I casi di malasanità da errore medico purtroppo sono all’ordine del giorno. Questi casi di malpractice medica possono riguardare anche gli interventi di chirurgia plastica ed estetica.

In Italia gli interventi di chirurgia estetica più frequenti sono la rinoplastica (naso), la mastoplastica additiva (aumento del seno), la blefaroplastica (palpebre, borse ed occhiaie), il lifting del viso e la liposuzione (asportazione del grasso sottocutaneo).

Tra gli interventi non chirurgici invece troviamo le iniezioni di botulino, il peeling chimico ed i trattamenti all’acido ialuronico.

Quando ci si affida alle cure di un medico, lo si fa per guarire da una determinata patologia o per migliorare una propria imperfezione fisica, a volte purtroppo, invece di ristabilirci ed ottenere il risultato sperato, può capitare di subire addirittura un peggioramento delle proprie condizioni di salute.

In questo articolo vedremo la responsabilità del chirurgo plastico nelle operazioni di medicina estetica e in quali casi il paziente ha diritto ad un risarcimento per malasanità in caso di intervento non andato a buon fine.

Chirurgia plastica: obbligazione di mezzi o di risultato?

Fino a qualche anno fa la chirurgia estetica veniva considerata dalla Cassazione come una prestazione di risultato (sentenza n.10014 del 1994), ossia il medico si obbligava a raggiungere un determinato obiettivo e in caso di non conseguimento ne scaturiva un inadempimento.

Tale orientamento della giurisprudenza si giustificava col fatto che la branca della chirurgia estetica non ha uno scopo curativo, ma il suo obiettivo è il miglioramento delle imperfezioni estetiche del paziente.

Il paziente che si affida ad un chirurgo plastico vuole raggiungere un determinato risultato estetico e non si ritiene soddisfatto se questo non viene conseguito.

Tuttavia l’attuale orientamento della Cassazione si è ormai consolidato nel ritenere la prestazione del chirurgo plastico un’obbligazione di mezzi, come quella di qualsiasi altra specializzazione medica (sentenza n.12253 del 1997).

Nell’obbligazione di mezzi il chirurgo non risponde se il risultato che il paziente si aspettava non viene conseguito, ma solo in caso di danni causati da imperizia, negligenza o imprudenza o qualora non siano state seguite le linee guida sul comportamento clinico.

Nonostante ciò, le recenti sentenze del Tribunale di Milano n.8243 del 2017 e del Tribunale di Bari n.753 del 2018 specificano che, a prescindere dall’obbligazione di mezzi o di risultato, il paziente che si rivolge ad un chirurgo plastico lo fa, nella maggior parte dei casi, per questioni puramente estetiche e non per curare una patologia.

Quindi, il risultato dell’intervento, consistente nella rimozione del difetto fisico o del miglioramento estetico, rientra a pieno titolo nel nucleo causale del contratto e ne definisce la natura dello stesso.

Il chirurgo plastico è comunque sempre obbligato a prospettare al paziente le reali possibilità di raggiungimento del risultato tramite l’intervento chirurgico, le modalità con cui verrà effettuato e tutti i rischi e le conseguenze che possono scaturire.

Quest’obbligo viene considerato assolto con il consenso informato del paziente.

 

Il consenso informato nella chirurgia estetica

Come detto, il chirurgo plastico ha l’obbligo di informare il paziente, prima di effettuare un intervento, dell’effettiva portata dello stesso, dei risultati conseguibili, delle difficoltà dell’operazione e delle eventuali complicazioni e rischi.

Queste informazioni devono essere date al paziente in modo chiaro e completo e, soprattutto nella chirurgia plastica ed estetica, devono essere precise sulle concrete possibilità di raggiungere il risultato sperato e di tutti i relativi rischi.

Spetta poi al paziente, una volta ottenuta l’informativa, decidere se rilasciare o meno al chirurgo il consenso informato per procedere all’intervento.

In caso di controversia giudiziaria, spetta invece al medico l’onere di dimostrare di aver dato tutte le informazioni necessarie al paziente in maniera specifica, dettagliata, corretta ed esaustiva (Cassazione, sentenza n.2847 del 2010).

La sottoscrizione da parte del paziente di un modulo standard prestampato non adempie all’obbligo del consenso informato, se da tale modulo non è possibile ottenere, in modo esauriente ed approfondito, tutte le informazioni necessarie riguardo l’intervento chirurgico (Cassazione, sentenza n.2177 del 2016).

Il modulo del consenso informato, se non sufficientemente completo per le peculiarità dell’intervento che si dovrà effettuare, va integrato o sostituito con uno ad hoc per il caso specifico del paziente.

Anche un modulo sottoscritto con una corretta informativa può essere contestato davanti ad un giudice se le informazioni al suo interno non sono state spiegate al paziente in maniera chiara ed esaustiva.

Il paziente va informato anche delle complicazioni e conseguenze talmente rare da essere considerate quasi un caso fortuito e di quelle così probabili da risultare praticamente certe (Cassazione, sentenza n.19212 del 2015).

In base a quanto detto, quando a seguito di un intervento di chirurgia estetica o plastica si consegue un difetto fisico più grave di quello che si voleva eliminare o ridurre, il medico risponde dei danni subiti dal paziente, anche in caso di intervento eseguito in maniera corretta, qualora il paziente non fosse stato avvisato ed informato esaurientemente di questa eventualità negativa (Cassazione, sentenza n.12830 del 2014).

Ad esempio, nella sentenza appena citata veniva condannato al risarcimento un medico che aveva effettuato un intervento di chirurgia estetica per la rimozione di un tatuaggio, senza però informare il paziente che l’operazione avrebbe potuto procurargli delle cicatrici permanenti.

Situazione che si è poi verificata procurando un peggioramento delle condizioni estetiche del paziente, senza che lo stesso fosse messo al corrente ed avvisato di questa eventualità.

 

Il danno estetico

In caso di errore medico durante un intervento di chirurgia plastica, il risarcimento del danno estetico, nella maggior parte dei casi, è la voce più significante nel calcolo dei danni risarcibili subiti dal paziente.

I danni estetici consistono nel peggioramento dell’aspetto fisico di un soggetto, rientrano tra i danni biologici all’integrità psicofisica di una persona e sono tra i più complessi da valutare e quantificare date le loro evidenti caratteristiche soggettive.

La valutazione dei danni viene effettuata durante la perizia medico legale, dove il professionista analizzerà tutti i pregiudizi all’integrità morfologica del paziente e le alterazioni delle sue caratteristiche personali ed espressive.

Non esistendo dei parametri prefissati per la valutazione del danno estetico, il medico legale deve quantificare l’entità dei pregiudizi in base alle peculiarità del paziente e all’incidenza che queste lesioni possono avere nel suo modo di presentarsi all’esterno, nella sua vita sociale, familiare e lavorativa.

Età, sesso, professione, zona anatomica della lesione e condizione fisica sono solo alcuni degli elementi che il medico legale e successivamente il giudice prenderanno in considerazione per effettuare le proprie valutazioni sull’entità dei danni e del risarcimento.

Un danno estetico, oltre a comportare un’alterazione fisionomica e fisiognomica nel danneggiato, può provocargli anche dei difetti funzionali.

Un danno biologico di rilevanza estetica può scaturirsi ad esempio a causa di un intervento di rinoplastica mal riuscito, che oltre a provocare un peggioramento estetico al paziente, può anche comportargli un deficit respiratorio.

Sarà compito del medico legale valutare e quantificare nella loro interezza tutte le menomazioni fisiche ed estetiche sofferte dal danneggiato a causa dell’errore del chirurgo.

 

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Risarcimento del danno estetico da errore medico

Stabilita la responsabilità del chirurgo e l’entità delle lesioni subite, il risarcimento per il danno estetico riguarda non solo i danni biologici sofferti dal paziente, ma anche tutti i pregiudizi patrimoniali causati dalle lesioni subite.

Rientrano nel risarcimento del danno biologico, il danno da invalidità permanente e da inabilità temporanea sofferto dal danneggiato.

A questi vanno aggiunti ovviamente anche il risarcimento per il danno morale e per il danno esistenziale, per tutte le conseguenze psicologiche che il peggioramento estetico ha causato nel paziente, in termini di sofferenze interiori, perturbamenti psichici, difficoltà e complicazioni nella vita relazionale e sociale del danneggiato.

Queste voci appena citate rientrano tra i danni non patrimoniali e cioè non tengono conto delle eventuali ripercussioni delle lesioni sulla capacità di produrre reddito del danneggiato.

Ovviamente il paziente, vittima di malasanità, ha diritto anche ad un riconoscimento economico per tutti i danni patrimoniali, economici e reddituali da lui sofferti.

Fanno parte di questa categoria tutte le spese dirette sostenute dal danneggiato per l’intervento chirurgico, per le cure e le terapie ed i costi per le eventuali operazioni riparatorie.

Quando le lesioni hanno un’incidenza anche sull’attività lavorativa svolta dal paziente, quest’ultimo ha diritto al risarcimento dei danni da lucro cessante, per il mancato guadagno che avrebbe invece conseguito qualora non si fosse verificato l’errore medico, per la riduzione della sua capacità professionale e per le eventuali perdite di opportunità di lavoro.

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