Quando si ottiene il risarcimento per i danni subiti conseguenti un illecito, si ritiene risolta la controversia.

Tuttavia può capitare che trascorsi alcuni anni, il danneggiato scopra di aver subito ulteriori danni conseguenti quello stesso evento lesivo ma che all’epoca del risarcimento non sapeva di avere.

Oppure può capitare che le lesioni nel tempo possano subire un peggioramento non prevedibile o che causino nuove ed anomali menomazioni.

Se per quell’illecito si è già giunti ad una transazione o la cosa sia stata già giudicata, come può il danneggiato vedersi riconosciuto il diritto di ottenere un risarcimento anche per i danni manifestatisi successivamente?

Cosa è la transazione?

Per transazione si intende quel contratto, disciplinato dall’articolo 1965 del codice civile, con il quale le controparti si mettono d’accordo in sede stragiudiziale per terminare o prevenire una lite attraverso reciproche concessioni.

Differisce dall’arbitrato, dove la soluzione della lite viene affidata ad un uno o più terzi, ad esempio un giudice. Quindi con la transazione si possono evitare i costi di un eventuale giudizio, ed una volta stipulata, sarà questa a regolare il rapporto tra le controparti riguardo l’oggetto della lite.

Ad esempio, in tema di risarcimento da incidente stradale, il danneggiato con la pratica di sinistro, chiude una transazione con la compagnia di assicurazione, ottenendo il risarcimento per i danni subiti e dichiarando nel contempo di rinunciare ad ogni altra pretesa per ulteriori danni che trovino causa nell’incidente.

Ma cosa succede in caso di aggravamento dei danni conseguenti un sinistro (ad esempio un incidente stradale), quando si è già ottenuto un risarcimento?

In quali casi il danneggiato ha diritto ad un ulteriore risarcimento qualora si manifestino successivamente alla transazione dei nuovi danni riconducibili allo stesso sinistro stradale e quali sono i termini di prescrizione in questi casi?

 

La risarcibilità di ulteriori danni dopo la transazione

Cosa succede se dopo aver chiuso una transazione col danneggiante ed aver ottenuto un risarcimento (ad esempio dalla compagnia assicurativa della controparte), dovessero manifestarsi degli ulteriori danni riconducibili a quel sinistro oppure un peggioramento delle proprie condizioni di salute? Si può chiedere un ulteriore risarcimento o dobbiamo accontentarci di quello già ricevuto?

La risposta è affermativa anche qualora la transazione si sia conclusa avendo ad oggetto pure i danni futuri; questo però vale soltanto se i danni che si sono manifestati successivamente non siano stati prevedibili al momento in cui si è transatta la lite.

Per  danni futuri si intendono tutte le conseguenze patrimoniali e non che si produrranno nel tempo con riferimento ad un evento dannoso che si è già verificato.

Infatti, qualora si manifestassero ulteriori danni dopo aver transatto la lite con la controparte, il danneggiato ha diritto ad ottenere il risarcimento per quest’ultimi soltanto se considerati non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, anche se questa abbia previsto l’estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri (sentenze della Cassazione numeri 7215 del 1997 e 5576 del 1984).

La sentenza n.7215 in particolare ha ribadito che i pregiudizi non ancora presenti e non razionalmente prevedibili sono estranei alla transazione o al giudicato e quindi possono essere oggetto di risarcimento quando manifestatasi successivamente.

Di conseguenza tutti i danni non prevedibili al momento della transazione, che si manifestano successivamente e che ovviamente siano diretta conseguenza del fatto doloso e colposo già giudicato, danno diritto al danneggiato di ottenere un ulteriore risarcimento per le nuove conseguenze pregiudizievoli accertate (Cassazione sentenza n.20981 del 2011).

Inoltre, la transazione che ha per oggetto anche il danno imprevedibile è considerata nulla, per indeterminabilità dell’oggetto.

Spetta al giudice del merito l’insindacabile decisione sulla prevedibilità o meno del danno al momento della transazione.

Mentre sarà compito del medico legale accertare il nesso causale tra il fatto originario ed i pregiudizi manifestatisi successivamente la transazione, ossia che i nuovi danni siano conseguenza diretta del sinistro già risarcito precedentemente.

Un esempio di danni che si possono manifestare successivamente sono tutte quelle lesioni non individuabili con strumenti diagnostici non invasivi e che vengono riscontrati solo durante un’eventuale operazione chirurgica oppure un altro esempio può essere l’originarsi di malattie come l’epilessia, a seguito di una lesione cerebrale subita precedentemente.

 

Risarcimento e prescrizione per il peggioramento dei danni

I termini di prescrizione per i danni che si manifestano anche dopo alcuni anni dalla chiusura della transazione o dalla cosa giudicata rimangono gli stessi (dieci anni per la prescrizione ordinaria, cinque anni per il fatto illecito e due anni per i danni da circolazione stradale) ma ricominciano a decorrere dal momento in cui sopraggiungano lesioni nuove ed autonome rispetto a quelle già risarcite e non siano quindi sviluppi ed aggravamenti di danni già insorti.

In una sentenza della Cassazione, la n.236 del 2008, la Corte aveva respinto l’eccezione di prescrizione avanzata da una compagnia assicurativa in merito al caso di un uomo a cui gli era stata amputata una gamba a causa di un sinistro stradale.

L’uomo aveva già ottenuto un risarcimento per le fratture subite alla gamba in occasione del sinistro, tuttavia anni dopo l’incidente aveva dovuto subire anche l’amputazione dell’arto.

Secondo l’assicurazione, i termini di prescrizione erano ormai trascorsi per avanzare una richiesta risarcitoria, tuttavia la Corte di Cassazione, attraverso la consulenza tecnica d’ufficio, era giunta alla conclusione che l’amputazione costituiva una nuova evenienza, non prevista, accidentale ed anomala rispetto al normale.

Quindi il periodo di prescrizione decorreva non più dal giorno dell’incidente, ma da quello in cui era avvenuta l’amputazione, facendo così rientrare questa nuova lesione all’interno dei termini e quindi considerarla a tutti gli effetti risarcibile.

 

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Prescrizione e risarcimento dei danni lungolatenti

Un altro esempio sono i cosiddetti danni lungolatenti, ossia quelle lesioni che rimangono celate al soggetto danneggiato per un periodo di tempo indefinito e che quindi quest’ultimo non si è accorto di avere fino al momento della transazione.

I termini di prescrizione per questa tipologia di danno ricominciano dal momento in cui si ha la concreta percezione della gravità e dell’esistenza della nuova conseguenza pregiudizievole.
Perciò la prescrizione non può partire se il danno non sia stato ancora percepito dal danneggiato e non si sia ancora manifestato all’esterno.

Spetta al danneggiante l’onere di provare che il danneggiato abbia avuto percezione del danno e del suo nesso causale con il fatto illecito in un periodo precedente rispetto a quello dichiarato.

I danni sopraggiunti successivamente e che possono essere oggetto di un nuovo risarcimento non sono solo le eventuali ulteriori lesioni e menomazioni fisiche, ma possono essere anche i disturbi psichici o neurologici non ancora palesatisi al momento della transazione ma che il soggetto può percepire anche diversi anni dopo.

 

L’aggravamento dell’infortunio sul lavoro e la rendita INAIL

Mentre per quanto riguarda la normativa sulla responsabilità civile non sono previste direttive riguardo la revisione della liquidazione del danno, per correggere l’entità del risarcimento in caso di peggioramento dello stato di salute del danneggiato, le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro indennizzati dall’INAIL prevedono questa possibilità.

Il lavoratore danneggiato, in base all’articolo 38 della nostra Costituzione, ha diritto di sottoporsi a visite periodiche per verificare l’entità del danno subito, per constatare eventuali peggioramenti e per ottenere di conseguenza adeguamenti nella misura della rendita erogata dall’INAIL.

Tali visite possono essere richieste sia dal lavoratore, sia dall’INAIL stessa.

I termini per richiedere una revisione sono pari a 10 anni in caso di infortunio sul lavoro e di 15 anni per le malattie professionali.

Tuttavia la Cassazione nella sentenza 20009 del 2010, ha considerato valida la richiesta di revisione di un lavoratore anche se effettuata nei 3 anni successivi i termini di prescrizione prima enunciati.

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