Una bottiglia d’olio che cade e si rompe, residui di cibo a terra, ghiaccio del banco pesce che si scioglie, pavimenti bagnati a seguito di pulizia, sono eventi che si verificano spesso all’interno di un supermercato.

Ma cosa succede quando un cliente cade a causa di un pavimento scivoloso o di un ostacolo non segnalato e si procura delle lesioni fisiche?

Il supermercato è tenuto a risarcire i danni patiti dai propri clienti dentro il locale? Vediamolo insieme.

Il risarcimento danni per caduta al supermercato

In caso di infortunio dovuto ad una caduta o a qualsiasi altro incidente all’interno di un supermercato, le cose più importanti da fare per ottenere un risarcimento sono:

  • fotografare l’insidia o il trabocchetto che ha provocato il sinistro;
  • raccogliere i nominativi e i recapiti degli eventuali testimoni presenti al momento dell’incidente;
  • avvisare tempestivamente il titolare o il direttore del supermercato;
  • certificare le lesioni fisiche patite e la dinamica tramite il referto del Pronto Soccorso, dove è opportuno recarsi il prima possibile;
  • conservare tutti i certificati medici e le ricevute dei costi sostenuti inerenti l’infortunio;
  • eventualmente denunciare il titolare per il reato di lesioni personali presso i Carabinieri, la Polizia o la Procura della Repubblica;
  • inviare successivamente una richiesta di risarcimento danni al gestore/custode del locale.

Spetterà al supermercato inoltrare la diffida ricevuta alla propria compagnia d’assicurazione (qualora sia provvisto di polizza sulla responsabilità civile), che si occuperà di sbrigare le pratiche di risarcimento, incaricare un perito e/o un medico legale e procedere infine alla liquidazione dei danni.

Il cliente danneggiato ha diritto a ricevere un risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell’infortunio (Tribunale di Trento, sentenza n.726 del 2012).

Rientrano tra i danni non patrimoniali:

Mentre fanno parte dei danni patrimoniali risarcibili, tutti i pregiudizi di tipo economico e reddituale sofferti dal danneggiato, sia per i costi che ha dovuto sostenere a causa della patologia subita (danno emergente), sia per i mancati guadagni che per colpa dell’infortunio non ha potuto conseguire (lucro cessante).

Nel caso in cui la caduta abbia provocato il decesso del cliente, ai familiari della vittima spetta anche il risarcimento del danno da perdita parentale.

 

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La responsabilità civile del supermercato

La responsabilità civile del supermercato è disciplinata dall’articolo 2051 del codice civile, il quale stabilisce che il custode di un bene è responsabile dei danni da esso provocati.

È considerato custode il soggetto che ha il potere di controllo e di vigilanza sulla cosa, di diritto o anche solo di fatto.

Il gestore del supermercato per liberarsi da tale responsabilità oggettiva deve provare che i danni subiti siano conseguenza di un caso fortuito.

Come nel caso dei risarcimenti per infortuni e cadute in negozi, ristoranti e locali, anche per chi rimane danneggiato all’interno di un supermercato, per ottenere un indennizzo, spetta l’onere di provare che i danni subiti siano stati provocati dalla cosa in custodia.

La prova del nesso di causalità tra l’infortunio subito e la cosa custodita dal supermercato può essere fornita attraverso testimonianze di altri soggetti, registrazioni delle telecamere del locale e fotografie dell’insidia che ha provocato l’evento lesivo.

L’ostacolo che ha provocato la caduta, per aver diritto ad un risarcimento, deve essere considerato un’insidia o un trabocchetto; in altri termini, la situazione di pericolo non doveva essere né visibile, né tanto meno prevedibile, anche utilizzando l’ordinaria diligenza.

 

Responsabilità penale per lesioni colpose

Oltre alla responsabilità civile, il gestore del locale può essere chiamato in causa anche per responsabilità penale quando l’evento dannoso sia stato provocato dalla violazione di norme antinfortunistiche.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 590 del codice penale infatti, chiunque cagioni colposamente una lesione personale a terzi, commette un reato punibile con una multa e un periodo di reclusione fino a due anni, in base alla gravità delle menomazioni procurate.

Periodo di reclusione che può arrivare fino a sette anni quando la lesione causi la morte di una persona e il fatto sia commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche (art. 589 codice penale).

Come ricordato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n.44142 del 2019, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro servono per tutelare non solo l’integrità dei lavoratori durante la loro attività, ma anche dei terzi che si trovano nell’ambiente di lavoro, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il gestore del locale.

Pertanto, gli eventuali fatti lesivi a danni di terzi, conseguenti all’inosservanza della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono da considerarsi dei reati, così come stabilito dagli articoli 589 e 590 del codice penale.

 

Il caso fortuito e il concorso di colpa

Come visto nei paragrafi precedenti, il cliente che si fa male per colpa di un caso fortuito non può chiedere un risarcimento al gestore del supermercato.

Nel caso in cui, infatti, l’evento lesivo si sia verificato per un fatto imprevedibile ed inevitabile, il gestore del supermercato non potrebbe essere considerato responsabile del sinistro.

Ricordiamo che l’onere di provare il caso fortuito spetta al gestore della cosa, di conseguenza, in assenza di tale dimostrazione, al danneggiato spetta un risarcimento per tutti i danni subiti nell’incidente.

Le recenti sentenze dei tribunali italiani considerano caso fortuito anche la condotta distratta e imprudente del soggetto danneggiato.

Come detto, per ottenere un risarcimento è necessario che il pericolo sia stato non visibile e non prevedibile con l’ordinaria diligenza.

Ad esempio, secondo il Tribunale di Genova in una sentenza del 2013, la presenza di un pezzo di cartone a terra tra i banchi di un supermercato (come anche un carrello o una borsa della spesa momentaneamente abbandonati), se visibile, non può considerarsi un rischio insolito e quindi, in caso di caduta, al gestore del supermercato non può essere addebitata la responsabilità come da art. 2051 c.c.

D’altro canto, secondo una sentenza del 1998 della Corte di Appello di Milano, quando la presenza di residui di cibo o di sporcizia sul pavimento (nel caso specifico pezzetti di verdura), siano di un’entità tale da far sorgere in capo al supermercato un obbligo di rimozione, si configurerebbe una responsabilità del custode della cosa, per danno ingiusto da fatto colposo o doloso, così come disciplinato dall’articolo 2043 del codice civile.

Qualora il supermercato riesca a dimostrare un concorso di colpa in capo al danneggiato (ad esempio, al momento della caduta il cliente stava camminando guardando il cellulare), il risarcimento dovuto verrebbe ridotto di una percentuale pari alla responsabilità in esso ravvisata.

Inoltre, come visto precedentemente, quando il fatto che ha provocato il danno è imputabile esclusivamente al cliente stesso, questi non ha diritto ad alcun risarcimento, perché l’evento sarebbe considerato un caso fortuito.

 

Altre sentenze dei tribunali per cadute al supermercato

È bene ricordare che la giurisprudenza è intervenuta più volte per specificare che al cliente non si può richiedere di prevedere un’insidia oltre la sua normale diligenza.

Nella sentenza n.12027 del 2017, ad esempio, la Cassazione ha accolto il ricorso di una cliente rimasta danneggiata a causa di una caduta in un supermercato, dovuta alla presenza di alcuni acini d’uva sul pavimento.

La Corte d’appello di Perugia aveva escluso la responsabilità del supermercato, perché aveva ravvisato una grave imprudenza nella condotta del danneggiato che non aveva prestato attenzione alla presenza dell’insidia, e un’impossibilità da parte del personale di rimuovere residui di dimensioni così ridotte, fatti cadere presumibilmente poco prima dell’infortunio da qualche altro cliente.

La Cassazione ha accolto il ricorso della cliente e ha cassato la sentenza della Corte d’appello, censurando duramente l’assunto secondo il quale il danneggiato avrebbe dovuto camminare tra gli scaffali del supermercato fissando il pavimento (quindi oltre l’ordinaria diligenza).

Allo stesso modo il Tribunale di Milano, nella sentenza n.14528 del 2008, ha specificato che la responsabilità oggettiva del supermercato, in caso di caduta di un cliente provocata dal pavimento bagnato e scivoloso, si configura tutte le volte che sussiste un nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, a prescindere dall’eventuale condotta colposa del custode.

Secondo il giudice il pavimento sarebbe dovuto essere asciutto, anche in ragione del grande afflusso di utenti all’interno del supermercato, ed inoltre, in caso di caduta, è concretamente ravvisabile una responsabilità del custode per la condotta colposa del suo personale, di cui esso deve rispondere secondo quanto stabilito dall’articolo 2049 del codice civile.

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