L’ortopedia e la traumatologia sono due delle branche specialistiche in cui si verificano più danni da errore medico. Le richieste di risarcimento sono tante, ma fortunatamente le complicanze mortali non sono frequenti.

I medici specialisti in ortopedia e traumatologia sono specializzati nella diagnosi e nel trattamento delle alterazioni anatomiche e funzionali dell’apparato muscolo-scheletrico e delle strutture ad esso associate (ossa, muscoli, tendini, legamenti, nervi e articolazioni).

Fratture, traumi sportivi, osteoporosi, tumori alle ossa, lesioni di cartilagini e legamenti sono solo alcune delle patologie di cui si occupa l’ortopedico.

In questo articolo vedremo insieme quali sono gli errori più frequenti in questa specialità medica e in quali casi il paziente danneggiato ha il diritto di vedersi riconosciuto un risarcimento per i danni subiti.

Errori dell’ortopedico: consenso informato, cadute, infezioni e protesi sbagliate

Le principali tipologie di errore in ambito medico sanitario si suddividono in:

  • errori diagnostici (ad esempio il mancato riconoscimento di una frattura);
  • errori e ritardi nei trattamenti sanitari e terapeutici;
  • valutazioni mediche errate;
  • problemi ambientali e di sicurezza.

Per quanto riguarda l’ambito ortopedico e traumatologico gli errori evitabili più comuni, oltre a quelli diagnostici e terapeutici (errata esecuzione di interventi chirurgici come l’inserimento di protesi non necessarie, scadenti o di dimensioni sbagliate oppure le lesioni a legamenti, terminazioni nervose o al midollo spinale), sono dovuti a:

mancato consenso informato: quando il paziente non viene informato in maniera chiara e completa di tutti i rischi, le caratteristiche, le conseguenze e le finalità dell’intervento o della terapia (risarcimento per mancato consenso informato).

Mancata valutazione e prevenzione del rischio cadute: i pazienti, soprattutto quelli anziani, con difficoltà di deambulazione o con precario equilibrio sono più soggetti a cadute accidentali e prevedibili; le quali possono essere evitate con una corretta valutazione delle condizioni e caratteristiche del degente e con l’attuazione delle necessarie misure di prevenzione e sicurezza (risarcimento per caduta del paziente in struttura sanitaria).

Infezioni nosocomiali: sono tra le complicanze più frequenti e gravi dell’assistenza sanitaria e si verificano durante il ricovero e anche dopo le dimissioni del paziente (risarcimento per infezione ospedaliera).

Le principali fonti di trasmissione delle infezioni correlate all’assistenza sono:

  • il contatto diretto con persone infette (soprattutto tramite le mani);
  • strumenti chirurgici contaminati (bisturi, aghi, ecc.);
  • la trasmissione via aerea di microrganismi (impianti di ventilazione, tosse e starnuti, ecc.);
  • altri veicoli infettati dal patogeno (come cibo, sangue, liquidi di infusione, ecc).

Le cause delle infezioni ospedaliere sono dovute a responsabilità medica quando sono causate da un erroneo utilizzo degli antibiotici, da una diagnosi tardiva, da trattamenti errati e dalla mancata adozione di tutte le misure necessarie di prevenzione per evitare il contagio.

Somministrazione sbagliata dei farmaci: si verifica quando viene effettuata una terapia sbagliata con conseguente peggioramento delle condizioni di salute del paziente.

Le più frequenti tipologie di errori terapeutici consistono in: terapie inappropriate, errori nel dosaggio, mancata somministrazione, complicazioni ed effetti collaterali del farmaco quando associato ad altri farmaci e reazioni allergiche.

 

Responsabilità medica per trombi, embolie e piaghe da decubito

Altri errori medici ortopedici che possono verificarsi anche durante il processo post-operatorio e di riabilitazione sono dovuti a:

errata o assente profilassi tromboembolica: precauzione per evitare il tromboembolismo venoso, ossia la formazione di un coagulo di sangue (trombo) all’interno di un vaso sanguigno che a seguito della sua frammentazione diventa un embolo e può raggiungere i polmoni e provocare un’embolia polmonare.

Il tromboembolismo venoso è una delle cause più comuni di complicanze prevedibili ad esito fatale in ambito ospedaliero.

Sono particolarmente a rischio i pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica maggiore e per evitare questa pericolosa patologia è necessario effettuare un’attenta valutazione delle condizioni di salute e dei fattori di rischio del malato ed eseguire una profilassi antitrombotica tramite farmaci (eparina), anticoagulanti orali o mezzi meccanici (come ad esempio le calze elastiche).

Carente prevenzione delle ulcere da decubito: le piaghe da decubito sono lesioni della pelle e dei tessuti dovuti ad immobilizzazione prolungata nella stessa posizione del paziente.

Gli interventi ortopedici richiedono spesso nella convalescenza un periodo di permanenza a letto più o meno lungo; per prevenire la formazione di queste aree di necrosi ed ulcerazione è necessario cambiare regolarmente la posizione del degente, fargli seguire un giusto regime alimentare e prestare particolare attenzione all’igiene (anche tramite l’utilizzo di sistemi per l’incontinenza urinaria) e alla detersione della cute per rimuovere gli inquinanti esterni.

Errata valutazione del rischio di complicanze cardiache, errori del sito chirurgico (purtroppo è capitato che non sia stato identificato e verificato correttamente il sito chirurgico e che si sia intervenuto sulla parte sbagliata del corpo del paziente o addirittura su un’altra persona), e la mancata o ritardata profilassi antibiotica sono altre tipologie di errore che possono verificarsi nel campo dell’ortopedia.

 

Il paziente vittima di un caso di malasanità per errore dell’ortopedico ha il diritto di vedersi riconosciuto un risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

I danni patrimoniali consistono in tutte le spese sostenute dal danneggiato (terapie, farmaci, interventi, ecc.) e nel mancato guadagno sofferto (il cosiddetto lucro cessante, ossia la perdita di introiti futuri e di occasioni di profitto come giorni ed appuntamenti di lavoro) a causa delle lesioni patite.

Per quanto riguarda i danni di natura non patrimoniale (danno biologico, danno morale e danno esistenziale), per la quantificazione dell’importo del risarcimento, la Legge Gelli-Bianco n.24 del 2017 ha stabilito che vengano utilizzate le stesse tabelle applicate per il risarcimento dei danni fisici da incidente stradale.

Nello specifico, devono essere utilizzate le tabelle del danno biologico da micropermanenti per le lesioni con invalidità permanente compresa tra 1 e 9 punti percentuali e le tabelle del danno biologico da macropermanenti del Tribunale di Milano per le menomazioni di grave entità con invalidità superiore al 9%.

Quando si sospetta di aver subito un errore medico, per ottenere un giusto risarcimento è importante rivolgersi ad un avvocato esperto in responsabilità medica, per accertarsi della presenza di un inadempimento da parte del sanitario e/o della struttura ospedaliera e del nesso causale di tale condotta con le lesioni riportate.

Per determinare ed accertare l’entità dei danni subiti, l’errore medico ed il nesso eziologico sarà necessario effettuare una perizia medico legale, mettendo a disposizione del professionista tutti i documenti medici inerenti il caso in questione, possibilmente allegando anche una copia della cartella clinica, che può essere richiesta alla struttura ospedaliera.

Confermato l’errore medico ed il suo nesso di causa con i danni riportati dal paziente sarà possibile procedere con la richiesta di risarcimento da inviare al medico ortopedico responsabile del sinistro e alla struttura ospedaliera dove quest’ultimo lavora.

Essendoci l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi, sia per il sanitario, sia per la struttura, la pratica di risarcimento sarà presa in carico dalla compagnia d’assicurazioni.

Qualora si trovasse un accordo a seguito delle trattative con l’assicurazione dell’azienda sanitaria sarà possibile risolvere la controversia mediante atto di transazione stragiudiziale (contratto con cui le parti si fanno delle concessioni reciproche per terminare una lite); se invece non si raggiungesse un’intesa si potrà andare in causa davanti ad un giudice.

Ricordiamo infatti che per esercitare un’azione legale davanti ad un giudice in una causa civile è obbligatorio effettuare precedentemente un tentativo di conciliazione (art. 8, legge n.24 del 2017).

 

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Onere della prova e termini di prescrizione per errore dell’ortopedico

Come detto, il paziente per aver diritto ad un risarcimento danni per malasanità deve dimostrare il nesso causale tra la condotta del medico e le lesioni riportate.

Ossia è necessario provare che il danno riportato e di cui si chiede un risarcimento sia conseguenza di un comportamento imprudente o negligente del sanitario, seguendo la regola della preponderanza dell’evidenza o il criterio del “più probabile che non”.

Infatti, come ribadito anche nella recente sentenza della Cassazione n.4024 del 2018, il nesso eziologico tra un danno e una condotta illecita può essere attestato non solo quando la conseguenza è certa, ma anche quando sia ragionevolmente probabile.

La probabilità è ragionevole anche quando, pur essendo statisticamente improbabile, le altre possibili cause del danno siano considerate ancor più improbabili.

Spetta al medico invece, per liberarsi dalla responsabilità, dimostrare di essersi comportato in modo diligente e che il danno non sia derivato da un suo errore, ma da un evento imprevedibile ed inevitabile (caso fortuito).

I termini di prescrizione entro cui è possibile richiedere un risarcimento danni per errore medico sono pari a 10 anni per responsabilità contrattuale (nei confronti della struttura ospedaliera) e a 5 anni per responsabilità extracontrattuale (nei confronti del medico dipendente della struttura).

Come ribadito dalla Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n.576 del 2008, i termini di prescrizione non partono dal giorno in cui si è verificato il danno, ma da quando le sue conseguenze si manifestano all’esterno diventando oggettivamente riconoscibili e percepibili.

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