioni della Commissione Europea n.257/98 CE e n.310/01/CE, attraverso la compilazione e l’invio di un apposito modulo presente sul sito internet della società o presso i Punti Blu di Autostrade per l’Italia.

Il danneggiato è libero di non accettare la soluzione proposta dalla Commissione (la procedura si conclude entro 120 giorni dalla richiesta) ed in caso di mancato accordo tra le parti ci si potrà affidare ad un legale per vedersi riconosciuti i propri diritti.

La conciliazione gratuita non è consentita per le richieste di risarcimento relative a danni o lesioni fisiche subite dalla persona in occasione del sinistro stradale.

In caso di danni fisici, oltre a conservare tutte le fatture ed i certificati inerenti le spese mediche e terapeutiche, è consigliabile effettuare una perizia medico legale di parte per stabilire la sussistenza di postumi permanenti e certificare i giorni di inabilità temporanea.

Per approfondire l’argomento si rimanda all’articolo su come calcolare il risarcimento da incidente stradale.

 

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Risarcimento per ostacoli e animali in autostrada

Riguardo gli ostacoli presenti in autostrada, la Cassazione con la sentenza n.10893 del 2016 ha concesso al conducente di un veicolo, il risarcimento dei danni causati dai resti di uno pneumatico presente sulla carreggiata, perché la società che gestisce quel tratto di strada non era riuscita a dimostrare il caso fortuito, ossia che l’ostacolo fosse stato perduto da un altro utente poco prima del sinistro e che quindi non ci fosse stato il tempo ragionevolmente necessario per rimuoverlo.

In un’altra sentenza, la n.1175 del 2101, la Terza sezione civile della Cassazione, ha condannato la società autostradale a risarcire i danni subiti da un conducente e conseguenti l’investimento di un animale selvatico che aveva invaso la carreggiata.

L’ente si era opposto dimostrando le perfette condizioni della recinzione di protezione (prevista dall’articolo 2 del Codice della Strada, proprio per impedire intrusioni sulla carreggiata), tuttavia la Corte non ha considerato provato il caso fortuito (come poteva essere invece l’abbandono dell’animale da parte di un altro utente o la spaccatura della rete ad opera di vandali poco prima del sinistro) e ha condannato il gestore della strada al risarcimento.

 

Risarcimento danni per ghiaccio in autostrada

Anche la formazione di ghiaccio sulla carreggiata non è considerato un caso fortuito e quindi in caso di mancanza di interventi tempestivi per la sua rimozione o di prevenzione, l’ente gestore del tratto stradale è considerato responsabile dei danni subiti dagli automobilisti a causa del fondo stradale ghiacciato (Cassazione, sentenza n.4495 del 2011).

Tale responsabilità è ravvisata anche qualora l’ente abbia effettuato degli interventi per la rimozione dello strato di ghiaccio, senza però risolvere la situazione (Cassazione n.2562 del 2012). I sinistri provocati dal ghiaccio possono considerarsi un caso fortuito solo qualora il pericolo non fosse prevedibile dall’ente gestore, nemmeno con la massima diligenza ipotizzabile (Tribunali di Genova ed Ivrea, sentenze del 2009 e 2010).

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