Bufere, cicloni, burrasche, tornado e trombe d’aria sono violenti fenomeni meteorologici altamente distruttivi che possono generare raffiche di vento fino a oltre cento chilometri orari.

Il forte vento può provocare ingenti danni, dai tetti scoperchiati delle case e dei capannoni, agli alberi che cadono su auto ed abitazioni.

In quali casi il danneggiato ha diritto a un risarcimento danni? Si può ottenere un indennizzo anche se non si è stipulata una polizza assicurativa contro gli eventi atmosferici? Scopriamolo insieme

Assicurazione auto contro i danni da vento

La garanzia eventi naturali, che è possibile stipulare a fronte di un sovrappremio insieme all’assicurazione furto e incendio, consente di tutelare il nostro veicolo dai danni materiali e diretti causati dagli eventi atmosferici, come appunto vento, trombe d’aria, cicloni ecc.

Così come per il risarcimento danni da grandine, l’assicurato che ha stipulato questa garanzia ha diritto di ottenere un indennizzo dall’assicurazione per i danni che il veicolo ha patito a causa del vento.

É molto importante, prima di stipulare queste coperture, verificare nel contratto le franchigie, i massimali e le esclusioni, ossia gli eventi per i quali la copertura assicurativa non è operativa.

La franchigia assoluta o relativa è quella parte di danno che rimane a carico dell’assicurato in caso di sinistro. L’importo del risarcimento viene quindi diminuito di un importo pari alla franchigia presente in polizza.

Ad esempio, se la garanzia eventi naturali viene prestata dalla compagnia con una franchigia di 500 euro, in caso di danni inferiori a tale ammontare, all’assicurato non viene erogato alcun indennizzo; mentre per importi superiori (ad esempio 2000 euro di danni), il risarcimento sarà pari alla differenza tra il danno risarcibile e la franchigia (nel nostro caso 2000-500 =1500).

Per massimale si intende invece l’importo massimo che la compagnia assicurativa è tenuta a risarcire in caso di sinistro; quindi, anche se i danni subiti dovessero essere superiori, l’assicurazione indennizzerebbe al danneggiato solo la cifra indicata nel massimale di polizza (nella copertura eventi naturali solitamente questo importo è pari al valore commerciale del veicolo).

Grazie a questa garanzia, l’assicurato potrà chiedere un risarcimento alla propria compagnia, qualora il proprio veicolo dovesse subire dei danni causati dal vento, come ad esempio quelli provocati dalla caduta di oggetti, alberi, rami, tegole, ecc.

 

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Polizza eventi catastrofali per fabbricati privati e commerciali

Nel mercato assicurativo esistono diversi prodotti per tutelare un’abitazione e i locali commerciali dai danni provocati dagli eventi atmosferici e catastrofali.

Tramite queste tipologie di polizza è possibile assicurare tutti i danni diretti e materiali arrecati al fabbricato assicurato da trombe d’aria, bufere, tempeste, uragani, vento e dalla caduta e dall’urto di cose trascinate dalla violenza dei citati eventi atmosferici.

Anche in questo caso, come per le polizze auto, è importante prestare attenzione ai massimali assicurati, alle eventuali franchigie presenti e soprattutto alle esclusioni.

In merito a quest’ultimo punto è bene sottolineare che non tutti i prodotti assicurativi sono uguali e possono esserci significative differenze nelle coperture a seconda della compagnia d’assicurazioni.

Sono ovviamente esclusi dall’assicurazione tutti i danni determinati da dolo dell’assicurato; la gran parte delle polizze presenta inoltre tra le esclusioni anche tutti i danni arrecati dagli eventi atmosferici ad enti mobili all’aperto ed installazioni esterne come cancelli, antenne, insegne, capannoni pressostatici, pannelli solari, recinti, ecc. e a fabbricati aperti su uno o più lati.

Oltre a ciò sono solitamente esclusi anche tutti danni verificatisi all’interno del fabbricato e loro contenuto (ad esempio i cosiddetti danni da bagnamento), salvo il caso in cui siano conseguenti a rotture, brecce e o lesioni del tetto, delle pareti o dei serramenti provocati dalla violenza degli eventi atmosferici.

Tuttavia, alcuni prodotti assicurativi permettono comunque di stipulare delle condizioni aggiuntive per estendere la copertura e quindi per tutelarsi da eventi che altrimenti sarebbero esclusi, come i danneggiamenti a pannelli solari e/o fotovoltaici, tende frangisole, verande, lastre di vetro e fabbricati aperti da uno o più lati, i danni da infiltrazioni di acqua piovana, ecc.

Quindi, così come per il risarcimento danni da incendio, il proprietario di un fabbricato privato o commerciale, tramite la stipula di un’assicurazione come questa, può tutelare i propri beni anche dai danni provocati dagli eventi atmosferici e catastrofali.

 

Risarcimento danni da vento senza assicurazione

La caduta di alberi, rami e oggetti a causa di forte vento possono provocare seri danni a veicoli, fabbricati e persone.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2051 del Codice civile, quando una cosa provoca dei danni, il proprietario custode della stessa è responsabile ed è tenuto al risarcimento, salvo il caso in cui riesca a dimostrare che l’evento si sia verificato per un caso fortuito.

Quindi, anche quando non si ha una polizza assicurativa contro gli eventi atmosferici, se subiamo dei danni a causa di un oggetto appartenente a qualcuno, potremmo chiedere un risarcimento a quest’ultimo.

Nell’esempio della caduta di un albero, se questo è situato sulla pubblica via, il responsabile dei danni a cui potremmo chiedere un risarcimento è il Comune o l’ente gestore della strada; mentre nel caso in cui l’albero sia in un’area privata, sarà il proprietario a doverne rispondere.

Ricordiamo che per liberarsi da questa responsabilità il custode della cosa deve provare che l’evento sia dovuto a un caso fortuito.

Per caso fortuito si intende un evento naturale, o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana, imprevedibile ed eccezionale, che non è possibile impedire senza cautele superiori a quelli richiesti dalla media diligenza.

Quindi, a meno che non si tratti di bufere improvvise scatenatesi in territori dove questi fenomeni non sono frequenti e prevedibili, è assai difficile dimostrare che l’evento dannoso sia scaturito da un caso fortuito, mentre è molto più probabile che la causa del crollo sia dovuto ad un’omessa o errata manutenzione della cosa, come ad esempio una mancata potatura degli alberi.

Nel caso di alberi privati caduti su strada pubblica c’è inoltre una responsabilità solidale tra l’amministrazione locale ed il proprietario del terreno, così come ribadito dalla Cassazione nella sentenza n.20448 del 2014.

Il Comune infatti è tenuto a verificare che gli alberi situati nei pressi della pubblica via siano sottoposti a potatura e manutenzione da parte dei proprietari del fondo, per evitare che in caso di caduta possano provocare dei danni agli utenti della strada.

Per richiedere un risarcimento è necessario inviare, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, una diffida al custode/proprietario della cosa, allegando una descrizione dell’evento, le foto dei danni e i preventivi per la riparazione degli stessi.

 

Stato di emergenza o di calamità per i danni da vento

Qualora il danneggiato non abbia una polizza assicurativa contro gli eventi atmosferici e i danni subiti non siano stati provocati da oggetti o cose di altri, ma solo dalla violenza del vento, l’unica possibilità per ottenere un risarcimento è che sia deliberato uno stato di emergenza.

Come specificato dalla Legge n.225 del 24 febbraio 1992, quando è disposto dal governo lo stato di emergenza, viene istituito un Fondo per far fronte ai primi interventi di assistenza alla popolazione.

Dopo una ricognizione e una stima dei danni pubblici e privati spetterà successivamente agli organi preposti decidere se e quante risorse mettere a disposizione per il risarcimento danni.

Riconosciuto lo stato di emergenza o di calamità naturale saranno poi comunicate le modalità su come presentare la domanda per un risarcimento.

Solitamente nella richiesta di risarcimento è necessario allegare una perizia asseverata, ossia una stima dei danni e della loro entità e un’analisi delle cause e conseguenze degli stessi, effettuata da tecnici abilitati, iscritti ad appositi albi professionali, che dovranno asseverare la veridicità, e quindi assumersi la responsabilità, di quanto accertato.

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