I documenti provvisori equivalenti al contrassegno assicurativo

Come disposto dall’articolo 11 del Regolamento n° 13 del 6 febbraio 2008 redatto dall’Isvap il contrassegno e il certificato di assicurazione devono essere consegnati gratuitamente al contraente al momento del pagamento del premio e comunque non oltre i cinque giorni successivi. Per quanto riguarda le assicurazioni online il termine rimane il medesimo, quindi i suddetti documenti devono arrivare, tramite spedizione con costi a carico dell’impresa di assicurazione, al domicilio o alla residenza del contraente entro cinque giorni dalla data di pagamento.

Durante tale periodo è considerata provvisoriamente equipollente ai documenti originali la quietanza del pagamento del premio anche se trasmessa mediante fax o per via telematica (email). In alternativa vengono considerati equivalenti anche la dichiarazione rilasciata dalla Compagnia assicurativa attestante l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione o la ricevuta del bollettino postale prestampato dall’assicurazione relativa al pagamento del premio.

I suddetti documenti provvisori, secondo quanto stabilito dal Regolamento Isvap, devono includere la denominazione della Compagnia, il numero della polizza e la targa del veicolo assicurato.

Contrassegno provvisorio, certificato di circolazione provvisoria e copertura urgente sono alcune delle definizioni che vengono utilizzate dalle Compagnie assicurative con tecniche di vendita a distanza (online) per indicare i documenti temporanei che vengono inviati al contraente tramite fax o email in attesa di ricevere gli originali.

Il contrassegno provvisorio dura cinque giorni

I documenti provvisori sopraccitati hanno una durata massima di cinque giorni, trascorsi i quali si incorre alle sanzioni previste dall’art.180 del Codice della Strada per mancato possesso del certificato di assicurazione obbligatoria e dall’art.181 per mancata esposizione del contrassegno assicurativo. Tali violazioni comportano rispettivamente una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 41 a 168 euro per la prima infrazione e di una somma da 25 a 99 euro per la seconda, con l’obbligo di presentarsi successivamente alle autorità competenti per l’esibizione dei documenti originali ai fini dell’accertamento.

Al comma 5 dell’art.11 il Regolamento stabilisce che tali certificati provvisori devono essere applicati sul veicolo assicurato (nel caso di autoveicoli nella parte anteriore o sul vetro parabrezza) e che devono essere emessi dalle Compagnie con dimensioni e caratteristiche tali da consentirne la corretta applicazione sul mezzo.

Nel caso in cui il certificato e il contrassegno assicurativo originali non fossero recapitati dal servizio postale, le compagnie online devono rilasciare un duplicato a richiesta del contraente senza spese a carico di quest’ultimo. Diversamente i costi sono a carico del contraente quando il duplicato viene emesso in caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione dei documenti.

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