Lasciare la propria auto in un parcheggio sotto l’ombra di un albero è un’ottima scelta che presenta molti vantaggi, soprattutto nei mesi più caldi.

Tuttavia, ritrovarla ammaccata o distrutta a causa della caduta di un grosso ramo, di una pigna o dello stesso albero è uno degli incubi peggiori per un automobilista.

Un albero può crollare per diversi motivi, come violenti eventi atmosferici, malattie, marciume, senescenza, radici erroneamente tranciate, terreni mal lavorati, cattiva o omessa manutenzione e potatura, ecc.

Come comportarsi in questi casi? Chi è il responsabile a cui possiamo chiedere un risarcimento per i danni subiti? Vediamolo insieme.

Assicurazione eventi atmosferici e naturali

Quando i danni subiti dal veicolo sono conseguenza diretta di intemperie o eventi naturali come grandine, trombe d’aria, valanghe, tempeste, uragani, ecc., se si è stipulata una polizza contro gli eventi atmosferici e naturali è possibile chiedere un risarcimento alla propria assicurazione.

Tramite questa copertura è possibile assicurare il proprio veicolo, o anche la propria abitazione o locale commerciale, da tutti i danni materiali e diretti causati dai fenomeni metereologici.

Se a causa di una bufera di vento quindi, dovesse rompersi un ramo di un albero e finire sopra il nostro veicolo danneggiandolo, potremo chiedere alla nostra assicurazione un risarcimento dei danni, fino al limite del massimale scelto in polizza (generalmente il valore commerciale del mezzo) e al netto della franchigia, se presente (franchigia relativa o assoluta).

Per ottenere il risarcimento per i danni causati dal vento sarà necessario contattare la propria agenzia per richiedere l’apertura della pratica e allegare alla denuncia una descrizione dell’evento e una prova della straordinarietà dello stesso, come un articolo di giornale o le rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino.

Successivamente la compagnia d’assicurazioni incaricherà un perito per visionare il veicolo danneggiato e determinare l’entità e il valore economico dei danni riportati dallo stesso.

Ovviamente, anche qualora non si fosse in possesso di una polizza eventi naturali, sarà comunque possibile ottenere un risarcimento dal proprietario e custode dell’albero che ha provocato i danni, salvo quando il debitore riesca a dimostrare che l’evento sia stato provocato da un caso fortuito, inevitabile e imprevedibile.

 

Danni provocati da un albero in una strada pubblica

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2051 del Codice civile, chi ha in custodia una cosa risponde dei danni da questa procurati, salvo quando riesce a dimostrare il caso fortuito.

Si considera custode di una cosa chi ha il potere di controllo e di vigilanza sulla stessa.

Gli alberi posti in strade, piazze e parchi sono quindi di competenza dell’ente proprietario (Comune, Anas, Autostrade per l’Italia, ecc.), che ha l’obbligo di garantire la sicurezza di chi circola, attraverso l’adozione dei provvedimenti e delle opere necessarie.

Sussiste perciò una responsabilità di tale ente per i danni cagionati dagli alberi agli utenti nel tratto stradale da vigilare, anche qualora l’evento lesivo sia stato causato dalla mancata manutenzione dei terreni adiacenti, pure se appartenenti a soggetti privati.

Infatti, come ribadito anche dalla Cassazione nella sentenza n.6651 del 2020, l’ente proprietario e custode di una strada aperta alla pubblica circolazione ha l’obbligo di vigilare anche sui fondi privati che la fiancheggiano.

Il custode della strada deve quindi evitare che sorgano situazioni di pericolo per gli utenti, e, nel caso si verificassero, di rimuoverle o farle rimuovere tempestivamente.

Perciò, anche quando l’albero sia situato in un fondo privato adiacente alla strada, se la situazione di pericolo era prevedibile con l’ordinaria diligenza, e questa non sia stata segnalata al proprietario o non siano stati presi i provvedimenti cautelativi necessari, l’ente proprietario può essere considerato responsabile dei danni provocati agli utenti della strada, secondo quanto disposto dagli articoli 1176 e 2043 del Codice civile.

Il danneggiato in questi casi, per ottenere un risarcimento danni, ha l’onere di dimostrare l’evento dannoso e il nesso di causa con la cosa in custodia.

Chi ha subito il danno quindi non è tenuto a provare l’insidia o il trabocchetto (ostacolo imprevedibile e inevitabile) e nemmeno la condotta omissiva o commissiva del custode della strada.

Spetta invece a quest’ultimo, per liberarsi dalla responsabilità, dimostrare di avere adottato tutte le misure e le precauzioni necessarie per prevenire che la cosa custodita possa rappresentare una situazione di pericolo per l’utente, oppure provare che l’ostacolo fosse visibile e prevedibile (sentenza Cassazione n.11802 del 2016).

La Pubblica Amministrazione può essere liberata dalla responsabilità anche qualora riesca a dimostrare che l’evento sia stato determinato da un caso fortuito o da cause create da terzi, non eliminabili né conoscibili tempestivamente, nemmeno con un’attività diligente di manutenzione (Cassazione sentenza n.16295 del 2019).

Inoltre, il Comune è responsabile dei danni provocati anche se ha effettuato degli interventi di manutenzione, quando questi si sono rilevati insufficienti rispetto a quelli suggeriti dagli organi tecnici, come ad esempio quando viene disposta la potatura di un albero, nonostante il servizio forestale abbia considerato l’abbattimento (Cassazione sentenza n.4825 del 1998).

 

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Danni provocati da un albero in un condominio

Abbiamo visto nei capitoli precedenti a chi è possibile chiedere un risarcimento in caso di danni provocati dalla caduta di alberi, rami e pigne in una strada aperta alla pubblica circolazione; cosa succede invece se il danneggiamento è avvenuto all’interno di un condominio o di un’area privata?

Anche in questo caso interviene l’articolo 2051 del Codice civile, il quale stabilisce che il proprietario o custode di una cosa è tenuto a rispondere dei danni provocati dalla stessa, tranne quando l’evento sia stato provocato da un caso fortuito.

Di conseguenza, qualora i danni siano stati provocati da un albero di proprietà del condominio, il danneggiato dovrà rivolgersi direttamente ad esso per richiedere un risarcimento.

Anche qualora ci fosse un giardiniere incaricato dal condominio di provvedere alla manutenzione e potatura delle piante e degli alberi, in caso di danni sarà comunque l’amministratore a doverne rispondere.

Tuttavia, è possibile per il condominio intentare successivamente un’azione contro il giardiniere, nel caso in cui il danno sia conseguente a un comportamento colposo di quest’ultimo, per chiedere un rimborso di quanto abbia dovuto risarcire al danneggiato.

Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Roma, nella sentenza n.4914 del 2019, il danneggiato per chiedere il risarcimento al condominio deve accertare la proprietà di quest’ultimo sull’albero che ha provocato i danni e il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa in custodia.

Spetta invece al debitore, per liberarsi dalla responsabilità dell’accaduto, l’onere di dimostrare il caso fortuito, ossia che l’evento sia stato inevitabile e imprevedibile, pur adottando la diligenza richiesta in base alla natura e alla funzione della cosa (attività di controllo, vigilanza e manutenzione).

 

Il caso fortuito e la richiesta di risarcimento danni

Come abbiamo visto più volte all’interno di questo articolo, il proprietario custode di un albero, per non essere considerato responsabile dei danni da questo causati a terzi, deve dimostrare che l’evento dannoso sia stato provocato da un caso fortuito.

Per caso fortuito si intende un fatto talmente eccezionale da non essere né prevedibile, né evitabile, nemmeno con l’ordinaria diligenza.

Secondo diverse sentenze della Cassazione non basta un evento atmosferico di notevole entità per ravvisare un caso fortuito, ma per liberarsi dalla responsabilità è necessario dimostrare che il danno si sarebbe comunque verificato anche adottando tutte le misure necessarie per prevenirlo.

Quindi, la Pubblica Amministrazione o il proprietario privato di un albero, per essere indenne dalle responsabilità dei danni da questo provocati, deve provare che la pianta non era colpita da corrosioni e vetustà, che si trovava in buone condizioni, che la situazione di integrità era nota perché erano stati effettuati gli interventi di vigilanza e manutenzione richiesti e che l’evento dannoso sia stato originato esclusivamente da un fatto eccezionale, tale da causare il danno in via esclusiva, a prescindere dalle condizioni dell’albero (Cassazione sentenza n.526 del 1987).

Per ottenere il risarcimento è necessario inviare tempestivamente una lettera di diffida al proprietario dell’albero, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando alla stessa i danni riportati, la causa e le circostanze in cui si è verificato l’evento e l’entità dei danneggiamenti attraverso preventivi o fatture.

Avere delle prove a supporto della richiesta è molto importante per ottenere un giusto e rapido risarcimento; allegare fotografie dei danni riportati, dell’albero o ramo caduto, dichiarazioni di eventuali testimoni presenti e quando possibile un verbale redatto da un pubblico ufficiale (vigili del fuoco, polizia, carabinieri, ecc.) faciliteranno di molto la nostra pratica.

Qualora la controparte (privato o Pubblica Amministrazione) non volesse assumersi la responsabilità dell’evento, sarà possibile conferire il mandato ad un avvocato per avviare una causa in giudizio (attività stragiudiziali e giudiziali nel risarcimento da incidente).

Come abbiamo visto, spetterà al proprietario custode dell’albero, per liberarsi dalla responsabilità, l’onere di dimostrare che l’evento sia stato conseguenza di un caso fortuito.

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