Quando si subisce un infortunio, un incidente stradale o si è contratta una malattia professionale, dopo esser stati sottoposti a visite ed accertamenti medici, al danneggiato viene consegnato un certificato medico, nel quale oltre alle generalità del paziente e alla diagnosi viene indicato un periodo di prognosi clinica.

In questo articolo vedremo l’importanza del periodo di prognosi e la sua funzione nel calcolo del risarcimento danni assicurativo, qualora le lesioni siano provocate dal comportamento colposo o doloso di un terzo.

Che cosa è la prognosi ?

La parola prognosi deriva dal greco πρόγνωσις che significa conoscere prima, ossia prevedere.

Per prognosi, in medicina, si intende la previsione sull’andamento clinico e sull’esito di un evento patologico; quindi la durata, la guaribilità con o senza postumi e le eventuali ricadute di una malattia.

Per la formulazione della prognosi il medico deve valutare, dopo aver determinato con la diagnosi la natura, la sede e la gravità della malattia o della lesione, anche tutti gli elementi che possono influire sulla loro evoluzione, come le condizioni generali, le possibili complicazioni e recidive, le possibilità terapeutiche, le eventuali patologie pregresse, le condizioni ambientali, l’età, il sesso e la costituzione del paziente, ecc.

Esistono diverse tipologie di prognosi:

  • fausta: il tempo previsto per la completa guarigione della lesione o della patologia;
  • prognosi infausta: quando si presume che la malattia abbia un esito letale e cioè comporti il decesso del paziente;
  • prognosi riservata: quando l’evoluzione della patologia non è al momento prevedibile e sono necessarie ulteriori osservazioni per stimare dei tempi di guarigione attendibili;
  • immediata o lontana: quando ci si riferisce all’evoluzione prossima della patologia o all’esito futuro della stessa;
  • realizzabile o irrealizzabile: fatti e circostanze che hanno probabilità di verificarsi o al contrario sono impossibili;
  • definitiva o prevedibile: quando non è possibile effettuare un controllo successivo o al contrario quando è necessaria una revisione a distanza di tempo;
  • favorevole o sfavorevole: quando il raggiungimento della guarigione si prevede semplice oppure difficoltoso.

In sintesi, con la prognosi il medico stima il periodo di tempo necessario affinché si verifichi un determinato esito od evoluzione della malattia, come ad esempio la completa guarigione del paziente oppure la morte.

Quando non è possibile formulare una previsione esatta sui tempi e sugli esiti di una patologia e sono invece necessarie osservazioni aggiuntive, come detto precedentemente, si parla di prognosi riservata.

Da precisare, può capitare che a seguito di un controllo medico le condizioni del paziente siano peggiorate oppure che lo stesso non sia completamente guarito al termine del periodo di prognosi inizialmente indicato; in questi casi tale periodo può essere prolungato attraverso un certificato di continuazione della malattia.

Si dice sciogliere la prognosi quando è invece possibile formulare un giudizio definitivo sull’andamento della patologia e si usa generalmente quando il paziente è considerato fuori pericolo.

Quella che vedremo in questo articolo è la prognosi fausta, intesa come il periodo di tempo necessario per il danneggiato per avere una completa guarigione dalla lesione subita.

 

Il danno biologico e l’inabilità temporanea

Per affrontare l’argomento sul risarcimento assicurativo per ogni giorno di prognosi è necessario introdurre il concetto di danno biologico temporaneo e di inabilità temporanea assoluta o parziale.

Definito dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n.38 del 2000, il danno biologico è la lesione all’integrità psicofisica della persona, risarcibile indipendentemente dalle ripercussioni sulla capacità di produrre reddito del danneggiato.

La salute di una persona è un bene primario garantito dalla Costituzione ed ogni lesione nel fisico o nella psiche deve essere risarcita dal responsabile del danno.

Si tratta di un danno alla salute di natura non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 del Codice civile.

Il danno biologico può essere temporaneo (inabilità) o permanente (invalidità), a seconda che le conseguenze della lesione subita siano guaribili oppure definitive ed irreversibili.

Mentre l’invalidità permanente viene espressa in numeri percentuali, l’inabilità temporanea viene quantificata in periodi di tempo e gravità.

L’inabilità può essere assoluta (100%) quando il danneggiato a causa delle menomazioni riportate non è in grado di svolgere, nemmeno in piccola parte, le normali attività di vita quotidiana (ad esempio in caso di ricovero ospedaliero); oppure può essere parziale quando la riduzione delle proprie capacità non è totale.

In quest’ultimo caso viene assegnato un valore numerico per indicare il grado di gravità dell’inabilità, ad esempio i primi giorni di convalescenza vengono quantificati generalmente con una percentuale del 75%, mentre l’ultimo periodo prima della completa guarigione con il 25 o 10%.

Il periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale viene quantificato e certificato dal medico legale nella sua perizia, attraverso l’analisi di tutti i certificati medici, gli esami ed i recenti accertamenti clinico-strumentali del paziente.

Da precisare che il periodo di invalidità temporanea certificato dal medico legale non sempre coincide con quello della prognosi iniziale.

 

Quanto paga l’assicurazione per ogni giorno di prognosi?

Gli importi del risarcimento assicurativo del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità temporanea sono prefissati da specifiche tabelle, suddivise in base all’entità delle lesioni riportate dal danneggiato.

Per le lesioni di lieve entità da incidente stradale e malasanità, ossia le menomazioni che comportano una percentuale di invalidità compresa tra l’1 e il 9%, il valore dell’importo risarcibile per ogni giorno di inabilità è stabilito dalla Tabella Unica Nazionale, approvata ed aggiornata annualmente con Decreti Ministeriali.

Attualmente (settembre 2019) l’importo del risarcimento per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta è pari a € 47,49.

Per quanto riguarda le lesioni di grave entità (invalidità superiore al 9%) si utilizzano invece le tabelle sul danno biologico del Tribunale di Milano.

Ad oggi, ogni giorno di inabilità assoluta viene risarcito con un importo pari a € 98,00, aumentabile tramite personalizzazione del danno biologico fino a € 147,00.

Gli importi di cui abbiamo appena parlato si riferiscono ad un giorno di inabilità temporanea totale, quindi del 100%.

Per quanto riguarda invece i giorni di inabilità parziale, il risarcimento è pari ad un importo proporzionale alla percentuale di invalidità provvisoria sofferta dal danneggiato.

Per fare un esempio, ogni giorno di inabilità al 50% è risarcito con un importo pari alla metà (50%) di quello stabilito per un giorno di inabilità assoluta (100%).

Un esempio di risarcimento per 50 giorni di prognosi per lesioni macro-permanenti potrebbe essere:

  • 10 giorni di inabilità assoluta per ricovero ospedaliero: € 98,00 x 10gg +
  • 30 giorni di inabilità parziale al 50% per ingessatura: € 49,00 (50% di 98) x 30gg +
  • 10 giorni di inabilità al 25% per le residue difficoltà di deambulazione: € 24,50 (25% di 98) x 10 gg.

Totale risarcimento per danno biologico temporaneo: € 2.695,00, il quale, come detto, può essere aumentato tramite personalizzazione, in presenza di comprovate peculiarità, fino ad un massimo del 50%, ossia €4.042,50.

Per quanto riguarda invece il risarcimento del danno di natura patrimoniale, il danneggiato ha diritto di ottenere un rimborso anche per tutte le perdite economiche e reddituali conseguenti le lesioni riportate nel sinistro, come ad esempio per la riduzione provvisoria della propria capacità lavorativa o per tutte le spese mediche effettuate per riprendersi dall’infortunio.

Per certificare, quantificare e comprovare tali perdite economiche dirette (danno emergente) è necessario conservare ed allegare alla richiesta di risarcimento tutte le prescrizioni, gli scontrini e le ricevute inerenti i costi sostenuti conseguenti il sinistro.

Per quanto riguarda invece il risarcimento del lucro cessante, ossia per le occasioni perdute di guadagno (come ad esempio giornate ed appuntamenti di lavoro persi), non essendoci automatismi risarcitori, questo è riconosciuto solo quando viene dimostrato dal danneggiato, anche tramite prove per presunzioni semplici.

 

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La prognosi negli infortuni sul lavoro e nel reato di lesioni personali

Il periodo di prognosi riveste un ruolo importante anche per gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e per il reato di lesioni personali.

Come definito dall’articolo 2 del Testo Unico del D.P.R. n.1124 del 1965, l’assicurazione INAIL copre tutti gli infortuni occorsi per causa violenta in occasione del lavoro, dai quali sia conseguita un’invalidità permanente o la morte del lavoratore oppure un’inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni.

L’indennità giornaliera erogata dall’INAIL per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta da infortunio o malattia professionale è pari al 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni (a partire dal quarto giorno); percentuale che aumenta al 75% a partire dal 91° giorno fino alla guarigione clinica del lavoratore.

I primi tre giorni di inabilità assoluta invece sono a carico del datore di lavoro, che ha l’obbligo di pagare al proprio dipendente infortunato l’intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto il sinistro e il 60% della stessa per i successivi tre giorni.

Per la tutela del lavoratore, in quasi la totalità dei contratti collettivi è comunque previsto che il datore di lavoro integri l’indennità erogata dall’INAIL fino a garantire la stessa retribuzione che il dipendente avrebbe conseguito qualora avesse regolarmente lavorato.

Il periodo di prognosi è molto importante anche per stabilire se le menomazioni subite in un sinistro stradale possano configurare un reato di lesioni personali.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 590 bis del Codice penale, chi cagiona ad altri una lesione personale, a causa di violazioni del Codice della Strada, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e fino a tre anni per le lesioni gravissime.

Per lesioni gravi, secondo quanto stabilito dall’articolo 538 del Codice penale, si intendono le menomazioni che mettono in pericolo la vita del danneggiato, che causano un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea superiore ai 40 giorni.

Il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime è perseguibile d’ufficio, senza quindi la necessità di una querela da parte della persona offesa.

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