L’enorme importanza del casco per i guidatori di mezzi su due ruote è ormai risaputa. Le lesioni al capo sono la principale causa di morte e invalidità per i motociclisti; l’utilizzo del casco riduce del 70% la gravità degli incidenti stradali e del 40% la mortalità.

Anche il corretto utilizzo dei sistemi di sicurezza e protezione è fondamentale.  Indossare un casco slacciato oppure non omologato può aumentare notevolmente il rischio di disabilità o di morte in caso di incidente stradale.

Oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada e agli evidenti rischi per la salute, chi non indossa il casco o ne usa uno non omologato può vedersi ridotto, o addirittura negato, il risarcimento assicurativo in caso di sinistro con ragione. Scopriamo perché.

Risarcimento negato per incidente con casco non omologato

Secondo quanto stabilito dall’articolo 171 del Codice della Strada, i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli devono indossare un casco omologato e tenerlo regolarmente allacciato.

Chi viola tale norma è punito con una sanzione fino ad oltre 300 euro e con il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

Inoltre, l’utilizzo di un casco non omologato può ridurre, o addirittura azzerare, l’entità del risarcimento danni da incidente stradale in moto.

La Corte di Cassazione ad esempio, nella sentenza n.20558 del 2019, ha negato a un motociclista il risarcimento per le lesioni riportate al volto a seguito di un incidente stradale.

Il conducente al momento del sinistro indossava un casco DMG, comunemente conosciuto come a scodella, il cui uso è vietato per i ciclomotori dall’articolo 28 della Legge n.120 del 2010 e per i motocicli dal Decreto Ministeriale del 28 luglio 2000.

Secondo la Corte, il conducente se avesse utilizzato un casco omologato per i motocicli (che protegge integralmente la testa), invece di indossare un casco a scodella (che lascia totalmente scoperto gran parte del capo), non avrebbe riportato nell’urto le ferite al volto di cui chiedeva il risarcimento.

Per questo motivo i giudici hanno deciso che al danneggiato non venisse riconosciuto alcun risarcimento dalla compagnia assicurativa per le lesioni riportate al viso nell’incidente.

Ricordiamo che un casco, per superare i test per l’omologazione, deve passare diverse prove di sicurezza che garantiscono sia una capacità di assorbimento per i colpi a bassa intensità, sia una resistenza adeguata anche per i picchi di energia causati dai grossi urti.

 

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Concorso di colpa per incidente in moto senza casco o slacciato

Ricordiamo che indossare il casco slacciato equivale a non averlo del tutto (sono previste le stesse sanzioni), in quanto potrebbe volare via al minimo urto, lasciando il capo totalmente scoperto e privo di qualsiasi protezione.

In caso di incidente stradale, anche se la dinamica dello scontro ci dà il 100% di ragione, quando le lesioni fisiche subite nell’urto siano state conseguenza del mancato o scorretto utilizzo del casco, scatta il concorso di colpa, con la conseguente riduzione del risarcimento.

Come precisato più volte dalla Cassazione, ad esempio nella sentenza n.9241 del 2016, l’omesso utilizzo del casco da parte del motociclista danneggiato può essere considerato concorso di responsabilità solo quando tale infrazione abbia concretamente inciso sul danno riportato.

Quindi, in caso di incidente stradale in moto senza casco, se il centauro dovesse riportare dei danni fisici solo agli arti inferiori ad esempio, non si potrebbe attribuirgli alcun concorso di colpa, in quanto l’assenza del presidio non ha influito sul danno; di conseguenza avrebbe diritto ad un integrale risarcimento, senza l’applicazione di alcuna riduzione.

Stesso discorso si verifica anche quando viene dimostrato che il danneggiato avrebbe riportato ugualmente le stesse lesioni nonostante l’utilizzo del casco. Spetta al danneggiante, o alla sua compagnia di assicurazioni, l’onore di dimostrare che il danno riportato sia stato causato, totalmente o in parte, dalla condotta errata del danneggiato (sentenza della Cassazione n.23148 del 2014).

Se invece il mancato o scorretto utilizzo del casco ha inciso sulle lesioni riportate, per stabilire di quanto verrà ridotto il risarcimento da incidente stradale, è necessario applicare la percentuale di colpa riconosciuta in capo al danneggiato.

Ad esempio, nella sentenza n.1407 del 2012, è stato sensibilmente ridotto il risarcimento in favore dei genitori di un motociclista rimasto vittima di un incidente mortale.

Secondo i giudici, il centauro, che aveva perso la vita a causa di un tamponamento da parte di un veicolo, non indossando il casco ha aggravato le conseguenze del sinistro ed è stato ravvisato quindi un suo concorso di colpa, come disposto dall’articolo 1227 del Codice civile.

Per questo motivo, in esito al giudizio, i convenuti sono stati condannati a risarcire solo un terzo dei danni subiti dai genitori della vittima per la perdita del loro figlio.

 

Passeggero senza casco, responsabilità del conducente

Cosa succede se il passeggero di una moto non indossa il casco oppure ne utilizza uno non omologato? Il conducente del motociclo, in caso di incidente stradale mortale, può essere considerato responsabile di omicidio colposo.

Esattamente come accade per il risarcimento danni da incidente per il passeggero senza cintura, il conducente di un veicolo ha l’obbligo di assicurarsi, prima di iniziare o proseguire la circolazione, che i passeggeri che trasporta indossino il casco, altrimenti risponde dei danni da questi subiti.

Nella sentenza n.43449 del 2012 ad esempio, la Corte di Cassazione ha condannato per omicidio colposo un motociclista per non aver fatto indossare il casco al suo passeggero, deceduto a seguito di un incidente.

Tuttavia, può essere ravvisata anche una responsabilità dello stesso passeggero quando si dimostra che abbia consapevolmente accettato i rischi di una circolazione senza il presidio di sicurezza.

In questi casi si ha una cooperazione colposa del trasportato, con conseguente riduzione, in base alla percentuale di responsabilità ravvisata, del risarcimento danni da parte dell’assicurazione.

Tale concorso di colpa si verifica anche quando il trasportato indossa un casco non omologato.

Nella sentenza della Cassazione n.6161 del 2020, i giudici hanno confermato il concorso di colpa di una donna trasportata in moto, perché indossava un casco a scodella invece di uno integrale omologato.

La Corte ha quindi, riconosciuto in capo alla danneggiata un concorso di colpa del 50%, ridotto l’ammontare del risarcimento per i danni che la passeggera aveva subito nell’incidente, provocato dall’improvviso attraversamento di alcuni cani sulla strada.

Per quanto riguarda invece le sanzioni previste dall’articolo 171 del Codice della strada, quando il mancato uso del casco riguarda un passeggero minorenne, spetta al conducente del ciclomotore o motoveicolo rispondere della violazione.

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